2.5.15 Ordinanza municipale sul Parco San Grato del 7 novembre 2024
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Art. 9 Ordinanza 2.5.1 5
Presenza di cani 1 Nel parco è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola. 2 Nelle aree giochi è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio. 3 Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010. Art. 1 0 Attività varie 1 È vietato campeggiare o pernottare nel parco. 2 L’accensione di fuochi è ammessa solo utilizzando le griglie esistenti. Art. 1 1 Foraggiamento Il foraggiamento di animali è vietato. CAPITOLO 3 Attività particolari Art. 1 2 Attività ambulanti Il Municipio può autorizzare attività aumbulanti all’interno del parco. Art. 1 3 Manifestazioni Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1. CAPITOLO 4 Vigilanza e sanzioni Art. 1 4 Vigilanza 1 La Polizia Città di Lugano è competente per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza. 2 Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia. r va y P. 4 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 2.5.1 5 Art. 1 5 Sanzioni 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 1 0'000.--. 2 La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. 3 È riservato l'avvio di procedure penali ai sensi del Codice penale svizzero. CAPITOLO 5 Entrata in vigore Art. 1 6 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC. Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 7 novembre 2024. Esposta agli albi comunali dall’11 novembre all’11 dicembre 2024. r va y
Art. 9 Ordinanza 2.5.1 5
Presenza di cani 1 Nel parco è consentito l'accesso ai cani a condizione che i proprietari o detentori li tengano costantemente al guinzaglio e che adottino tutte le precauzioni necessarie affinché non possano sfuggire o nuocere a persone o animali e, se richiesto dalle circostanze, li muniscano di museruola. 2 Nelle aree giochi è vietato far accedere cani, ad eccezione di quelli che accompagnano persone ipovedenti o che vengono impiegati dalla polizia o dei servizi di vigilanza privata per motivi di servizio. 3 Per quanto non espressamente specificato fanno stato le norme dell'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani e sulle aree di svago del 13 gennaio 2010. Art. 1 0 Attività varie 1 È vietato campeggiare o pernottare nel parco. 2 L’accensione di fuochi è ammessa solo utilizzando le griglie esistenti. Art. 1 1 Foraggiamento Il foraggiamento di animali è vietato. CAPITOLO 3 Attività particolari Art. 1 2 Attività ambulanti Il Municipio può autorizzare attività aumbulanti all’interno del parco. Art. 1 3 Manifestazioni Il Municipio può autorizzare qualsiasi tipo di manifestazione nel rispetto di cui all'art. 1. CAPITOLO 4 Vigilanza e sanzioni Art. 1 4 Vigilanza 1 La Polizia Città di Lugano è competente per l'attività di vigilanza e constatazione delle infrazioni alla presente Ordinanza. 2 Al Municipio è data facoltà di affidare compiti di vigilanza a delle società private di vigilanza ufficialmente riconosciute dalla legislazione cantonale in materia. r va y P. 4 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 2.5.1 5 Art. 1 5 Sanzioni 1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 1 0'000.--. 2 La procedura di contravvenzione di cui al capoverso 1 è disciplinata dagli artt. 145 ss. LOC. 3 È riservato l'avvio di procedure penali ai sensi del Codice penale svizzero. CAPITOLO 5 Entrata in vigore Art. 1 6 Entrata in vigore La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC. Per il Municipio Il Sindaco M. Foletti Il Segretario R. Bregy Risoluzione municipale del 7 novembre 2024. Esposta agli albi comunali dall’11 novembre all’11 dicembre 2024. r va y
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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