9.2.2 Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali (ROCIS) del 29 novembre 2021
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 88
Indennità d'uscita in caso di disdetta 1 In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art. 85 cpv. 3 lett. a) e b) ROCIS il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita. Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all’art. 85 cpv. 2 lett. e) l’indennità di uscita è versata solo se i fattori oggettivi o soggettivi non sono imputabili al collaboratore. 2 Sino allo scadere del 49° anno di età, l’indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula seguente: 1 8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni. Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito. 3 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 50° anno di età al collaboratore viene versata, fino al compimento del 60° anno di età, una indennità annua pari all’1.5% dello stipendio assicurato presso la Cassa Pensioni di Lugano per ogni anno di servizio prestato. Se il collaboratore ha figli minorenni, o maggiorenni in formazione o agli studi secondo l’art. 3 della LAFam viene versata in aggiunta una indennità pari agli importi minimi degli assegni previsti dall’art. 5 della LAFam. 4 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 60° anno di età sono applicabili le disposizioni della Cassa Pensioni di Lugano.
Art. 88
Indennità d'uscita in caso di disdetta 1 In caso di scioglimento del rapporto di impiego per disdetta secondo l’art. 85 cpv. 3 lett. a) e b) ROCIS il collaboratore nominato o incaricato per funzione stabile da più di un anno ha diritto a un’indennità di uscita. Nel caso di disdetta del rapporto di impiego in base all’art. 85 cpv. 2 lett. e) l’indennità di uscita è versata solo se i fattori oggettivi o soggettivi non sono imputabili al collaboratore. 2 Sino allo scadere del 49° anno di età, l’indennità riconosciuta al collaboratore è calcolata secondo la formula seguente: 1 8 mensilità x anni interi di servizio prestati / 30 anni. Determinante ai fini del conteggio è l’ultimo stipendio mensile percepito. 3 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 50° anno di età al collaboratore viene versata, fino al compimento del 60° anno di età, una indennità annua pari all’1.5% dello stipendio assicurato presso la Cassa Pensioni di Lugano per ogni anno di servizio prestato. Se il collaboratore ha figli minorenni, o maggiorenni in formazione o agli studi secondo l’art. 3 della LAFam viene versata in aggiunta una indennità pari agli importi minimi degli assegni previsti dall’art. 5 della LAFam. 4 Nel caso di scioglimento del rapporto di impiego dopo il compimento del 60° anno di età sono applicabili le disposizioni della Cassa Pensioni di Lugano.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.