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Regolamento della legge per le famiglie

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Art. 29

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. III. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie Art. 29a74 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo universale, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o 66 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 163. 67 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 68 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 69 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 70 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 71 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018, 347. 72 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 73 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009, 163. 74 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.75 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.76 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 29b77 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).78 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.79 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 29c80 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.81 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.82 4. Micro-nidi Art. 29d83 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.

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Art. 29

Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle giornate di presenza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. III. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie Art. 29a74 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo universale, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o 66 Art. modificato dal R 5.7.2017; in vigore dal 1.7.2017 - BU 2017, 192; precedenti modifiche: BU 2006, 191; BU 2009, 163. 67 Cpv. modificato dal R 3.9.2025; in vigore dal 5.9.2025 - BU 2025, 173. 68 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300; precedente modifica: BU 2021, 334. 69 Cpv. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 70 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334. 71 Cpv. modificato dal R 17.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2021, 334; precedente modifica: BU 2018, 347. 72 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 73 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225; precedente modifica: BU 2009, 163. 74 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento.75 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.76 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 29b77 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal).78 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 29a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.79 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 29c80 1Per i posti che rispondono ai bisogni esistenti ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LFam è concesso un contributo, volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori che affidano il figlio durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, a un nido dell’infanzia che adempie i requisiti di sussidiamento all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia.81 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 29a e 29b; nel calcolo della retta il nido non può inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato al nido dell’infanzia. L’UFaG può versare adeguati acconti.82 4. Micro-nidi Art. 29d83 I contributi di cui agli art. 29a-29c sono concessi alle medesime condizioni anche ai genitori che affidano il figlio ad un micro-nido.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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