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Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero

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Art. 2

La forma del pubblico istromento, quale è prevista dalla legge notarile vigente, è mantenuta generalmente come forma dell’atto pubblico. 3. brevetto a) forma Art. 2146 La forma del brevetto è prevista dalla legge notarile vigente. b) oggetti Art. 2247 Gli atti che possono essere fatti per brevetto sono indicati dalla legge notarile vigente. II. Inventario notarile Art. 2348 L’inventario notarile vien fatto per brevetto secondo le norme della procedura civile. III. Autenticazione Art. 2449 Quando la legge prescrive solo l’autenticazione delle firme o della data, questa viene fatta dal notaio secondo le norme stabilite dalla legge notarile. L’autenticazione di firme può essere fatta anche dal segretario comunale o da altro dipendente comunale espressamente designato dal Municipio, se cumulativamente: - le parti sono domiciliate nel comune, - il segretario o il dipendente le conosce personalmente. La legalizzazione va menzionata al protocollo delle risoluzioni municipali o in un apposito registro delle autenticazioni, a pena di nullità. L’autenticazione dichiara che il tal giorno mese ed anno sono comparse le tali persone, domiciliate nel rispettivo comune e personalmente conosciute, le quali in sua presenza hanno fatto le premesse firme (o hanno dichiarato di averle fatte), dichiara pure che dell’autenticazione è stata presa nota al protocollo delle risoluzioni municipali o nell’apposito registro delle autenticazioni. IV. Rubrica dei brevetti Art. 2550 I notai tengono una rubrica speciale per l’iscrizione di tutte le autenticazioni di atti o firme fatte in forma privata, indicandone la data, la natura dell’atto ed il nome dei firmatari. Vi menzioneranno pure tutti gli inventari di cui fossero richiesti o che fossero affidati alla loro custodia, nonché l’iscrizione di tutti gli altri atti ricevuti in forma di brevetto. Tutte queste iscrizioni ed annotazioni devono portare un numero d’ordine progressivo. V. ... Art. 26 …51 C. Pubblicazioni I. In genere Art. 27 Le pubblicazioni prescritte dal CCS si fanno a mezzo del Foglio ufficiale cantonale e, nei casi previsti dalla legge, anche nel Foglio federale di commercio. L’autorità competente a fare un atto che deve essere pubblicato è sempre competente a procedere d’ufficio alla sua pubblicazione. Essa può disporre a norma dei singoli casi per una maggiore pubblicità. 45 Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedenti modifiche: BU 1963, 3; BU 1985, 217; BU 2006, 509. 46 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 47 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 48 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 49 Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 169. 50 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 51 Art. abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedente modifica: BU 1985, 217. II. Doppia pubblicazione Art. 28 Nei casi di dichiarazione di scomparsa (36), di amministrazione di un’eredità (555), di comunicazione ad eredi e legatari di ignota dimora (ivi), di grida per beneficio d’inventario (582), d’iscrizione di un fondo nel registro fondiario per prescrizione straordinaria (662), di spurgo dei diritti reali preesistenti (43 Titolo fin.), la pubblicazione deve essere ripetuta almeno due volte. Art. 29 …52 Capitolo II Del diritto delle persone A. Godimento dei diritti civici

Your change, as a redline

Art. 2

La forma del pubblico istromento, quale è prevista dalla legge notarile vigente, è mantenuta generalmente come forma dell’atto pubblico. 3. brevetto a) forma Art. 2146 La forma del brevetto è prevista dalla legge notarile vigente. b) oggetti Art. 2247 Gli atti che possono essere fatti per brevetto sono indicati dalla legge notarile vigente. II. Inventario notarile Art. 2348 L’inventario notarile vien fatto per brevetto secondo le norme della procedura civile. III. Autenticazione Art. 2449 Quando la legge prescrive solo l’autenticazione delle firme o della data, questa viene fatta dal notaio secondo le norme stabilite dalla legge notarile. L’autenticazione di firme può essere fatta anche dal segretario comunale o da altro dipendente comunale espressamente designato dal Municipio, se cumulativamente: - le parti sono domiciliate nel comune, - il segretario o il dipendente le conosce personalmente. La legalizzazione va menzionata al protocollo delle risoluzioni municipali o in un apposito registro delle autenticazioni, a pena di nullità. L’autenticazione dichiara che il tal giorno mese ed anno sono comparse le tali persone, domiciliate nel rispettivo comune e personalmente conosciute, le quali in sua presenza hanno fatto le premesse firme (o hanno dichiarato di averle fatte), dichiara pure che dell’autenticazione è stata presa nota al protocollo delle risoluzioni municipali o nell’apposito registro delle autenticazioni. IV. Rubrica dei brevetti Art. 2550 I notai tengono una rubrica speciale per l’iscrizione di tutte le autenticazioni di atti o firme fatte in forma privata, indicandone la data, la natura dell’atto ed il nome dei firmatari. Vi menzioneranno pure tutti gli inventari di cui fossero richiesti o che fossero affidati alla loro custodia, nonché l’iscrizione di tutti gli altri atti ricevuti in forma di brevetto. Tutte queste iscrizioni ed annotazioni devono portare un numero d’ordine progressivo. V. ... Art. 26 …51 C. Pubblicazioni I. In genere Art. 27 Le pubblicazioni prescritte dal CCS si fanno a mezzo del Foglio ufficiale cantonale e, nei casi previsti dalla legge, anche nel Foglio federale di commercio. L’autorità competente a fare un atto che deve essere pubblicato è sempre competente a procedere d’ufficio alla sua pubblicazione. Essa può disporre a norma dei singoli casi per una maggiore pubblicità. 45 Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedenti modifiche: BU 1963, 3; BU 1985, 217; BU 2006, 509. 46 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 47 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 48 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 49 Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 169. 50 Art. modificato dalla L 19.1.1967; in vigore dal 4.8.1967 - BU 1967, 150. 51 Art. abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 165; precedente modifica: BU 1985, 217. II. Doppia pubblicazione Art. 28 Nei casi di dichiarazione di scomparsa (36), di amministrazione di un’eredità (555), di comunicazione ad eredi e legatari di ignota dimora (ivi), di grida per beneficio d’inventario (582), d’iscrizione di un fondo nel registro fondiario per prescrizione straordinaria (662), di spurgo dei diritti reali preesistenti (43 Titolo fin.), la pubblicazione deve essere ripetuta almeno due volte. Art. 29 …52 Capitolo II Del diritto delle persone A. Godimento dei diritti civici

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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