Legge di espropriazione
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 35 organizzazione11
1È istituito il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano e avente giurisdizione sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato. 2Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.13 11 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 12 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 13 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19. 3I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall’art. 17 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.14 4Al Tribunale di espropriazione sono assegnati un segretario giurista e un segretario, nominati dal Consiglio di Stato.
Art. 35 organizzazione11
1È istituito il Tribunale di espropriazione, con sede a Lugano e avente giurisdizione sull’intero territorio del Cantone; esso è presieduto da un magistrato. 2Il Tribunale è composto dal presidente, da due supplenti e da dodici periti, eletti dal Gran Consiglio.13 11 Nota marginale modificata dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 12 Art. modificato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 282. 13 Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 19. 3I requisiti di elezione del presidente e dei supplenti corrispondono a quelli fissati dall’art. 17 cpv. 1 della legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria; è eleggibile quale perito ogni cittadino attivo del Cantone, ad eccezione dei membri del Consiglio di Stato, del Gran Consiglio e delle autorità giudiziarie e dei dipendenti delle amministrazioni cantonali e federale; i periti devono appartenere ai diversi gruppi professionali ed avere le conoscenze necessarie in materia di stima.14 4Al Tribunale di espropriazione sono assegnati un segretario giurista e un segretario, nominati dal Consiglio di Stato.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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