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Decreto legislativo concernente la designazione dell’autorità cantonale competente in materia di esecuzione contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale

Ticino · 280.300 · decree

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Contents: 2 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2

2 provisions

Art. 1

Le funzioni di ufficio d’esecuzione a’ sensi dell’art. 4 della Legge federale 4 dicembre 1947 sull’esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale, vengono esercitate dagli uffici distrettuali di esecuzione e fallimento.

Art. 2

Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone. Pubblicato nel BU 1949, 115.

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