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Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 12 (art. 12 LPDP)

1La trasmissione di dati personali, ai sensi dell’art. 12 della legge, è sottoposta all’obbligo della convenzione se, cumulativamente: a) è periodica; b) i dati sono elaborati in ordine sistematico. 2Tutte le richieste e le relative decisioni dell’Autorità comunale dovranno essere conservate a disposizione dell’Incaricato per una durata di cinque anni.7 5 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 6 Lett. modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 7 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 163.110 Trasmissione all’estero (art. 14a LPDP) Obbligo di informare Art. 12a8 1L’organo responsabile che intende trasmettere dati personali all’estero deve rispettare i principi generali della LPDP e accertarsi preventivamente dell’adeguatezza della protezione dei dati nello Stato di destinazione. 2Prima della trasmissione all’estero, esso informa l’Incaricato sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati ai sensi dell’art. 14a cpv. 2 lett. a LPDP. 3L’obbligo di informare è considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratto modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall’Incaricato e se l’organo responsabile informa in modo generale l’Incaricato dell’impiego di tali contratti modello o clausole standard. 4L’Incaricato pubblica un elenco di tali contratti modello o clausole standard. 5L’organo responsabile può applicare anche altre garanzie, quali una convezione specifica di protezione dei dati o clausole contenute in altri contratti; queste garanzie speciali devono assicurare un livello di protezione adeguato. 6L’organo responsabile prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole sulla protezione dei dati. 7L’Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 14 cpv. 2 LPDP) e comunica il risultato del suo esame all’organo responsabile entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione. Stati che adempiono il requisito di adeguatezza Art. 12b9 1Per valutare l’adeguatezza della protezione dei dati in vista di una trasmissione all’estero, l’organo responsabile può fondarsi sull’elenco, pubblicato e aggiornato dalle autorità federali, degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata. 2L’Incaricato cura e coordina la necessaria informazione. Trasmissione dei dati a fini statistici

Your change, as a redline

Art. 12 (art. 12 LPDP)

1La trasmissione di dati personali, ai sensi dell’art. 12 della legge, è sottoposta all’obbligo della convenzione se, cumulativamente: a) è periodica; b) i dati sono elaborati in ordine sistematico. 2Tutte le richieste e le relative decisioni dell’Autorità comunale dovranno essere conservate a disposizione dell’Incaricato per una durata di cinque anni.7 5 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 6 Lett. modificata dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 7 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 554. 163.110 Trasmissione all’estero (art. 14a LPDP) Obbligo di informare Art. 12a8 1L’organo responsabile che intende trasmettere dati personali all’estero deve rispettare i principi generali della LPDP e accertarsi preventivamente dell’adeguatezza della protezione dei dati nello Stato di destinazione. 2Prima della trasmissione all’estero, esso informa l’Incaricato sulle garanzie e sulle regole di protezione dei dati ai sensi dell’art. 14a cpv. 2 lett. a LPDP. 3L’obbligo di informare è considerato adempito se i dati sono trasmessi mediante contratto modello o clausole standard allestiti o riconosciuti dall’Incaricato e se l’organo responsabile informa in modo generale l’Incaricato dell’impiego di tali contratti modello o clausole standard. 4L’Incaricato pubblica un elenco di tali contratti modello o clausole standard. 5L’organo responsabile può applicare anche altre garanzie, quali una convezione specifica di protezione dei dati o clausole contenute in altri contratti; queste garanzie speciali devono assicurare un livello di protezione adeguato. 6L’organo responsabile prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le garanzie e le regole sulla protezione dei dati. 7L’Incaricato esamina le garanzie e le regole sulla protezione dei dati che gli sono state comunicate (art. 14 cpv. 2 LPDP) e comunica il risultato del suo esame all’organo responsabile entro 30 giorni dalla ricezione dell’informazione. Stati che adempiono il requisito di adeguatezza Art. 12b9 1Per valutare l’adeguatezza della protezione dei dati in vista di una trasmissione all’estero, l’organo responsabile può fondarsi sull’elenco, pubblicato e aggiornato dalle autorità federali, degli Stati che dispongono di una legislazione che assicura una protezione dei dati adeguata. 2L’Incaricato cura e coordina la necessaria informazione. Trasmissione dei dati a fini statistici

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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