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5 provisions
Art. 1 Contributo per sezione
1Per l’anno 2026 l’importo di riferimento per il calcolo del contributo forfetario per le
sezioni di scuola dell’infanzia e di scuola elementare, che considera le attività d’insegnamento
assicurate dai docenti titolari e dai docenti di arti plastiche, educazione fisica e musicale, è così
stabilito:
a) 81’736 franchi per sezione di scuola dell’infanzia con refezione;
b) 8’000 per sezione di scuola dell’infanzia senza refezione;
c) 83’834 franchi per sezione di scuola elementare.
2Per il numero di sezioni fanno stato quelle dell’anno scolastico 2025/2026 nella misura di 2/3 e
dell’anno scolastico 2026/2027 nella misura di 1/3.
3A partire dall’importo di riferimento di cui al capoverso 1, il contributo annuo è calcolato in base ai
disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.
Il contributo è ridotto linearmente di 6'000 franchi per ogni sezione, ad eccezione di quelle di cui al
capoverso 1 lettera b.
Art. 2 Contributi particolari
1Per l’anno 2026 sono definiti i seguenti importi di riferimento per i contributi particolari:
a) 2’670 franchi per ogni unità didattica settimanale impartita da un docente di appoggio a carico
del comune. Per i docenti di appoggio facoltativi, per i quali è stato richiesto e concesso il
contributo cantonale, gli importi sono ridotti secondo l’indice di forza finanziaria come segue:
riduzione del 20% per i comuni in fascia media inferiore, del 30% per i comuni in fascia media
superiore, del 50% per i comuni in fascia alta inferiore e del 60% per i comuni in fascia alta
superiore;
b) 1'330 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia senza refezione,
unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;
c) 1'535 franchi per ogni settimana di supplenza alla scuola dell’infanzia con refezione e alla
scuola elementare, unicamente per le assenze relative a congedi anzianità;
d) la totalità dell’onere di supplenza effettiva del docente titolare chiamato ad assolvere
temporaneamente compiti dipartimentali.
2Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a è calcolato in base alle unità didattiche settimanali
dell’anno scolastico 2025/26 nella misura di 2/3 e dell’anno scolastico 2026/27 nella misura di 1/3.
3Gli altri contributi di cui al capoverso 1 lettere b e c sono calcolati in base alle unità effettive (mesi
di competenza relativi agli anni scolastici 2025/26 e 2026/27).
4A partire dagli importi di riferimento di cui al capoverso 1, i contributi sono calcolati in base ai
disposti dell’articolo 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002
e sono ridotti come segue:
a) di 188 franchi per ogni unità didattica quelli di cui al capoverso 1 lettera a;
b) di 93 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera b;
c) di 107 franchi per ogni settimana quelli di cui al capoverso 1 lettera c.
Art. 3 Competenza, calcolo e versamento dei contributi
1I contributi a carico del Cantone sono calcolati e autorizzati dalla Sezione delle scuole
comunali del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Essi sono versati in tre rate
(aprile, agosto, novembre), di regola al comune di provenienza degli allievi. Saldi e conguagli sono
calcolati e versati l’anno successivo.
2Per i consorzi scolastici e per i comuni convenzionati il calcolo dei contributi avviene applicando, di
regola, la forza finanziaria del rispettivo comune proporzionalmente al numero di allievi presenti al
30 settembre.
Ricorsi
401.250
Art. 4
Contro le decisioni inerenti ai contributi è dato ricorso al Consiglio di Stato e contro le
decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 5
Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e ha la durata di un anno.
Pubblicato nel BU 2026, 1.