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Regolamento sulla formazione continua dei docenti

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 2 Organizzazione e finanziamento delle attività

1Le attività di formazione continua sono di regola organizzate o promosse: a) dal Dipartimento o dalle sue sezioni; b) dal Dipartimento o dalle sue sezioni in collaborazione con enti esterni o istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la responsabilità del Dipartimento; c) da enti esterni e istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la loro responsabilità; d) da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti. 2Le attività di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria. 3Le attività organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti (Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e Istituto universitario federale per la formazione professionale) sono finanziate dal Cantone tramite specifici accordi. 4Le attività riconosciute promosse da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti, sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria. 5Le attività promosse da enti esterni, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto al cpv. 3 se riconosciute, danno luogo al finanziamento della frequenza secondo le modalità definite al capitolo quarto. 6Nella misura in cui le attività sono anche indirizzate ai docenti delle scuole comunali i Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone, segnatamente agevolando la frequenza dei docenti e mettendo a disposizione gli spazi richiesti. Capitolo secondo Pianificazione quadriennale 1 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 2 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 406.210

Your change, as a redline

Art. 2 Organizzazione e finanziamento delle attività

1Le attività di formazione continua sono di regola organizzate o promosse: a) dal Dipartimento o dalle sue sezioni; b) dal Dipartimento o dalle sue sezioni in collaborazione con enti esterni o istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la responsabilità del Dipartimento; c) da enti esterni e istituti di formazione dei docenti riconosciuti sotto la loro responsabilità; d) da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti. 2Le attività di cui al cpv. 1 lett. a) e b) sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria. 3Le attività organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti (Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e Istituto universitario federale per la formazione professionale) sono finanziate dal Cantone tramite specifici accordi. 4Le attività riconosciute promosse da gruppi di istituti scolastici o di docenti, rispettivamente da singoli istituti scolastici o docenti, sono finanziate dal Cantone nel quadro della gestione ordinaria. 5Le attività promosse da enti esterni, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto al cpv. 3 se riconosciute, danno luogo al finanziamento della frequenza secondo le modalità definite al capitolo quarto. 6Nella misura in cui le attività sono anche indirizzate ai docenti delle scuole comunali i Comuni e i consorzi collaborano con il Cantone, segnatamente agevolando la frequenza dei docenti e mettendo a disposizione gli spazi richiesti. Capitolo secondo Pianificazione quadriennale 1 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 2 Art. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 3 Art. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 406.210

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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