9.2.2 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali (ROCIS) del 29 novembre 2021
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 85
Disdetta 29 1 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’incarico per funzione stabile per la fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è: a. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei mesi; b. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi ma da meno di un anno; c. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno; d. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni; P. 30 di 40 e. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni, inseriti nelle prime 4 fasce(XXII-XIX). 2 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’impiego di un collaboratore nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei confronti del collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età, come pure di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX). 3 Sono considerati giustificati motivi: a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza; c. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ripetuti ammonimenti o richiami; d. Il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 3. e. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti. 4 In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione esercitata, il Consiglio di amministrazione può disdire immediatamente il rapporto di lavoro.
Art. 85
Disdetta 29 1 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’incarico per funzione stabile per la fine di un mese, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è: a. di dieci giorni nei confronti dei collaboratori incaricati da meno di sei mesi; b. di un mese nei confronti del collaboratore incaricato da più di sei mesi ma da meno di un anno; c. di due mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di un anno; d. di tre mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni; P. 30 di 40 e. di sei mesi nei confronti del collaboratore incaricato da più di cinque anni, inseriti nelle prime 4 fasce(XXII-XIX). 2 Il Consiglio di amministrazione può sciogliere il rapporto d’impiego di un collaboratore nominato per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi. Il termine di preavviso è di sei mesi nei confronti del collaboratore con almeno 1 5 anni di servizio o 45 anni di età, come pure di quelli che sono inseriti nelle prime 4 fasce (XXII-XIX). 3 Sono considerati giustificati motivi: a. la soppressione del posto o della funzione senza possibilità di trasferimento o di pensionamento per limiti di età; b. l’assenza per malattia o infortunio che si protrae per almeno 18 mesi senza interruzione o le assenze ripetute di equivalente rilevanza per la loro frequenza; c. le ripetute o continue inadempienze nel comportamento o nelle prestazioni, riferite in particolare al mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, ripetuti ammonimenti o richiami; d. Il rifiuto ingiustificato di un trasferimento con assegnazione ad altra funzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 3. e. qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l’autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego nella stessa funzione o in un’altra funzione adeguata e disponibile nell’ambito dei posti vacanti. 4 In caso di violazioni gravi dei doveri di servizio inconciliabili con la funzione esercitata, il Consiglio di amministrazione può disdire immediatamente il rapporto di lavoro.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.