Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero
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Art. 4 (
CCS) I. Circondari e organizzazione55 Art. 3156 Il Consiglio di Stato definisce mediante regolamento i circondari dello Stato civile, fissa le sedi degli uffici regionali e stabilisce la ripartizione delle competenze operative tra gli stessi e l’ufficio centrale. 1. gestione dei circondari Art. 31a57 La gestione degli uffici circondariali dello Stato civile è amministrata e coordinata dall’ufficio centrale. 2. ufficiali dello Stato civile e supplenti Art. 31b58 L’Ufficio centrale e le sedi circondariali dello Stato civile comprendono un ufficiale dello Stato civile e almeno un supplente. a) nomina Art. 31c59 1Gli ufficiali dello Stato civile e i supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato e scelti tra persone aventi: a) i requisiti previsti dalla legislazione federale; b) una formazione professionale specifica attestata da un apposito certificato oppure una formazione equivalente riconosciuta dall’Autorità di vigilanza. 52 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 53 Capitolo introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164. 54 Art. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164. 55 Nota marginale modificata dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 56 Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1954, 171; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 57 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 58 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 59 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 2Il regolamento stabilisce i requisiti e l’autorità competente a designare il supplente straordinario. b) nei comuni Art. 31d60 I sindaci e i vicesindaci possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina. Art. 31e …61 II. Vigilanza e ricorso62 Art. 3263 1Il servizio dello stato civile del Cantone è soggetto alla sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni. 2Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza entro trenta giorni da quando l’interessato ne ha avuto conoscenza. 3Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al Tribunale di appello. III. … Art. 33 …64 Art. 34 …65 C. Persone giuridiche di diritto pubblico
Art. 4 (
CCS) I. Circondari e organizzazione55 Art. 3156 Il Consiglio di Stato definisce mediante regolamento i circondari dello Stato civile, fissa le sedi degli uffici regionali e stabilisce la ripartizione delle competenze operative tra gli stessi e l’ufficio centrale. 1. gestione dei circondari Art. 31a57 La gestione degli uffici circondariali dello Stato civile è amministrata e coordinata dall’ufficio centrale. 2. ufficiali dello Stato civile e supplenti Art. 31b58 L’Ufficio centrale e le sedi circondariali dello Stato civile comprendono un ufficiale dello Stato civile e almeno un supplente. a) nomina Art. 31c59 1Gli ufficiali dello Stato civile e i supplenti sono nominati dal Consiglio di Stato e scelti tra persone aventi: a) i requisiti previsti dalla legislazione federale; b) una formazione professionale specifica attestata da un apposito certificato oppure una formazione equivalente riconosciuta dall’Autorità di vigilanza. 52 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 53 Capitolo introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164. 54 Art. introdotto dalla L 12.4.2022; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 164. 55 Nota marginale modificata dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 56 Art. modificato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1954, 171; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 57 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 58 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 59 Art. introdotto dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188. 2Il regolamento stabilisce i requisiti e l’autorità competente a designare il supplente straordinario. b) nei comuni Art. 31d60 I sindaci e i vicesindaci possono essere designati dal Consiglio di Stato ufficiali dello stato civile con esercizio limitato alla sola celebrazione delle nozze nei rispettivi comuni di nomina. Art. 31e …61 II. Vigilanza e ricorso62 Art. 3263 1Il servizio dello stato civile del Cantone è soggetto alla sorveglianza del Dipartimento delle istituzioni. 2Contro le decisioni degli ufficiali dello stato civile è ammesso il ricorso all’Autorità cantonale di vigilanza entro trenta giorni da quando l’interessato ne ha avuto conoscenza. 3Contro ogni decisione del Dipartimento delle istituzioni, gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni al Tribunale di appello. III. … Art. 33 …64 Art. 34 …65 C. Persone giuridiche di diritto pubblico
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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