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Legge per l'innovazione economica

Ticino · 900.100 · statute

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Contents: 23 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Principi
  3. Art. 3 Competenze
  4. Art. 4 Campo d’applicazione
  5. Art. 5 Aziende beneficiarie
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Investimenti di natura immateriale
  8. Art. 8 Investimenti di natura materiale
  9. Art. 9 Internazionalizzazione
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Crediti specifici
  13. Art. 13 Informazione
  14. Art. 14 Marketing territoriale
  15. Art. 15 Finanziamento
  16. Art. 16 Autorità competente
  17. Art. 17 Procedura e condizioni per le richieste di aiuto
  18. Art. 18 Commissione consultiva
  19. Art. 19 Obbligo d’informare e assistenza da altre autorità28
  20. Art. 20 Sanzioni
  21. Art. 21 Monitoraggio
  22. Art. 22 Abrogazione
  23. Art. 23 Entrata in vigore

23 provisions

Art. 1 Scopo

1La legge stimola e sostiene con interventi mirati la competitività e la capacità d’innovazione di aziende private orientate all’esportazione, con grande potenzialità di crescita e che generano rilevanti ricadute economiche.1 2Per rafforzare il tessuto economico cantonale, il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale sistematiche e mirate. 3La legge rafforza il coordinamento e le sinergie delle leggi settoriali quale elemento centrale di una più ampia politica dell’innovazione, nell’ottica dell’ottimizzazione del sistema regionale d’innovazione.

Art. 2 Principi

La legge si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, dell’uso parsimonioso del suolo e della responsabilità sociale delle imprese.

Art. 3 Competenze

1L’applicazione della legge è di competenza del Consiglio di Stato che, per promuovere l’innovazione, adotta misure che consistono nell’aggiudicazione di commesse pubbliche e nella concessione di sussidi.2 2Il Cantone, le associazioni economiche e gli istituti universitari si coordinano nell’applicazione della legge.

Art. 4 Campo d’applicazione

1Le misure favoriscono lo sviluppo di progetti imprenditoriali innovativi, in particolare di nuovi prodotti o tecnologie. 2Le misure previste dalla presente legge sostengono: a) la creazione e lo sviluppo di nuove aziende; b) la crescita e il consolidamento di aziende esistenti; c) i processi di trasmissione aziendale; d) l’attrazione di aziende provenienti dall’estero.

Art. 5 Aziende beneficiarie

1Sono considerate aziende ai sensi della presente legge: a) aziende industriali; b) aziende del terziario avanzato; c) aziende del settore primario.3 2Possono beneficiare delle misure le aziende con stabilimenti d’impresa nel Cantone. 3Le misure possono essere concesse per lo sviluppo di un progetto promosso da una singola azienda o da un consorzio di aziende, il cui capofila deve avere sede nel Cantone.4 Criteri di ammissibilità 1 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 2 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 3 Lett. introdotta dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 4 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 900.100

Art. 6

1Nel valutare l’opportunità di applicare le misure per i singoli progetti e nel commisurare l’intensità degli incentivi si considera, oltre al contenuto innovativo, l’idoneità del richiedente, la validità del progetto a livello aziendale e l’impatto complessivo di un investimento sul tessuto economico cantonale. Le misure possono essere erogate unicamente se è comprovato il rispetto della parità salariale fra donna e uomo.5 1bisL’autorità competente che, nell’esercizio delle sue funzioni, ha notizia di informazioni false, inesatte o incomplete fornite dal richiedente, oppure di infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale direttamente o indirettamente riconducibili al richiedente, può sospendere l’esame della richiesta o, nei casi accertati, negare l’applicazione delle misure.6 2Il Consiglio di Stato fissa mediante decreto esecutivo le soglie salariali e le relative percentuali minime come pure altri criteri che autorizzano l’entrata in materia sulle richieste, la concessione e l’erogazione di sussidi relativamente alle misure dirette previste al capitolo secondo.7 3Modifiche dei criteri di ammissibilità meno restrittive adottate dal Consiglio di Stato possono essere applicate retroattivamente alle decisioni già cresciute in giudicato, il cui periodo di monitoraggio non è ancora concluso.8 4Per le aziende del settore primario, le disposizioni di cui ai cpv. 1 e 2 del presente articolo sono definite separatamente tenendo conto delle particolarità del settore.9 Capitolo secondo Misure dirette

Art. 7 Investimenti di natura immateriale

1Investimenti di natura prevalentemente immateriale possono essere incentivati con sussidi per: a) acquistare servizi di consulenza legati all’innovazione e allo sviluppo del progetto aziendale; b) sostenere costi di attività di ricerca e sviluppo, prototipazione e validazione di nuovi prodotti; c) coprire i costi di preparazione e partecipazione a programmi di ricerca applicata nazionali o internazionali; d) finanziare costi di formazione e riqualifica del personale. 2Le misure sono cumulative, ma ogni progetto può beneficiare di un unico sussidio il cui importo massimo non può superare il 30% del costo complessivo.

Art. 8 Investimenti di natura materiale

1Investimenti di natura prevalentemente materiale possono essere sostenuti con sussidi per: a) realizzare nuovi prodotti; b) introdurre innovazioni rilevanti nel processo produttivo; c) indirizzare l’attività in settori emergenti o verso nuovi mercati, determinanti per garantire lo sviluppo aziendale. 2Il sussidio è fissato di regola dal 15% al 30% dell’importo computabile degli investimenti innovativi. 3Non sono sussidiati investimenti volti unicamente ad aumentare la capacità produttiva o che rappresentano una sostituzione di macchinari di produzione e attrezzature di laboratorio già presenti in azienda, così come l’acquisto di terreni e immobili o la loro ristrutturazione.

Art. 9 Internazionalizzazione

Per promuovere l’internazionalizzazione delle aziende, il Cantone può concedere sussidi per la partecipazione a fiere specialistiche, ricerche di mercato, consulenze per partecipazione a gare d’appalto internazionale o altre misure mirate.

Art. 10

…13 Agevolazioni fiscali 5 Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 6 Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 7 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 8 Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 9 Cpv. introdotto dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 10 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 11 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 12 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 13 Art. abrogato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 900.100

Art. 11

1Il Cantone può concedere alle nuove aziende agevolazioni per le imposte cantonali sull’utile e sul capitale, di regola per un massimo di 5 anni, e fino all’esonero completo. In casi eccezionali, l’agevolazione può estendersi per un periodo massimo di 10 anni. Un cambiamento essenziale dell’attività aziendale può essere equiparato alla costituzione di una nuova azienda. 2La concessione di un’agevolazione fiscale deve prevedere un limite massimo del mancato introito fiscale. 3Il Comune può concedere alle aziende agevolazioni per le imposte comunali, previa autorizzazione del Consiglio di Stato. 4L’autorizzazione non è necessaria se il Cantone ha concesso un’uguale o maggiore agevolazione per le imposte cantonali. Capitolo terzo Misure indirette

Art. 12 Crediti specifici

1Il Cantone può stanziare un credito quadro dedicato al sostegno di start-up innovative. 2Il Cantone può aderire all’ente responsabile a livello cantonale del parco svizzero dell’innovazione e partecipare al suo finanziamento.14 3L'ente di cui al capoverso 2 è senza scopo di lucro e si basa su un partenariato a lungo termine tra Cantone, aziende e scuole universitarie ed è orientato al rafforzamento della capacità innovativa e all'insediamento di nuove aziende.15 4Il Cantone può sostenere la realizzazione del parco dell’innovazione mediante: a) contributi a fondo perso a copertura dei costi dell’ente responsabile di cui al capoverso 2; b) contributi a fondo perso a copertura parziale degli investimenti e degli oneri per l’esercizio dei centri di competenza, a condizione che le imprese vi partecipino almeno in forma paritaria; c) contributi a fondo perso a copertura (parziale o totale) dei costi d’interesse e degli ammortamenti finanziari a carico dei comuni proprietari degli edifici e delle infrastrutture che ospitano, senza scopo di lucro, i centri di competenza.16

Art. 13 Informazione

1Per sensibilizzare e informare le aziende, possono essere adottate misure per eventi, pubblicazioni, premi o altre iniziative riguardanti la politica dell’innovazione, compresa l’adesione e il finanziamento di enti aventi scopo conforme. 2I sussidi sono di natura forfettaria.

Art. 14 Marketing territoriale

1Il Cantone può intraprendere misure di marketing territoriale, in particolare di comunicazione, pubbliche relazioni, sviluppo di reti e di contatti con potenziali investitori internazionali.19 2Le misure di marketing sono volte a favorire l’insediamento di attività in grado di generare un elevato valore aggiunto per il territorio. 3Il Cantone può aderire a enti ai quali affidare le attività di marketing e partecipare al loro finanziamento. 4Il Cantone può partecipare al finanziamento dell’ente di marketing territoriale preposto a livello nazionale. Capitolo quarto Competenze finanziarie e norme procedurali

Art. 15 Finanziamento

1Le misure previste dalla legge agli art. 7, 8, 9, 11, 12 e i premi di cui all’art. 13 sono finanziati mediante uno o più crediti quadro, stanziati dal Gran Consiglio con decreto legislativo.20 14 Cpv. modificato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32. 15 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32. 16 Cpv. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 16.2.2024 - BU 2024, 32. 17 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 18 Art. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 19 Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247. 20 Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1. 900.100 2La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti. 3Il Consiglio di Stato informa annualmente il Gran Consiglio, nell’ambito dei consuntivi, circa l’impiego del credito quadro, procedendo anche a una verifica qualitativa delle misure adottate.21

Art. 16 Autorità competente

1Il Consiglio di Stato elabora un programma per la promozione dell’innovazione, identificando in particolare i settori chiave. 2Il Consiglio di Stato delibera l’importo delle misure alle singole aziende, ai sensi del capitolo secondo della presente legge, nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali.22 3Il Consiglio di Stato decide le misure e le spese ai sensi dei capitoli terzo e quarto della presente legge nei limiti previsti dall’art. 27a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).23

Art. 17 Procedura e condizioni per le richieste di aiuto

1Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’adozione delle misure previste.24 2Per ogni misura il Consiglio di Stato stabilisce forma, percentuali, ammontare massimo del sussidio, ammontare minimo dell’investimento, numero minimo di dipendenti, condizioni, oneri e le eventuali garanzie richieste al beneficiario.25 3Il sussidio complessivo massimo per progetto ai sensi delle misure dirette di cui al capitolo secondo, compresa l’agevolazione fiscale, è fissato a un milione di franchi. 4Il Consiglio di Stato può indire bandi di concorso per stimolare la presentazione di progetti che permettano di raggiungere gli obiettivi della presente legge.

Art. 18 Commissione consultiva

1Il Consiglio di Stato istituisce una Commissione consultiva e ne stabilisce i compiti. 2Oltre alla Commissione consultiva, per la valutazione della concessione dei sussidi il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di terze parti, segnatamente enti parastatali e privati.26 3Il pagamento di queste terze parti avviene in forma forfettaria.27

Art. 19 Obbligo d’informare e assistenza da altre autorità28

1L’azienda beneficiaria è tenuta a trasmettere agli organi competenti stabiliti dal regolamento, per un periodo massimo di quindici anni, le informazioni specificate nella decisione di adozione della misura.29 2Su richiesta, l’azienda deve autorizzare l’esame dei libri contabili e di altri documenti, come pure autorizzare le banche a fornire i dati corrispondenti alle informazioni richieste. 3Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio o fiscale, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata, le informazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione.30

Art. 20 Sanzioni

1Il Consiglio di Stato può revocare le misure e ordinarne la restituzione parziale o totale, in particolare qualora: a) siano state fornite informazioni false o inesatte; b) non siano più adempiuti le condizioni e gli obblighi stabiliti dalla legge e dalla decisione di adozione della misura; 21 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 22 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 23 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 24 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 25 Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1. 26 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 27 Cpv. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 28 Nota marginale modificata dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 29 Cpv. modificato dalla L 26.5.2020; in vigore dal 7.8.2020 - BU 2020, 247; precedente modifica: BU 2019, 1. 30 Cpv. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 900.100 c) siano state accertate infrazioni perseguibili dal diritto penale o fiscale; d) l’azienda beneficiaria trasferisca fuori Cantone gli impianti, i beni immateriali o le attività oggetto delle misure oppure la sede fiscale, metta in atto altre modalità per ridurre fattori imponibili a danno del fisco cantonale o riduca senza grave motivo il capitale investito; e) l’azienda non ottemperi l’obbligo di informazione di cui all’art. 19.31 2L’obbligo di restituzione si estingue dopo dieci anni dalla decisione di aiuto. 3Rimane riservata l’azione penale.

Art. 21 Monitoraggio

1Il Consiglio di Stato gestisce una banca dati sui progetti sostenuti. 2Il Dipartimento competente rende annualmente pubblica la lista delle aziende beneficiarie delle misure dirette, corredata dal tipo e dall’entità dei vari aiuti. Il Consiglio di Stato disciplina i particolari. 3Le misure previste dalla legge sono sottoposte a valutazione periodica. Per la valutazione della legge, il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di esperti esterni.33 Diritto suppletorio Art. 21a34 Per quanto non previsto nella presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui al capitolo III della legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994. Capitolo quinto Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione

La legge per l’innovazione economica del 25 giugno 1997 è abrogata.

Art. 23 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.35 Pubblicata nel BU 2016, 44. 31 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 32 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 33 Cpv. modificato dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 34 Art. introdotto dalla L 19.11.2018; in vigore dal 11.1.2019 - BU 2019, 1. 35 Entrata in vigore: 5 febbraio 2016 - BU 2016, 44.

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