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Regolamento sulla misurazione ufficiale

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Art. 44 Rettifica di contraddizioni (art. 56 e 57 LMU)67

L’istanza d’iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute alla rettifica di contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi è presentata dall’ingegnere geometra revisore. Art. 45−46…69 TITOLO IX Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale70 59 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 60 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 61 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 62 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 63 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 64 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 65 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 66 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 67 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 68 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 69 Art. abrogati dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517. 70 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. Servizi competenti (art. 60 LMU) Art. 4771 L’ingegnere geometra revisore e l’Ufficio sono competenti per la diffusione dei dati della misurazione ufficiale. Estratto per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario) Art. 4872 1Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’articolo 20 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 compete: a) all’ingegnere geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare); b) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi; c) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale ingegnere geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in vigore della nuova misurazione ufficiale;73 d) all’ingegnere geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate. 2Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958. 3L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta. 4La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio. Accesso e utilizzazione (art. 60 LMU) Art. 4974 L’accesso ai dati della misurazione ufficiale e la loro utilizzazione sono liberi. TITOLO X …75 Art. 50-57 …76 TITOLO XI Ripartizione delle spese Capitolo primo Esecuzione Demarcazione (art. 67 LMU) Art. 58 1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: a) Cantone: – zone forestali: 30 per cento – tutte le altre zone: 20 per cento b) comune: – tutte le zone: 20 per cento.77 2La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra assuntore e approvata dall’Ufficio.78 71 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 72 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 73 Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 74 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 75 Titolo abrogato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 76 Art. abrogati dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 77 Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 78 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente modifica: BU 2013, 514. 3Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati. 4L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del municipio. Primo rilevamento (art. 68 LMU) Art. 58a79 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’articolo 68 capoverso 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite: a) comuni finanziariamente forti: – Cantone: 30 per cento – comune: 70 per cento b) comuni finanziariamente medi: – Cantone: 40 per cento – comune: 60 per cento c) comuni finanziariamente deboli: – Cantone: 50 per cento – comune: 50 per cento Rinnovamento (art. 69 LMU) Art. 5980 1Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite: a) comuni finanziariamente forti: – Cantone: 40 per cento – comune: 60 per cento b) comuni finanziariamente medi: – Cantone: 50 per cento – comune: 50 per cento c) comuni finanziariamente deboli: – Cantone: 60 per cento – comune: 40 per cento 2La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale. 3La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni. Versamento di acconti Art. 6081 Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80 per cento dell’importo contrattuale. Capitolo secondo Tenuta a giorno Tenuta a giorno permanente (art. 73 LMU) Art. 61 1…82 2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria. Procedura di incasso dell’ingegnere geometra per la tenuta a giorno Art. 6283 1L’ingegnere geometra revisore fattura i costi della tenuta a giorno e provvede all'incasso. 2Se le fatture non vengono saldate, dopo un infruttuoso sollecito da parte dell’ingegnere geometra revisore spetta al comune esigere il pagamento della fattura. A questo scopo, il comune emana una decisione di fatturazione impugnabile. 79 Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 80 Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 81 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 82 Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 83 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 3Alla fine di ogni anno di tenuta a giorno l’ingegnere geometra revisore chiude i conti annuali e trasmette il riassunto dei costi raggruppati per comune o sezione all’Ufficio, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo. 4L’Ufficio procede annualmente ad una verifica dei conti di tenuta a giorno ed allestisce un rapporto. Art. 63…84 Procedura per altre prestazioni85 Art. 6486 Il pagamento dell’ingegnere geometra revisore per altre spese di tenuta a giorno che esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici, la gestione della misurazione ufficiale o altre operazioni non direttamente fatturabili al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente nell’ambito della procedura ordinaria. Riversamento di sussidi federali Art. 65 1Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali. 2Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati. Nel caso di eventi naturali (art. 75 LMU) Art. 6687 1La scala di sussidiamento delle spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 e dei punti di confine è la seguente: a) 40 per cento, se il terreno si trova fuori zona edificabile; b) 10 per cento, se il terreno si trova in zona edificabile. 2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria. Art. 67…88 TITOLO XII Misurazioni secondo il diritto previgente Spese per l’archiviazione (art. 81 LMU)89 Art. 6890 1Le spese per l’archiviazione sono definite dall’apposito tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore e sono riconosciute nell’ambito della procedura ordinaria di pagamento dell’ingegnere geometra revisore.91 2L’archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni avviene presso l’ingegnere geometra revisore, il quale è responsabile della buona conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco. Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura (art. 83 LMU) Art. 6992 L’Ufficio fissa la somma e la durata della polizza di assicurazione. Componenti93 Art. 70 1Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono i piani e i registri, questi ultimi costituiti da: a) sommarione, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di particella; b) catastrino, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del proprietario; 84 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 85 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 86 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 87 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 88 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 89 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 90 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 91 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 92 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 93 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. c) registro fiscale, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di partita fiscale. 2L’Ufficio emana le direttive sull’allestimento dei piani e dei registri. Art. 71…94 Tenuta a giorno (art. 86 LMU)95 Art. 72 Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali. Art. 73…96 Rilascio di informazioni e diffusione (art. 91 LMU)97 Art. 74 1Per il rilascio di informazioni e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.98 2Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del comune. TITOLO XIII Disposizioni transitorie e abrogative Disposizione transitoria (art. 92 LMU) Art. 7599 L’introduzione dei confini delle servitù è possibile a partire dal 1° gennaio 2028 con il completamento del passaggio al nuovo modello di geodati. Abrogazioni Art. 76 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: - il regolamento della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935; - il decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie dell’11 novembre 2003; - il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali del 22 dicembre 1954; - il decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale del 9 luglio 1952; - il regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963; - il n. 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002. Entrata in vigore Art. 77 Il presente regolamento, unitamente all’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.100 Pubblicato nel BU 2006, 414. 94 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 95 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 96 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 97 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 98 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 99 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 100 Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU 2006, 414.

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Art. 44 Rettifica di contraddizioni (art. 56 e 57 LMU)67

L’istanza d’iscrizione nel registro fondiario delle modifiche di confine dovute alla rettifica di contraddizioni tra i piani della misurazione ufficiale e la realtà o tra i piani stessi è presentata dall’ingegnere geometra revisore. Art. 45−46…69 TITOLO IX Accesso e utilizzazione dei dati della misurazione ufficiale70 59 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 60 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 61 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 62 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 63 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 64 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 65 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 66 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 67 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 68 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 69 Art. abrogati dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 517. 70 Titolo modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. Servizi competenti (art. 60 LMU) Art. 4771 L’ingegnere geometra revisore e l’Ufficio sono competenti per la diffusione dei dati della misurazione ufficiale. Estratto per la tenuta del registro fondiario provvisorio (estratto censuario) Art. 4872 1Il rilascio dell’estratto ai sensi dell’articolo 20 della legge sul registro fondiario del 2 febbraio 1998 compete: a) all’ingegnere geometra revisore, per estratti da misurazioni provvisorie approvate (mappe censuarie aggiornate e misurazioni aerofotogrammetriche del vecchio particellare); b) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione in prima istanza e l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi; c) all’ingegnere geometra assuntore del raggruppamento terreni in collaborazione con l’eventuale ingegnere geometra assuntore della misurazione ufficiale, per estratti dai documenti di nuovo riparto fondi durante il periodo tra l’approvazione definitiva del nuovo riparto fondi e l’entrata in vigore della nuova misurazione ufficiale;73 d) all’ingegnere geometra revisore, per estratti di misurazioni ufficiali approvate. 2Nel caso di comuni con comprensori sprovvisti di mappe censuarie aggiornate o senza misurazione valgono le disposizioni del regolamento per la tenuta dei catastrini censuari ufficiali dei comuni con il regime del registro fondiario provvisorio del 13 maggio 1958. 3L’ingegnere geometra revisore è tenuto a rilasciare o rinnovare l’estratto entro due giorni lavorativi dalla richiesta. 4La forma e il contenuto dell’estratto sono regolati dalle direttive tecniche emanate dall’Ufficio. Accesso e utilizzazione (art. 60 LMU) Art. 4974 L’accesso ai dati della misurazione ufficiale e la loro utilizzazione sono liberi. TITOLO X …75 Art. 50-57 …76 TITOLO XI Ripartizione delle spese Capitolo primo Esecuzione Demarcazione (art. 67 LMU) Art. 58 1La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente: a) Cantone: – zone forestali: 30 per cento – tutte le altre zone: 20 per cento b) comune: – tutte le zone: 20 per cento.77 2La ripartizione dei costi residui a carico dei proprietari avviene in base al numero delle particelle e dei punti di confine materializzati. La tabella di ripartizione viene elaborata dall’ingegnere geometra assuntore e approvata dall’Ufficio.78 71 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 72 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 73 Lett. modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 74 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 75 Titolo abrogato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 76 Art. abrogati dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 77 Cpv. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 78 Cpv. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517 e BU 2015, 1; precedente modifica: BU 2013, 514. 3Al comune interessato viene addebitato, sul suo conto corrente con lo Stato, l’importo di partecipazione comunale alle spese di demarcazione e l’anticipo dei costi residui da ripartire fra i proprietari fondiari pubblici e privati. 4L’incasso delle quote a carico di ogni singolo proprietario è di competenza del municipio. Primo rilevamento (art. 68 LMU) Art. 58a79 Le spese d’esecuzione del primo rilevamento dei dati della misurazione di cui all’articolo 68 capoverso 2 LMU, dedotte le indennità federali, sono così ripartite: a) comuni finanziariamente forti: – Cantone: 30 per cento – comune: 70 per cento b) comuni finanziariamente medi: – Cantone: 40 per cento – comune: 60 per cento c) comuni finanziariamente deboli: – Cantone: 50 per cento – comune: 50 per cento Rinnovamento (art. 69 LMU) Art. 5980 1Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono così ripartite: a) comuni finanziariamente forti: – Cantone: 40 per cento – comune: 60 per cento b) comuni finanziariamente medi: – Cantone: 50 per cento – comune: 50 per cento c) comuni finanziariamente deboli: – Cantone: 60 per cento – comune: 40 per cento 2La forza finanziaria dei comuni è stabilita secondo la legislazione cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale. 3La data della firma del contratto è determinante per stabilire la forza finanziaria dei comuni. Versamento di acconti Art. 6081 Per le spese di esecuzione dei lavori di misurazione l’Ufficio può concedere acconti all’ingegnere geometra assuntore nei limiti dell’importo stabilito nel contratto e in funzione dello stato di adempimento del compito, sino ad un ammontare massimo pari all’80 per cento dell’importo contrattuale. Capitolo secondo Tenuta a giorno Tenuta a giorno permanente (art. 73 LMU) Art. 61 1…82 2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria. Procedura di incasso dell’ingegnere geometra per la tenuta a giorno Art. 6283 1L’ingegnere geometra revisore fattura i costi della tenuta a giorno e provvede all'incasso. 2Se le fatture non vengono saldate, dopo un infruttuoso sollecito da parte dell’ingegnere geometra revisore spetta al comune esigere il pagamento della fattura. A questo scopo, il comune emana una decisione di fatturazione impugnabile. 79 Art. introdotto dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 80 Art. modificato dal R 11.12.2013; in vigore dal 13.12.2013 - BU 2013, 514. 81 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 82 Cpv. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 83 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 3Alla fine di ogni anno di tenuta a giorno l’ingegnere geometra revisore chiude i conti annuali e trasmette il riassunto dei costi raggruppati per comune o sezione all’Ufficio, al più tardi entro il 30 giugno dell’anno successivo. 4L’Ufficio procede annualmente ad una verifica dei conti di tenuta a giorno ed allestisce un rapporto. Art. 63…84 Procedura per altre prestazioni85 Art. 6486 Il pagamento dell’ingegnere geometra revisore per altre spese di tenuta a giorno che esulano dal campo della tenuta a giorno permanente, quali la tenuta a giorno periodica dei punti fissi planimetrici, la gestione della misurazione ufficiale o altre operazioni non direttamente fatturabili al committente, avviene unitamente al pagamento dei costi di tenuta a giorno permanente nell’ambito della procedura ordinaria. Riversamento di sussidi federali Art. 65 1Alla fine di ogni anno di verifica, e al più tardi entro il 30 marzo dell’anno successivo, l’Ufficio presenta all’ufficio competente l’istanza per l’ottenimento di eventuali sussidi federali. 2Entro un mese dalla ricezione dei sussidi federali l’Ufficio li riversa ai comuni interessati. Nel caso di eventi naturali (art. 75 LMU) Art. 6687 1La scala di sussidiamento delle spese di ripristino dei punti fissi planimetrici 3 e dei punti di confine è la seguente: a) 40 per cento, se il terreno si trova fuori zona edificabile; b) 10 per cento, se il terreno si trova in zona edificabile. 2Il versamento del sussidio cantonale al comune avviene su ordine dell’Ufficio dopo la verifica tecnica e finanziaria. Art. 67…88 TITOLO XII Misurazioni secondo il diritto previgente Spese per l’archiviazione (art. 81 LMU)89 Art. 6890 1Le spese per l’archiviazione sono definite dall’apposito tariffario per i lavori di tenuta a giorno dell’ingegnere geometra revisore e sono riconosciute nell’ambito della procedura ordinaria di pagamento dell’ingegnere geometra revisore.91 2L’archiviazione delle componenti della misurazione ufficiale allestite secondo le vecchie disposizioni avviene presso l’ingegnere geometra revisore, il quale è responsabile della buona conservazione in locali asciutti e sicuri dal fuoco. Assicurazione contro gli incendi e i danni della natura (art. 83 LMU) Art. 6992 L’Ufficio fissa la somma e la durata della polizza di assicurazione. Componenti93 Art. 70 1Le componenti delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono i piani e i registri, questi ultimi costituiti da: a) sommarione, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di particella; b) catastrino, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il nome del proprietario; 84 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88; precedente modifica: BU 2014, 85 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 86 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 87 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 88 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 89 Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 90 Art. modificato dal R 10.12.2014; in vigore dal 1.11.2014 - BU 2014, 517. 91 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 92 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 93 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. c) registro fiscale, che permette l’accesso alle informazioni riguardanti i fondi mediante il numero di partita fiscale. 2L’Ufficio emana le direttive sull’allestimento dei piani e dei registri. Art. 71…94 Tenuta a giorno (art. 86 LMU)95 Art. 72 Per la tenuta a giorno delle misurazioni provvisorie e delle mappe censuarie aggiornate sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali. Art. 73…96 Rilascio di informazioni e diffusione (art. 91 LMU)97 Art. 74 1Per il rilascio di informazioni e la diffusione dei dati sono applicabili per analogia le disposizioni vigenti per le misurazioni ufficiali.98 2Sono escluse le mappe censuarie non aggiornate, che restano di competenza del comune. TITOLO XIII Disposizioni transitorie e abrogative Disposizione transitoria (art. 92 LMU) Art. 7599 L’introduzione dei confini delle servitù è possibile a partire dal 1° gennaio 2028 con il completamento del passaggio al nuovo modello di geodati. Abrogazioni Art. 76 Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: - il regolamento della legge sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935; - il decreto esecutivo concernente l’organizzazione dei circondari di tenuta a giorno delle misurazioni ufficiali e provvisorie dell’11 novembre 2003; - il decreto esecutivo concernente la determinazione e l’ortografia dei nomi locali nelle misurazioni catastali del 22 dicembre 1954; - il decreto esecutivo concernente la riunione dei fondi nelle zone in cui è già introdotta la misurazione catastale ufficiale del 9 luglio 1952; - il regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche del 26 aprile 1963; - il n. 2 del titolo «VI. Disposizioni finali» della tariffa per la tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002. Entrata in vigore Art. 77 Il presente regolamento, unitamente all’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.100 Pubblicato nel BU 2006, 414. 94 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 95 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 96 Art. abrogato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 97 Nota marginale modificata dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 98 Cpv. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 99 Art. modificato dal R 25.2.2026; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 88. 100 Entrata in vigore: 13 ottobre 2006 - BU 2006, 414.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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