Propose a change

Regolamento sull’esercizio dei diritti politici

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 10 c) nelle votazioni

1Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio redige un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni. 2L’informazione deve essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere conto delle diverse opinioni. 3L’opuscolo informativo contiene: a) una breve presentazione dell’oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda che figura sulla scheda; b) un testo con le argomentazioni a favore dell’oggetto; c) un testo con le argomentazioni contrarie all’oggetto; d) le eventuali raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, del Consiglio comunale e del Municipio. 4Nel caso in cui il testo sottoposto al voto non possa, per lunghezza o per altri motivi, essere riprodotto nell’opuscolo informativo, questo può limitarsi a riassumere il contenuto delle parti essenziali del testo sottoposto al voto; in tale caso la documentazione completa deve essere consultabile nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale, indicandolo nell’opuscolo informativo. 5Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio, di regola coinvolge nella redazione del testo a sostegno della domanda di iniziativa o di referendum il comitato promotore della domanda; in tale caso, la Cancelleria dello Stato o il Municipio fissa un termine di almeno dieci giorni per la consegna della proposta di testo; il Consiglio di Stato può rifiutare o modificare testi o espressioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. 6Nelle votazioni cantonali, la presentazione dell’oggetto e il testo a sostegno della posizione delle autorità è redatto dal dipartimento competente per materia entro il termine, di regola di almeno dieci giorni, fissato dalla Cancelleria dello Stato. d) in generale 150.110

Your change, as a redline

Art. 10 c) nelle votazioni

1Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio redige un documento di presentazione degli oggetti posti in votazione con le spiegazioni. 2L’informazione deve essere succinta, oggettiva, accurata, attrattiva, comprensibile e, per quanto possibile, tenere conto delle diverse opinioni. 3L’opuscolo informativo contiene: a) una breve presentazione dell’oggetto con il testo sottoposto al voto e la domanda che figura sulla scheda; b) un testo con le argomentazioni a favore dell’oggetto; c) un testo con le argomentazioni contrarie all’oggetto; d) le eventuali raccomandazioni di voto del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, del Consiglio comunale e del Municipio. 4Nel caso in cui il testo sottoposto al voto non possa, per lunghezza o per altri motivi, essere riprodotto nell’opuscolo informativo, questo può limitarsi a riassumere il contenuto delle parti essenziali del testo sottoposto al voto; in tale caso la documentazione completa deve essere consultabile nella Cancelleria dello Stato o nella cancelleria comunale, indicandolo nell’opuscolo informativo. 5Il Consiglio di Stato o, nelle votazioni comunali, il Municipio, di regola coinvolge nella redazione del testo a sostegno della domanda di iniziativa o di referendum il comitato promotore della domanda; in tale caso, la Cancelleria dello Stato o il Municipio fissa un termine di almeno dieci giorni per la consegna della proposta di testo; il Consiglio di Stato può rifiutare o modificare testi o espressioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. 6Nelle votazioni cantonali, la presentazione dell’oggetto e il testo a sostegno della posizione delle autorità è redatto dal dipartimento competente per materia entro il termine, di regola di almeno dieci giorni, fissato dalla Cancelleria dello Stato. d) in generale 150.110

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

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