Regolamento della legge per le famiglie
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 39
Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. VI. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie95 Art. 39a96 1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento. 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.97 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 39b98 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.99 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 39c100 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia. 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.101 3. Centri che organizzano attività extrascolastiche 94 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 95 Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 96 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 97 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 98 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 99 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 100 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 101 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. A. Autorizzazione
Art. 39
Nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili (epidemie, catastrofi ecc.) il contributo cantonale versato a consuntivo può essere calcolato in modo differente secondo quanto stabilito tramite direttive del Dipartimento allo scopo di offrire un finanziamento maggiore tramite il computo parziale o totale delle ore di accoglienza contrattualizzate e non solo effettive e tramite un eventuale maggiore sussidiamento sulla base del risultato d’esercizio. VI. Contributi alle famiglie 1. Contributo universale per le famiglie95 Art. 39a96 1Un contributo universale volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio è concesso a tutti i genitori che affidano il figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG, ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento. 2L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.97 2. Contributo per i beneficiari di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie Art. 39b98 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal). 2L’importo di tale contributo, che ammonta al massimo al 33% della retta dedotto il contributo universale di cui all’art. 39a, è definito tramite direttive del Dipartimento; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 3Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.99 3. Contributo per i beneficiari di assegni di prima infanzia Art. 39c100 1Un contributo volto a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio, durante l’esercizio di un’attività lucrativa oppure durante l’assolvimento di una formazione o per scopi di carattere sociale riconosciuti dall’UFaG ad una famiglia diurna che adempie i requisiti di sussidiamento è concesso all’unità di riferimento del minore che beneficia di un assegno di prima infanzia. 2Tale contributo è concesso al più tardi fino alla fine del mese di agosto dell’anno in cui il bambino può accedere alla scuola dell’infanzia, conformemente alla legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, salvo nei casi in cui è comprovato tramite dichiarazione del Comune o del Consorzio che il bambino non ha potuto accedere alla scuola dell’infanzia. 3L’importo di tale contributo è definito tramite direttive del Dipartimento e fa riferimento all’onere finanziario (retta) che rimane a carico dei genitori dopo aver percepito i contributi di cui agli art. 39a e 39b; nel calcolo della retta non si possono inglobare oneri supplementari da conteggiare separatamente (spese per i pasti, spese per il trasporto ecc.). 4Il contributo è dedotto dall’ammontare della retta a carico dei genitori ed è rimborsato all’ente preposto all’organizzazione del servizio. L’UFaG può versare adeguati acconti.101 3. Centri che organizzano attività extrascolastiche 94 Art. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 95 Nota marginale modificata dal R 8.7.2020; in vigore dal 10.7.2020 - BU 2020, 225. 96 Art. modificato dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347; precedente modifica: BU 2017, 192. 97 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 98 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.10.2018 - BU 2018, 347. 99 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. 100 Art. introdotto dal R 12.9.2018; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 347. 101 Cpv. modificato dal R 14.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 300. A. Autorizzazione
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it