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3 provisions
Art. 1 Partecipazione finanziaria comunale
La partecipazione dei comuni al finanziamento dei compiti cantonali è definita in base ad
una modalità di ripartizione che considera sia la popolazione residente permanente sia il gettito di
imposta cantonale, ponderati entrambi nella misura del 50%.
Art. 2 Importo e periodo
1La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 38,13 milioni di franchi annui per
l’insieme dei comuni.
2La partecipazione comunale per il 2025 e per gli anni seguenti è ridotta di un importo di 12,5 milioni
di franchi annui. Il Consiglio di Stato definisce le modalità di riduzione.3
3Essa resta in vigore fino alla ridefinizione dei compiti e dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni
secondo la riforma denominata «Ticino 2020».4
4Il Gran Consiglio decide sul messaggio di cui al cpv. 3 contestualmente all’iniziativa legislativa
denominata «per Comuni forti e vicini al cittadino».
Art. 3
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo
è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in
vigore.5
Pubblicato nel BU 2014, 161.
1 Art. modificato dal DL 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 453.
2 Art. modificato dal DL 10.12.2019; in vigore dal 14.2.2020 - BU 2020, 35; precedente modifica: BU 2016,
453.
3 Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU
2022, 77; BU 2024, 102.
4 Cpv. modificato dal DL 11.12.2024; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 34; precedenti modifiche: BU
2022, 77; BU 2024, 102.
5 Entrata in vigore: 21 marzo 2014 - BU 2014, 161.