Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 34 Prevenzione dei danni, autodifesa
1Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d’acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina. 2Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l’abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell’esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente. 3Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando. 4Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo. 5Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l’uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.
Art. 34 Prevenzione dei danni, autodifesa
1Il Consiglio di Stato fissa le norme per lo stanziamento di sussidi sulle spese d’acquisto di materiale protettivo dai danni causati dalla selvaggina. 2Il Consiglio di Stato si adopera affinché animali selvatici delle specie protette o cacciabili non causino danni rilevanti al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito. A tale scopo ordina adeguate misure, quali l’abbattimento dei capi viziosi, incaricandone dell’esecuzione gli agenti della polizia della caccia o persone di provata affidabilità in possesso della patente. 3Il Consiglio di Stato stabilisce contro quali specie di animali selvatici possono essere prese misure di autodifesa, designa i mezzi autorizzati, determina chi sia abilitato a prendere dette misure, dove e quando. 4Previo consenso del Dipartimento federale competente, il Consiglio di Stato ordina misure atte a diminuire gli effettivi di specie protette presenti in forte numero e causa di danni ingenti o grave pericolo. 5Nelle immediate adiacenze di stabili, il Consiglio di Stato può autorizzare l’uso di trappole a trabocchetto per la cattura di animali selvatici non protetti che arrecano danni rilevanti. Le catture devono essere sollecitamente annunciate al locale guardacaccia.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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