Regolamento sulla formazione continua dei docenti
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 7 Definizioni
1Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute. 4 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 5 Cpv. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 6 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 7 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 8 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 9 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 406.210 2Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all’art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dalle sezioni dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura.10 3Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti. 4Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento. Sezione 2 Docenti cantonali
Art. 7 Definizioni
1Le attività di formazione continua inserite nella pianificazione e quelle organizzate dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti e finanziate tramite convenzioni sono considerate attività riconosciute. 4 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 5 Cpv. introdotto dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 6 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 7 Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463. 8 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 9 Cpv. modificato dal R 8.7.2020; in vigore dal 1.8.2020 - BU 2020, 228. 406.210 2Le altre, segnatamente quelle promosse da enti esterni, da gruppi di istituti scolastici o di docenti, da singoli istituti scolastici o docenti, rispettivamente dagli istituti di formazione dei docenti riconosciuti al di fuori di quanto previsto all’art. 2 cpv. 2, vengono riconosciute dalle sezioni dipartimentali sulla base della loro qualità e pertinenza. Per il riconoscimento il Dipartimento istituisce una procedura.10 3Le attività di formazione continua riconosciute possono essere obbligatorie o facoltative; queste ultime sono scelte liberamente dai docenti. 4Le attività di formazione continua non riconosciute sono considerate personali e di principio esulano da questo regolamento. Sezione 2 Docenti cantonali
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it