Propose a change

Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 11

1L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP. 5 Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 6 Art. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 7 Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 8 Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90. 174.100 2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati. 3Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.9 4Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.10 5Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.11 6In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.12 7…13

Your change, as a redline

Art. 11

1L’Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP. 5 Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 6 Art. abrogato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 7 Art. modificato dalla L 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184. 8 Cpv. modificato dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 – BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90. 174.100 2Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l’11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati. 3Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.9 4Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.10 5Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.11 6In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.12 7…13

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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