Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero
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Art. 5 (
CCS) I. Enti comunitativi Art. 35 I patriziati, i vicinati e le degagne, le parrocchie e le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l’esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare. Le “bogge” per l’esercizio dell’alpeggiatura hanno la personalità giuridica in quanto i rispettivi regolamenti conferiscano loro un fine e degli organi particolari, e siano approvati dal Consiglio di Stato. II. Consorzi obbligatori Art. 36 I consorzi di comuni, per qualsiasi fine d’interesse pubblico, i consorzi di proprietari di fondi o di bestiame, per determinati fini prescritti nell’interesse pubblico (arginatura, raggruppamento, miglioramento del suolo, assicurazione, ecc.), conseguono la personalità giuridica per il fatto della loro costituzione ed approvazione da parte dell’autorità competente. Questa vigila, in conformità di legge, alla costituzione della loro rappresentanza, ed in mancanza di disposizioni applicabili prescrive, caso per caso, le norme necessarie per l’organizzazione e la rappresentanza del consorzio. III. Consorzi facoltativi d’utilità pubblica Art. 37 I consorzi e le associazioni di utilità pubblica di carattere facoltativo, che ricevono dallo Stato un sussidio subordinato all’approvazione dei loro statuti, conseguono la personalità giuridica con questa approvazione da parte del Consiglio di Stato. Capitolo III Del diritto di famiglia A. Adozione66 (Art. 264 CCS) 60 Art. introdotto dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 140. 61 Art. abrogato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579; precedente modifica: BU 2005, 140. 62 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 47. 63 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 64 Art. abrogato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1979, 31. 65 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 66 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. I. Competenza67 Art. 3868 1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente: a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC); b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all’adozione e vigilare sullo stesso; c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione di cui all’art. 268d CC. 2Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l’adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC. II. Ricorsi Art. 38a69 1Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni. 2Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell’adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni. Art. 38b-38d …70 B. Autorità parentale71 (Art. 296 CCS) I. Privazione dell'autorità parentale 1. legittimazione72 Art. 3973 L’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è disciplinata da speciale legge. 2. procedura Art. 39a74 L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, uditi i genitori, il minorenne capace di discernimento, la persona o l'autorità che ha chiesto la misura e assunte le informazioni del caso, se ricorrono i motivi legali, pronuncia, con giudizio motivato, la privazione dell'autorità parentale; uguale competenza spetta alla delegazione tutoria nei casi previsti dall'art. 312 CCS. II. Misure provvisionali e spese Art. 39b75 1L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele può adottare d'ufficio o a istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze; in questo ambito essa può decidere misure normalmente di competenza della delegazione tutoria. 2L'autorità che ha pronunciato la decisione statuisce sulle spese. III. Ripristino dell'autorità parentale Art. 39c76 Il ripristino dell'autorità parentale può essere ordinato, su istanza del genitore che ne è stato privato o d'ufficio, dall'autorità che ha pronunciato la privazione. IV. Ricorso77 67 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 68 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320. 69 Art. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320. 70 Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47, 212 e 281; BU 2010, 320. 71 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 72 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 73 Art. modificato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1973, 201; BU 1978, 25; BU 1997, 47. 74 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 75 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 76 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 77 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. Art. 39d78 1Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell’autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.79 2Tanto in prima istanza quanto in sede di ricorso, l’autorità competente può pronunciare la privazione della custodia parentale, la curatela educativa o altre misure opportune anche quando fosse chiesta la privazione dell’autorità parentale o la revoca della stessa. Art. 40-42bis ...80 C. Ricerca della paternità81 (Art. 307 CCS) Art. 43-44 ...82 D. Procedura d’interdizione83 (Art. 373 CCS) Art. 45 ...84 Art. 46 ...85 Art. 47 ...86 Art. 47a ...87 Art. 48 ...88 E. Tutela dei condannati, volontaria e inabilitazione89 Art. 49 ...90 F. Dell’organizzazione della tutela91 (Art. 361 CCS) Art. 50 ...92 Art. 51 ...93 Art. 52-53 ...94 78 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 79 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 80 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1978, 25. 81 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 82 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1978, 25. 83 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 84 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 85 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; 1951, 87; BU 1989, 265; BU 1997, 47. 86 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 87 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 88 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 89 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 90 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 91 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 92 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 93 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 94 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367. Art. 54 ...95 Art. 54a-54b ...96 G. Nomina del tutore, del curatore e dell’assistente97 Art. 55 ...98 Art. 56 ...99 Art. 57 ...100 H. Amministrazione della tutela101 (Art. 398 e 430 CCS) Art. 58 ...102 Art. 59 ...103 Art. 60-61 ...104 Art. 62 ...105 Art. 63 ...106 Art. 64 ...107 Art. 65 ...108 Art. 66 ...109 Art. 67 ...110 Art. 68 ...111 Art. 69-73 ...112 Art. 74 ...113 Art. 74a ...114 95 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357 e 360; BU 1997, 47. 96 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 97 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 98 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357; BU 1997, 47. 99 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19. 100 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367. 101 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 102 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 103 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19. 104 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 105 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 106 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 107 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 108 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19. 109 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357. 110 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19. 111 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25. 112 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 113 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1982, 111; BU 1993, 357. 114 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. I. Asili di famiglia115 (Art. 349 CCS) Art. 75 ...116 TITOLO III L. Consultori matrimoniali-familiari117 Principio Art. 75a118 1Il Cantone riconosce e sussidia i consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati, facilitandone l’istituzione. 2Qualora l’iniziativa privata non sopperisca adeguatamente alle richieste, il Consiglio di Stato istituisce consultori statali, che devono sottostare ai medesimi requisiti di quelli privati. Requisiti per il riconoscimento Art. 75b119 1Per essere riconosciuti dal Cantone, i consultori operanti nel Cantone devono garantire: - la disponibilità di almeno tre operatori matrimoniali-familiari, in possesso di un’adeguata formazione di base e di una specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia; - la collaborazione con altri specialisti esterni al consultorio e con i servizi attivi nel campo; - il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti; - il diritto degli utenti di mantenere l’anonimato e l’obbligo degli operatori di mantenere il segreto professionale; - la gratuità delle consultazioni degli operatori, fatto salvo l’art. 75c. 2Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti di un’adeguata formazione di base e della specializzazione degli operatori, fissa eventuali ulteriori condizioni sul personale e le modalità di lavoro dei consultori. Gratuità delle consultazioni Art. 75c120 1La consultazione preliminare è gratuita. 2Per ulteriori consultazioni il consultorio può richiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal Dipartimento competente. 3Per gli utenti che comprovano difficoltà finanziarie serie, le consultazioni sono gratuite. Attività Art. 75d121 1I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria. 2I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato. Finanziamento Art. 75e122 I consultori si finanziano con: a) fondi propri b) tutte le entrate d’esercizio c) il contributo globale dello Stato. Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento Art. 75f123 1Il finanziamento delle spese d’esercizio, di quelle relative all’arredamento, alle attrezzature dei consultori come pure al loro eventuale rinnovamento, delle spese di formazione, aggiornamento e specializzazione dei consulenti matrimoniali è assicurato da tutte le entrate d’esercizio nonché dal contributo globale dello Stato. 115 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 116 Art. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358. 117 Titolo introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 118 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 119 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 120 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 121 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 122 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 123 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 2Il sussidio corrisponde ad un contributo globale annuo, calcolato dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività. 3Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. 4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. Autorità di vigilanza Art. 75g124 Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza superiore sui consultori. Capitolo IV Delle successioni A. Legittima dei fratelli e delle sorelle (Art. 472 CCS) Art. 76 ...125 B. Successioni vacanti Devoluzione Art. 77126 Nei casi contemplati dagli art. 466 e 555 CCS la successione o la frazione di successione vacante è devoluta al Cantone. Il comune ticinese, al quale sarebbe toccato l’obbligo dell’assistenza o, in mancanza, il comune ticinese dell’ultimo domicilio, è dal Cantone ammesso a partecipare in ragione d’un quarto. C. Testamenti I. Testamento pubblico Art. 78 I testamenti pubblici sono celebrati dai notai in conformità degli art. da 499 a 503 CCS nella forma dell’istrumento. II. Testamento olografo 1. deposito presso un notaio, vivente il testatore Art. 79 Il testamento olografo può essere deposto, vivente il testatore, aperto o chiuso, presso un notaio, agli effetti dell’art. 505 CCS. In questo caso il notaio lo riceve mediante istrumento di deposito. Il testamento così deposto può sempre essere ritirato dal testatore, mediante ricevuta in calce all’atto di deposito, della quale cosa il notaio fa annotazione sulla rubrica. 2. consegna al notaio, morto il testatore Art. 80 Il testamento olografo deve essere consegnato ad un notaio da qualunque persona l’abbia in custodia o l’abbia rinvenuto tra le cose del defunto, sotto sua responsabilità, appena le sia nota la morte del testatore (556 cpv. 1). Il notaio provvede per la sua pubblicazione (556 cpv. 2). III. Pubblicazione 1. condizioni Art. 81 Il notaio, che ha ricevuto o tiene in custodia un testamento pubblico od olografo, ne dà avviso al pretore, non appena gli sia nota la morte del testatore, per la sua pubblicazione. Il pretore, accertato il decesso, fissa a tal uopo sollecitamente una udienza, dandone avviso a tutti gli eredi conosciuti (557 cpv. 2). Se sono notificati più testamenti della medesima persona il pretore dispone perché siano tutti pubblicati in ordine di data e possibilmente con unico atto (557 cpv. 3). 2. forma Art. 82 Il pretore legge il testamento, o lo fa leggere dal notaio, il quale redige l’istrumento di pubblicazione. L’istrumento di pubblicazione ed il testamento sono firmati dal pretore, dal notaio e dagli eredi presenti. 124 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 125 Art. abrogato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. 126 Art. modificato dalla L 1.12.1921; in vigore dal 20.1.1922 - BU 1922, 21. IV. Copie alle parti ed all’archivio Art. 83 Di tutti i testamenti pubblicati il notaio rilascia una copia all’archivio ed una copia od un estratto ad ogni interessato indicatogli dal pretore. Provvede inoltre alle pubblicazioni per i beneficati d’ignota dimora (558). V. Testamenti orali 1. ricevimento Art. 84 Il pretore è l’autorità designata per ricevere il testamento orale redatto da uno dei testimoni giusta il disposto dell’art. 507 CCS e per registrare a protocollo il detto testamento dietro comunicazione di due testimoni. Nel secondo caso, il processo verbale è firmato dai due testimoni e dal pretore. 2. pubblicazione Art. 85 Se il testatore muore senz’aver revocato il testamento orale o senza che questo sia diventato caduco (508), il pretore procede alla sua pubblicazione dandone lettura in seduta pubblica, previo invito agli eredi conosciuti ad assistervi (557). Il processo verbale di pubblicazione è firmato dal pretore e dagli eredi presenti. Una copia autentica del testamento viene rimessa dal pretore all’archivio notarile. VI. Compito dell’archivio Art. 86 L’archivio notarile tiene una rubrica ed un ordinamento speciale di tutti i testamenti che gli sono notificati. VII. Competenze del pretore Art. 86a127 1Il pretore è competente per: a) l’ordine di far l’inventario in caso di sostituzione di erede (490 cpv. 1 CC); b) i provvedimenti conservativi per la devoluzione dell’eredità (551 e 555 CC); c) il rilascio del certificato ereditario (559 CC); d) la registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570-574 e 576 CC); e) l’ammissione al beneficio dell’inventario e la designazione del notaio (580-581 CC); f) l’invito a pronunciarsi sull’accettazione di una eredità (587 CC); g) l’ordinamento della liquidazione d’ufficio e relativi provvedimenti (593-596 CC); h) l’autorizzazione a continuare l’azienda del defunto (585 cpv. 2 CC); i) le misure concernenti la comunione prima della divisione (602 cpv. 3 CC); j) le misure relative a dati oggetti nella divisione (612 cpv. 3 e 613 cpv. 3 CC); k) la nomina dei periti per la divisione (618 cpv. 1 CC). 2È applicabile la procedura sommaria del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. D. Devoluzione dell’eredità I. Apposizione dei sigilli a. Casi128 Art. 87129 L’apposizione dei sigilli ha luogo: a) se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore; b) se è ordinata dal pretore a richiesta di uno degli eredi. b. Procedura Art. 87a130 1Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 della presente legge) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega. 2I municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall’articolo 87 lettera a. c. Verbale Art. 87b131 1Il verbale dell’apposizione dei sigilli deve contenere: 127 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 128 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 129 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 130 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 131 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 1. la data e l’ora dell’apposizione; 2. i motivi dell’apposizione; 3. l’indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio; 4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati; 5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo. 2Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l’uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna. 3Le chiavi sono custodite dal pretore. d. Norma per l’apposizione Art. 87c132 1Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all’impiego di mezzi coercitivi. 2Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale. 3Per l’apposizione dei sigilli si serve del bollo d’ufficio. e. Rimozione Art. 87d133 1Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli. 2Il pretore tiene un verbale circostanziato. 3Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale. 4Nel caso in cui l’autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore. f. Rimedi di diritto Art. 87e134 Contro le operazioni del pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC. II. Inventario 1. Assicurativo Art. 88135 L’inventario prescritto dall’articolo 553 CC è ordinato dal pretore. 1a. Procedura Art. 88a136 1Per l’erezione dell’inventario (art. 553 CC) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti. 2Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati. 3L’inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. Il termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono. Persone che possono intervenire Art. 88b137 1Hanno diritto di assistere all’erezione dell’inventario: a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite; b) gli eredi legittimi presunti; c) gli eredi istituiti e i legatari; d) l’esecutore testamentario. 2Il notaio deve avvisare almeno tre giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni. Contenuto Art. 88c138 1L’inventario deve contenere: a) l’indicazione dell’autorità che lo ha ordinato; 132 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 133 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 134 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 135 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1971, 267. 136 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 137 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 138 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. b) l’indicazione dell’istante, degli intervenuti, dei citati non comparsi, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega; c) l’indicazione dei periti e del loro domicilio; d) l’indicazione della citazione notificata agli interessati; e) la designazione e la stima degli immobili, con l’indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze; f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili; g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante; h) l’indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti; i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente; l) l’indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati. 2Se l’inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute. Constatazioni necessarie Art. 88d139 1Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie. 2In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l’intervento del sindaco o di un municipale. Giuramento di manifestazione Art. 88e140 1Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell’inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati. 2Essi devono giurare o promettere che dopo l’apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore. 3Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione. Custodia dei beni Art. 88f141 1Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori. 2Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore. 3Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all’incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private. Contestazioni Art. 88g142 Se sorge contestazione tra gli interessati circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti. Chiusura dell’inventario Art. 88h143 Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione al pretore entro quindici giorni. 2. fiscale Art. 89 L’inventario obbligatorio al decesso, compilato in esecuzione delle leggi fiscali, dispensa da quello previsto nell’articolo precedente. III. ... 1. ... 139 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 140 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 141 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 142 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 143 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. Art. 90 …144 2. ... Art. 91 …145 3. Grida per beneficio d’inventario a) contenuto Art. 92146 1L’inventario successorale per l’adizione di eredità con beneficio d’inventario (art. 580- 592 CC) viene eseguito giusta le norme dell’inventario assicurativo. La grida (art. 582 CC) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell’erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CC) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 della presente legge) e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e il luogo di origine; b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fidejussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura; c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall’art. 590 CC; d) l’indicazione del giorno della scadenza. 2L’inventario deve contenere l’indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d’ufficio ai sensi dell’articolo 583 CC. 3Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CC). b) pubblicazione e termini Art. 93 La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale del Cantone, per due volte, con l’intervallo di quindici giorni. Il pretore può ordinare la pubblicazione anche al luogo di origine o di precedente domicilio del defunto, o nel modo indicato dalle circostanze, tenuto calcolo di tutti gli interessi. Il termine per le contraddizioni è fissato dal pretore, secondo le circostanze ed è di un mese almeno dalla prima pubblicazione (582). 4. invito a deliberare Art. 94147 Accertato il passivo e terminate le operazioni di stima, entro il termine fissato o prorogato dal pretore, il notaio o l’incaricato alla confezione dell’inventario dichiara che questo è chiuso e dà comunicazione della chiusura entro cinque giorni al pretore. Questi ne tiene nota a verbale e dirige tosto a ciascuno erede l’invito a pronunciarsi entro un mese sull’accettazione dell’eredità. La proroga del termine è pure di competenza del pretore (587). IV. Tasse Art. 95 Gli emolumenti per gli atti contemplati dai precedenti articoli saranno fissati dalle tariffe giudiziaria e notarile. È mantenuta la dispensa delle tasse giudiziarie per le gride relative alle sostanze inferiori a fr. 2000.- E. Divisioni I. Norme divisionali Art. 96 Le divisioni sono fatte a norma del Codice di procedura civile in quanto non siano regolate dal CCS. L’autorità competente nel caso dell’art. 609 CCS è l’ufficiale delle esecuzioni. Nel caso dell’art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).148 II. Limitazione della divisione Art. 97 La limitazione della divisione per impedire l’eccesso di frazionamento dei fondi è regolata dalla legge sul raggruppamento e sulla permuta dei terreni. F. Legati di utilità pubblica 144 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 145 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 146 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1971, 267. 147 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 148 Frase modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. (Art. 493 e 539 CCS) Obbligo dei notai Art. 98 I notai devono comunicare al Consiglio di Stato per i provvedimenti di suo istituto, ogni disposizione a causa di morte implicante la creazione di una fondazione (493) o fatta a fine determinato ad una pluralità di persone che non costituisce una persona giuridica (539 cpv. 2). TITOLO III Dei diritti reali Capitolo I Disposizioni generali (Art. 660a, 660b, 664 e 669 CCS) Spostamenti di terreno permanenti a) designazione Art. 99149 La designazione dei terreni interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS) avviene a norma della legge sui territori soggetti a pericoli naturali. b) nuova determinazione confini Art. 99a150 La determinazione, entro il perimetro della zona in movimento permanente, dei nuovi confini a norma dell’art. 660b CCS avviene secondo le disposizioni della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, applicabile per analogia. Cose di dominio pubblico Art. 99b151 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul demanio pubblico e da leggi speciali. Le cose appartenenti al demanio pubblico dei Comuni, Patriziati, Consorzi, Parrocchie ed altri enti pubblici minori sono disciplinate dalle rispettive leggi organiche e dai regolamenti locali. Trasferimento per legge Art. 100 I terreni di origine patriziale, o vicinale, che con l’estendersi delle costruzioni e dei traffici hanno assunto la destinazione di strade e piazze pubbliche, si intendono trapassati, di diritto, nel dominio pubblico di giurisdizione comunale. II. Posa dei termini Art. 101 La posa dei termini (669) è di competenza del giudice di pace, riservate le disposizioni sull’introduzione del registro fondiario. Sorgendo contestazione sulla proprietà, il giudice di pace, se trova che essa eccede per valore la sua competenza, ne stende un processo verbale e rimette le parti a proporre le rispettive domande al pretore. Capitolo II Rapporti di vicinato A. Regole edilizie e distanze I. Riserva di legge speciale Art. 102 Le distanze da osservare per le costruzioni, nonché le regole relative ai muri comuni saranno determinate da una legge edilizia cantonale, riservate intanto le disposizioni di questa legge (686). II. Muri comuni 1. presunzione di comunione Art. 103 Ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifici, corti o giardini ed anche tra fondi della stessa natura ed allo stesso livello si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario (302 CCT)152 149 Art. modificato dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143; precedenti modifiche: BU 1969, 153; BU 1987, 221. 150 Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143. 151 Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143. 152 Codice civile del Cantone Ticino del 15.11.1882. 2. eccezioni: a) per segni del muro Art. 104 Si presume il muro appartenere esclusivamente al proprietario dello stabile dal cui lato solamente presenta un piano inclinato, o sonvi porte o finestre, o sporti di tetto o cornicioni o mensole, appostivi al tempo della costruzione (303 CCT). b) per dislivello dei fondi Art. 105 Se i fondi non sono allo stesso livello, il muro si presume appartenere al proprietario del fondo sostenuto dal muro medesimo (303 § 1 CCT). c) per la specie della coltura Art. 106 Il muro situato fra un giardino o una vigna ed un altro fondo di diversa natura, è presunto di ragione del proprietario del giardino o della vigna, e così del campo o del prato anziché del zerbo o del bosco (303 § 2 CCT). d) per rapporto con altre opere Art. 107 Il muro fra due fondi si ritiene del proprietario di quello che è già cinto da altri lati, o di quello verso cui sono poste delle morse o altro dei segni indicati nell’art. 104 (303 § 3 CCT). e) per dislivello degli edifici Art. 108 Se il muro è divisorio di due edifici non egualmente elevati, la parte di muro che oltrepassa l’edificio più basso si reputa di ragione del proprietario dell’edificio più elevato, eccettoché il muro non apparisca fatto in tutta la sua altezza nella primitiva costruzione, salvo quanto è disposto nel paragrafo dell’art. 116 (304 CCT). 3. manutenzione Art. 109 Le riparazioni e ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno. Potrà tuttavia il comproprietario di un muro comune esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni o ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza (305 CCT). La rinuncia però non libera il rinunciante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni cui avesse dato causa col fatto proprio. 4. appoggio di fabbriche Art. 110 Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando ad un muro comune e immettervi travi fino alla metà della grossezza del muro. È vietato ogni altro incavo od apertura (306 CCT). 5. usi vietati e distanze a) uso del muro Art. 111 Del muro comune nessuno può servirsi ad uso di forno, di latrina, nè per introdurvi scolo di acque o d’altre materie (307 CCT). b) distanze necessarie Art. 112 Nessuno presso un muro comune o di altrui proprietà può escavare pozzo, nè costruire latrina, fucina, forno, fornello, o riporre concime od altre materie fetenti o corrosive, se non alla distanza di metri tre e mediante un contromuro in calce che impedisca ogni danno al vicino (308 CCT). c) temperamenti Art. 113153 Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d’arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC. d) verso stalle, fienili, ecc Art. 114 Non si possono costruire forni e fucine se non alla distanza di metri quindici dalle stalle, fienili e pubblici archivi, e viceversa non si possono edificare stalle, fienili od archivi se non alla distanza di metri quindici dai forni o dalle fucine. 153 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. Queste distanze sono rispettivamente ridotte per i forni da pane e pasticcerie di qualsiasi specie a soli metri cinque da misurarsi dalla bocca del forno. I soffitti del locale dove si apre la bocca del forno devono essere costrutti con materie incombustibili (309 CCT). 6. alzamenti: a) se il muro lo sopporta Art. 115 Ogni comproprietario può far innalzare il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell’innalzamento e le riparazioni pel mantenimento dell’alzata superiore al muro comune (310 CCT). b) se non lo sopporta Art. 116 Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento, quegli che vuol alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggior grossezza. §. Il vicino che non ha contribuito all’alzamento può acquistare la comunione pagando la metà del valore così dell’alzamento come della maggior grossezza (311 CCT). 7. sotto fondazione Art. 117 Ogni comproprietario del muro comune può, all’oggetto di crearsi il comodo di una cantina od altro sotterraneo, fare l’escavazione necessaria e spingere le fondamenta del muro comune alla profondità che gli è conveniente, prestando però all’altro comproprietario una adeguata cauzione per la sicurezza della casa, ossia per il compenso dei danni contingibili in causa della suddetta escavazione e pagando questi danni nel caso che si verificassero (312 CCT). III. Riparazioni obbligatorie Art. 118 Venendo a cadere muri o terrapieni o piante da un fondo più elevato sopra il terreno del vicino è obbligo del proprietario di ricostruire i muri, togliere il materiale e le piante ed il tutto rimettere per quanto è possibile nel primiero stato, riservata l’azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni. Gli è però lecito, previa partecipazione e mediante indennizzo, di passare sul fondo vicino per riporvi il materiale necessario alla riparazione (295 CCT). IV. Diritto di riposizione Art. 119 Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio muro od edificio, è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare pel fondo del vicino e riporvi il materiale necessario durante la costruzione o riparazione (314 CCT e 695 CCS). V. Nuove fabbriche 1. in confine a) in genere Art. 120 Ciascuno sul proprio fondo può erigere fabbriche senza finestre e stillicidio anche in confine del fondo altrui, aperto o semplicemente cinto (330 § 1 CCT). b) appoggio ad altra fabbrica Art. 121 Al muro di stillicidio e senza porte o finestre, piantato sul confine, può il vicino appoggiarsi con altra fabbrica, pagando la metà del valore del muro stesso e del terreno su cui è piantato, a stima di periti. Il muro diventa comune divisorio, ed allo stesso sono applicabili i disposti degli art. 115, 116 e 117 (330 § 4 CCT). c) riscatto di area intermedia Art. 122 Quand’anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine. Non volendo il vicino profittare di tale facoltà deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell’altro. Tale distanza deve osservarsi in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine. d) alzamento Art. 123 Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente. 2. verso fabbriche altrui Art. 124 Non si possono erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell’edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce (330 CCT). VI. Distanze per le finestre 1. a prospetto Art. 125 Le finestre a prospetto verso il fondo altrui non possono aprirsi se non alla distanza seguente: – di metri tre verso un edificio preesistente con finestra od apertura a prospetto; – di metri due verso una fabbrica con finestra a luce; – di metri uno e centimetri cinquanta se verso un fondo aperto o semplicemente cinto, o verso una fabbrica senza aperture (331 cpv. da 1 a 4 CCT). 2. a luce a) distanza Art. 126 Si possono aprire finestre a semplice luce: alla distanza di metri due dall’edificio altrui con finestre sia a prospetto che a luce; alla distanza di un metro dal fondo aperto o semplicemente cinto (332 CCT). b) altezza Art. 127 Queste finestre a luce non possono aprirsi che all’altezza di metri due al disopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pianterreno, e di metri uno e cinquanta centimetri al disopra dei pavimenti se essa è ai piani superiori (333 CCT). c) maniera Art. 128 Le finestre a semplice luce devono essere munite di ferriate o grate di ferro, infisse. Le aperture delle ferriate non saranno maggiori di dodici centimetri e mezzo; le grate saranno a maglia minuta non più larga di due centimetri e mezzo (334 CCT). VII. Riduzione delle distanze Art. 129 Le distanze stabilite dai precedenti articoli sono ridotte di un quarto ove trattasi di veduta obliqua; ove trattasi di vedute laterali sono ridotte della metà (335 CCT). VIII. Rapporti con l’area pubblica Art. 130 Il diritto di costruire edifici in confine a strade e piazze pubbliche o di fare aperture prospicienti sulle medesime è soggetto alle sole prescrizioni dei regolamenti edilizi. In mancanza di regolamento si ritiene che le gronde o gli stillicidi debbano essere fatti intieramente sul suolo di chi costruisce e che fra i muri degli edifici situati sugli opposti labbri di una strada debba intercorrere uno spazio libero di almeno tre metri. IX. Stillicidio 1. per legge Art. 131 Il proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano sul suo terreno, o compatibilmente coi regolamenti edilizi, sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del vicino (336 CCT). 2. per convenzione Art. 132 Può nondimeno essere imposta per convenzione la servitù dello stillicidio, consistente nell’obbligo del fondo serviente di ricevere le acque che vi cadono dal fondo dominante (337 CCT). B. Opere di cinta
Art. 5 (
CCS) I. Enti comunitativi Art. 35 I patriziati, i vicinati e le degagne, le parrocchie e le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l’esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare. Le “bogge” per l’esercizio dell’alpeggiatura hanno la personalità giuridica in quanto i rispettivi regolamenti conferiscano loro un fine e degli organi particolari, e siano approvati dal Consiglio di Stato. II. Consorzi obbligatori Art. 36 I consorzi di comuni, per qualsiasi fine d’interesse pubblico, i consorzi di proprietari di fondi o di bestiame, per determinati fini prescritti nell’interesse pubblico (arginatura, raggruppamento, miglioramento del suolo, assicurazione, ecc.), conseguono la personalità giuridica per il fatto della loro costituzione ed approvazione da parte dell’autorità competente. Questa vigila, in conformità di legge, alla costituzione della loro rappresentanza, ed in mancanza di disposizioni applicabili prescrive, caso per caso, le norme necessarie per l’organizzazione e la rappresentanza del consorzio. III. Consorzi facoltativi d’utilità pubblica Art. 37 I consorzi e le associazioni di utilità pubblica di carattere facoltativo, che ricevono dallo Stato un sussidio subordinato all’approvazione dei loro statuti, conseguono la personalità giuridica con questa approvazione da parte del Consiglio di Stato. Capitolo III Del diritto di famiglia A. Adozione66 (Art. 264 CCS) 60 Art. introdotto dalla L 22.2.2005; in vigore dal 15.4.2005 - BU 2005, 140. 61 Art. abrogato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579; precedente modifica: BU 2005, 140. 62 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1997, 47. 63 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 64 Art. abrogato dalla L 26.1.2004; in vigore dal 1.6.2004 - BU 2005, 188; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1979, 31. 65 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1954, 171; BU 1978, 25; BU 1997, 47; BU 1999, 358; BU 2000, 25. 66 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. I. Competenza67 Art. 3868 1Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente: a) a sbrigare la procedura per il rilascio dell’autorizzazione ad accogliere il minore a scopo di adozione (art. 316 cpv. 1bis CC); b) a seguire il rapporto di affiliazione fino all’adozione e vigilare sullo stesso; c) ad adempiere i compiti attribuiti al Servizio cantonale preposto all’informazione di cui all’art. 268d CC. 2Il Dipartimento delle istituzioni è competente per pronunciare l’adozione (art. 268 CC) e per pronunciarsi sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC. II. Ricorsi Art. 38a69 1Contro le decisioni del Dipartimento della sanità e della socialità è dato ricorso al Consiglio di Stato entro trenta giorni. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello entro trenta giorni. 2Contro le decisioni del Dipartimento delle istituzioni sul diniego dell’adozione e sulla possibilità di prescindere dal consenso del genitore all’adozione giusta l’art. 265d cpv. 2 CC è dato ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni. Art. 38b-38d …70 B. Autorità parentale71 (Art. 296 CCS) I. Privazione dell'autorità parentale 1. legittimazione72 Art. 3973 L’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele è disciplinata da speciale legge. 2. procedura Art. 39a74 L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele, uditi i genitori, il minorenne capace di discernimento, la persona o l'autorità che ha chiesto la misura e assunte le informazioni del caso, se ricorrono i motivi legali, pronuncia, con giudizio motivato, la privazione dell'autorità parentale; uguale competenza spetta alla delegazione tutoria nei casi previsti dall'art. 312 CCS. II. Misure provvisionali e spese Art. 39b75 1L'autorità di vigilanza sulle tutele e curatele può adottare d'ufficio o a istanza di parte le misure provvisionali richieste dalle circostanze; in questo ambito essa può decidere misure normalmente di competenza della delegazione tutoria. 2L'autorità che ha pronunciato la decisione statuisce sulle spese. III. Ripristino dell'autorità parentale Art. 39c76 Il ripristino dell'autorità parentale può essere ordinato, su istanza del genitore che ne è stato privato o d'ufficio, dall'autorità che ha pronunciato la privazione. IV. Ricorso77 67 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 68 Art. modificato dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320. 69 Art. reintrodotto dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47; BU 2010, 320. 70 Art. abrogati dalla L 11.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2018, 49; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1997, 47, 212 e 281; BU 2010, 320. 71 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 72 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 73 Art. modificato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1973, 201; BU 1978, 25; BU 1997, 47. 74 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 75 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 76 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 77 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. Art. 39d78 1Le decisioni dell’autorità di vigilanza sulle tutele e curatele in materia di privazione e di ripristino dell’autorità parentale e le decisioni in materia di misure provvisionali sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale di appello entro trenta giorni.79 2Tanto in prima istanza quanto in sede di ricorso, l’autorità competente può pronunciare la privazione della custodia parentale, la curatela educativa o altre misure opportune anche quando fosse chiesta la privazione dell’autorità parentale o la revoca della stessa. Art. 40-42bis ...80 C. Ricerca della paternità81 (Art. 307 CCS) Art. 43-44 ...82 D. Procedura d’interdizione83 (Art. 373 CCS) Art. 45 ...84 Art. 46 ...85 Art. 47 ...86 Art. 47a ...87 Art. 48 ...88 E. Tutela dei condannati, volontaria e inabilitazione89 Art. 49 ...90 F. Dell’organizzazione della tutela91 (Art. 361 CCS) Art. 50 ...92 Art. 51 ...93 Art. 52-53 ...94 78 Art. introdotto dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 79 Cpv. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 80 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1973, 201; BU 1978, 25. 81 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 82 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1978, 25. 83 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 84 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 85 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; 1951, 87; BU 1989, 265; BU 1997, 47. 86 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 87 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 88 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 89 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 90 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1951, 87; BU 1997, 47. 91 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 92 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 93 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 94 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367. Art. 54 ...95 Art. 54a-54b ...96 G. Nomina del tutore, del curatore e dell’assistente97 Art. 55 ...98 Art. 56 ...99 Art. 57 ...100 H. Amministrazione della tutela101 (Art. 398 e 430 CCS) Art. 58 ...102 Art. 59 ...103 Art. 60-61 ...104 Art. 62 ...105 Art. 63 ...106 Art. 64 ...107 Art. 65 ...108 Art. 66 ...109 Art. 67 ...110 Art. 68 ...111 Art. 69-73 ...112 Art. 74 ...113 Art. 74a ...114 95 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357 e 360; BU 1997, 47. 96 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1997, 47. 97 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 98 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1993, 357; BU 1997, 47. 99 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19. 100 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367. 101 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 102 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 103 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1925, 19. 104 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 105 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 106 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 107 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1993, 357. 108 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19. 109 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357. 110 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedente modifica: BU 1925, 19. 111 Art. abrogato dalla L 17.5.1993; in vigore dal 1.1.1993 - BU 1993, 357; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25. 112 Art. abrogati dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. 113 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1978, 25; BU 1982, 111; BU 1993, 357. 114 Art. abrogato dalla L 8.3.1999; in vigore dal 1.1.2001 - BU 2000, 367; precedente modifica: BU 1993, 357. I. Asili di famiglia115 (Art. 349 CCS) Art. 75 ...116 TITOLO III L. Consultori matrimoniali-familiari117 Principio Art. 75a118 1Il Cantone riconosce e sussidia i consultori matrimoniali-familiari gestiti da enti privati, facilitandone l’istituzione. 2Qualora l’iniziativa privata non sopperisca adeguatamente alle richieste, il Consiglio di Stato istituisce consultori statali, che devono sottostare ai medesimi requisiti di quelli privati. Requisiti per il riconoscimento Art. 75b119 1Per essere riconosciuti dal Cantone, i consultori operanti nel Cantone devono garantire: - la disponibilità di almeno tre operatori matrimoniali-familiari, in possesso di un’adeguata formazione di base e di una specializzazione teorica e pratica nel campo della coppia e della famiglia; - la collaborazione con altri specialisti esterni al consultorio e con i servizi attivi nel campo; - il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti; - il diritto degli utenti di mantenere l’anonimato e l’obbligo degli operatori di mantenere il segreto professionale; - la gratuità delle consultazioni degli operatori, fatto salvo l’art. 75c. 2Il Consiglio di Stato stabilisce i requisiti di un’adeguata formazione di base e della specializzazione degli operatori, fissa eventuali ulteriori condizioni sul personale e le modalità di lavoro dei consultori. Gratuità delle consultazioni Art. 75c120 1La consultazione preliminare è gratuita. 2Per ulteriori consultazioni il consultorio può richiedere degli emolumenti secondo un tariffario approvato dal Dipartimento competente. 3Per gli utenti che comprovano difficoltà finanziarie serie, le consultazioni sono gratuite. Attività Art. 75d121 1I consultori prestano il loro aiuto ai coniugi in difficoltà e a tutti i membri della famiglia per la soluzione dei problemi connessi con la vita comunitaria. 2I consultori hanno facoltà di provvedere anche alla preparazione al matrimonio e di prestare consulenza a fidanzati, conviventi e al coniuge vedovo, separato o divorziato. Finanziamento Art. 75e122 I consultori si finanziano con: a) fondi propri b) tutte le entrate d’esercizio c) il contributo globale dello Stato. Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento Art. 75f123 1Il finanziamento delle spese d’esercizio, di quelle relative all’arredamento, alle attrezzature dei consultori come pure al loro eventuale rinnovamento, delle spese di formazione, aggiornamento e specializzazione dei consulenti matrimoniali è assicurato da tutte le entrate d’esercizio nonché dal contributo globale dello Stato. 115 Sottotitolo modificato dalla L 27.6.1973; in vigore dal 1.7.1973 - BU 1973, 201. 116 Art. abrogato dalla L 29.11.1999; in vigore dal 4.2.2000 - BU 2000, 25; precedente modifica: BU 1999, 358. 117 Titolo introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 118 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 119 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 120 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 121 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 122 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 123 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 2Il sussidio corrisponde ad un contributo globale annuo, calcolato dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività. 3Le spese per il personale sono computabili sulla base delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato. 4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. Autorità di vigilanza Art. 75g124 Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza superiore sui consultori. Capitolo IV Delle successioni A. Legittima dei fratelli e delle sorelle (Art. 472 CCS) Art. 76 ...125 B. Successioni vacanti Devoluzione Art. 77126 Nei casi contemplati dagli art. 466 e 555 CCS la successione o la frazione di successione vacante è devoluta al Cantone. Il comune ticinese, al quale sarebbe toccato l’obbligo dell’assistenza o, in mancanza, il comune ticinese dell’ultimo domicilio, è dal Cantone ammesso a partecipare in ragione d’un quarto. C. Testamenti I. Testamento pubblico Art. 78 I testamenti pubblici sono celebrati dai notai in conformità degli art. da 499 a 503 CCS nella forma dell’istrumento. II. Testamento olografo 1. deposito presso un notaio, vivente il testatore Art. 79 Il testamento olografo può essere deposto, vivente il testatore, aperto o chiuso, presso un notaio, agli effetti dell’art. 505 CCS. In questo caso il notaio lo riceve mediante istrumento di deposito. Il testamento così deposto può sempre essere ritirato dal testatore, mediante ricevuta in calce all’atto di deposito, della quale cosa il notaio fa annotazione sulla rubrica. 2. consegna al notaio, morto il testatore Art. 80 Il testamento olografo deve essere consegnato ad un notaio da qualunque persona l’abbia in custodia o l’abbia rinvenuto tra le cose del defunto, sotto sua responsabilità, appena le sia nota la morte del testatore (556 cpv. 1). Il notaio provvede per la sua pubblicazione (556 cpv. 2). III. Pubblicazione 1. condizioni Art. 81 Il notaio, che ha ricevuto o tiene in custodia un testamento pubblico od olografo, ne dà avviso al pretore, non appena gli sia nota la morte del testatore, per la sua pubblicazione. Il pretore, accertato il decesso, fissa a tal uopo sollecitamente una udienza, dandone avviso a tutti gli eredi conosciuti (557 cpv. 2). Se sono notificati più testamenti della medesima persona il pretore dispone perché siano tutti pubblicati in ordine di data e possibilmente con unico atto (557 cpv. 3). 2. forma Art. 82 Il pretore legge il testamento, o lo fa leggere dal notaio, il quale redige l’istrumento di pubblicazione. L’istrumento di pubblicazione ed il testamento sono firmati dal pretore, dal notaio e dagli eredi presenti. 124 Art. introdotto dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2006, 564. 125 Art. abrogato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. 126 Art. modificato dalla L 1.12.1921; in vigore dal 20.1.1922 - BU 1922, 21. IV. Copie alle parti ed all’archivio Art. 83 Di tutti i testamenti pubblicati il notaio rilascia una copia all’archivio ed una copia od un estratto ad ogni interessato indicatogli dal pretore. Provvede inoltre alle pubblicazioni per i beneficati d’ignota dimora (558). V. Testamenti orali 1. ricevimento Art. 84 Il pretore è l’autorità designata per ricevere il testamento orale redatto da uno dei testimoni giusta il disposto dell’art. 507 CCS e per registrare a protocollo il detto testamento dietro comunicazione di due testimoni. Nel secondo caso, il processo verbale è firmato dai due testimoni e dal pretore. 2. pubblicazione Art. 85 Se il testatore muore senz’aver revocato il testamento orale o senza che questo sia diventato caduco (508), il pretore procede alla sua pubblicazione dandone lettura in seduta pubblica, previo invito agli eredi conosciuti ad assistervi (557). Il processo verbale di pubblicazione è firmato dal pretore e dagli eredi presenti. Una copia autentica del testamento viene rimessa dal pretore all’archivio notarile. VI. Compito dell’archivio Art. 86 L’archivio notarile tiene una rubrica ed un ordinamento speciale di tutti i testamenti che gli sono notificati. VII. Competenze del pretore Art. 86a127 1Il pretore è competente per: a) l’ordine di far l’inventario in caso di sostituzione di erede (490 cpv. 1 CC); b) i provvedimenti conservativi per la devoluzione dell’eredità (551 e 555 CC); c) il rilascio del certificato ereditario (559 CC); d) la registrazione delle rinunce di eredità e le relative disposizioni (570-574 e 576 CC); e) l’ammissione al beneficio dell’inventario e la designazione del notaio (580-581 CC); f) l’invito a pronunciarsi sull’accettazione di una eredità (587 CC); g) l’ordinamento della liquidazione d’ufficio e relativi provvedimenti (593-596 CC); h) l’autorizzazione a continuare l’azienda del defunto (585 cpv. 2 CC); i) le misure concernenti la comunione prima della divisione (602 cpv. 3 CC); j) le misure relative a dati oggetti nella divisione (612 cpv. 3 e 613 cpv. 3 CC); k) la nomina dei periti per la divisione (618 cpv. 1 CC). 2È applicabile la procedura sommaria del codice di procedura civile del 19 dicembre 2008. D. Devoluzione dell’eredità I. Apposizione dei sigilli a. Casi128 Art. 87129 L’apposizione dei sigilli ha luogo: a) se fra gli eredi conosciuti vi siano degli assenti o degli eredi non legalmente rappresentati, o dei tutelandi non provveduti di tutore o curatore; b) se è ordinata dal pretore a richiesta di uno degli eredi. b. Procedura Art. 87a130 1Il pretore che per disposizione di legge (art. 551 e 552 CC, art. 86a lett. b e art. 87 della presente legge) o di autorità competente deve apporre i sigilli, vi provvede direttamente o per delega. 2I municipi sono obbligati a notificare immediatamente al pretore la morte delle persone che lasciano eredi trovantisi nelle condizioni previste dall’articolo 87 lettera a. c. Verbale Art. 87b131 1Il verbale dell’apposizione dei sigilli deve contenere: 127 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 128 Nota marginale modificata dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 129 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 130 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 131 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 1. la data e l’ora dell’apposizione; 2. i motivi dell’apposizione; 3. l’indicazione delle persone intervenute e del loro domicilio; 4. la designazione dei locali e dei mobili che vengono sigillati; 5. una sommaria descrizione degli oggetti che non sono posti sotto sigillo. 2Il pretore decide se lasciare agli eredi o ai membri della comunione domestica del defunto l’uso o la proprietà di qualche mobile reclamato facendone menzione nel verbale ed esige, se lo ritiene necessario, garanzie per la consegna. 3Le chiavi sono custodite dal pretore. d. Norma per l’apposizione Art. 87c132 1Se il pretore trova chiusa la casa dove devono apporsi i sigilli, o se incontra opposizione, può ricorrere all’impiego di mezzi coercitivi. 2Prima di apporre i sigilli il pretore si informa se siano stati sottratti o occultati oggetti, procura di riaverli, e non riuscendovi, ne fa menzione nel verbale. 3Per l’apposizione dei sigilli si serve del bollo d’ufficio. e. Rimozione Art. 87d133 1Le parti interessate o i loro rappresentanti, devono essere citate alla rimozione dei sigilli. 2Il pretore tiene un verbale circostanziato. 3Se il pretore constata che uno o più sigilli sono stati manomessi, deve informarsi se ciò sia avvenuto accidentalmente oppure per frode e farne menzione nel verbale. 4Nel caso in cui l’autorità fiscale rimuove i sigilli, è in obbligo di rimetterli, informandone il pretore. f. Rimedi di diritto Art. 87e134 Contro le operazioni del pretore sono dati i rimedi di diritto del CPC. II. Inventario 1. Assicurativo Art. 88135 L’inventario prescritto dall’articolo 553 CC è ordinato dal pretore. 1a. Procedura Art. 88a136 1Per l’erezione dell’inventario (art. 553 CC) il pretore designa un notaio, il quale potrà farsi assistere da periti. 2Nella scelta del notaio il pretore deve attenersi, salvo motivi speciali, alle proposte presentate concordemente da tutti gli interessati. 3L’inventario dovrà essere allestito entro il termine assegnato dal pretore. Il termine potrà essere prorogato se le circostanze lo richiedono. Persone che possono intervenire Art. 88b137 1Hanno diritto di assistere all’erezione dell’inventario: a) il coniuge superstite e il partner registrato superstite; b) gli eredi legittimi presunti; c) gli eredi istituiti e i legatari; d) l’esecutore testamentario. 2Il notaio deve avvisare almeno tre giorni prima con lettera raccomandata le persone succitate, indicando luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni. Contenuto Art. 88c138 1L’inventario deve contenere: a) l’indicazione dell’autorità che lo ha ordinato; 132 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 133 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 134 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 135 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1971, 267. 136 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 137 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 138 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. b) l’indicazione dell’istante, degli intervenuti, dei citati non comparsi, del notaio e del loro domicilio con menzione del decreto di delega; c) l’indicazione dei periti e del loro domicilio; d) l’indicazione della citazione notificata agli interessati; e) la designazione e la stima degli immobili, con l’indicazione della loro natura, del comune in cui si trovano, del numero del catasto o, in difetto, di almeno due coerenze; f) la descrizione e la stima dei semoventi e, su richiesta di parte o per ordine del pretore, dei beni mobili; g) la designazione della quantità e della specie delle monete per il denaro contante; h) l’indicazione dei titoli di valore, dei crediti e dei debiti; i) la descrizione delle carte, delle scritture, delle note, concernenti lo stato attivo e passivo, che devono essere sottoscritte in principio ed in fine dal notaio; lo stato dei libri e dei registri deve essere accertato sommariamente; l) l’indicazione del modo con cui si è provveduto alla custodia e alla conservazione dei documenti e degli oggetti inventariati. 2Se l’inventario non può essere compiuto in una sola seduta, è tenuto in forma di verbale e datato e firmato, ad ogni ripresa, dal notaio e dalle parti intervenute. Constatazioni necessarie Art. 88d139 1Gli eredi e i detentori della sostanza da inventariare devono permettere al notaio tutte le constatazioni necessarie. 2In caso di resistenza il notaio può valersi di mezzi coercitivi, ma solo con l’intervento del sindaco o di un municipale. Giuramento di manifestazione Art. 88e140 1Ciascuno degli interessati può chiedere che sia deferito il giuramento a coloro che prima dell’inventario ebbero in loro potere i beni della successione od abitarono la casa in cui gli stessi erano collocati. 2Essi devono giurare o promettere che dopo l’apertura della successione non hanno asportato, né veduto asportare, né sanno essere stato asportato o nascosto alcun oggetto o valore. 3Si applicano per il resto le norme sul giuramento di edizione. Custodia dei beni Art. 88f141 1Le parti o, in difetto di accordo, il pretore ad istanza di una delle parti o del notaio designano la persona alla quale vanno consegnati in custodia i mobili, i semoventi, le carte, il denaro e i valori. 2Il notaio provvede in ogni caso alla custodia e amministrazione delle cose che possono essere facilmente sottratte, salvo diversa disposizione del pretore. 3Gli oggetti di rapido deterioramento e di costosa manutenzione sono venduti all’incanto o, per espressa autorizzazione del pretore, anche con trattative private. Contestazioni Art. 88g142 Se sorge contestazione tra gli interessati circa l’iscrizione nell’inventario di qualche oggetto o di qualche pretesa, il notaio fa menzione delle domande e delle osservazioni delle parti. Chiusura dell’inventario Art. 88h143 Terminate le operazioni di inventario, il notaio lo chiude e ne dà comunicazione al pretore entro quindici giorni. 2. fiscale Art. 89 L’inventario obbligatorio al decesso, compilato in esecuzione delle leggi fiscali, dispensa da quello previsto nell’articolo precedente. III. ... 1. ... 139 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 140 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 141 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 142 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. 143 Art. introdotto dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320. Art. 90 …144 2. ... Art. 91 …145 3. Grida per beneficio d’inventario a) contenuto Art. 92146 1L’inventario successorale per l’adizione di eredità con beneficio d’inventario (art. 580- 592 CC) viene eseguito giusta le norme dell’inventario assicurativo. La grida (art. 582 CC) viene pubblicata dal pretore ad istanza dell’erede legittimato (art. 580 cpv. 1 CC) o del Consiglio di Stato in caso di successione vacante (art. 77 della presente legge) e deve contenere: a) il nome, cognome e domicilio del defunto e possibilmente la sua paternità e il luogo di origine; b) la diffida a tutti i creditori e debitori del defunto, compresi i creditori per fidejussione, di notificare per iscritto i loro debiti e crediti, nel termine indicato, alla cancelleria della pretura; c) la comminatoria che i crediti non notificati saranno soggetti alle conseguenze previste dall’art. 590 CC; d) l’indicazione del giorno della scadenza. 2L’inventario deve contenere l’indicazione dei crediti e dei debiti da iscrivere d’ufficio ai sensi dell’articolo 583 CC. 3Sono dispensati dalla contraddizione i crediti apparenti dai pubblici registri o che risultano già inventariati (art. 583 CC). b) pubblicazione e termini Art. 93 La pubblicazione della grida si fa nel Foglio ufficiale del Cantone, per due volte, con l’intervallo di quindici giorni. Il pretore può ordinare la pubblicazione anche al luogo di origine o di precedente domicilio del defunto, o nel modo indicato dalle circostanze, tenuto calcolo di tutti gli interessi. Il termine per le contraddizioni è fissato dal pretore, secondo le circostanze ed è di un mese almeno dalla prima pubblicazione (582). 4. invito a deliberare Art. 94147 Accertato il passivo e terminate le operazioni di stima, entro il termine fissato o prorogato dal pretore, il notaio o l’incaricato alla confezione dell’inventario dichiara che questo è chiuso e dà comunicazione della chiusura entro cinque giorni al pretore. Questi ne tiene nota a verbale e dirige tosto a ciascuno erede l’invito a pronunciarsi entro un mese sull’accettazione dell’eredità. La proroga del termine è pure di competenza del pretore (587). IV. Tasse Art. 95 Gli emolumenti per gli atti contemplati dai precedenti articoli saranno fissati dalle tariffe giudiziaria e notarile. È mantenuta la dispensa delle tasse giudiziarie per le gride relative alle sostanze inferiori a fr. 2000.- E. Divisioni I. Norme divisionali Art. 96 Le divisioni sono fatte a norma del Codice di procedura civile in quanto non siano regolate dal CCS. L’autorità competente nel caso dell’art. 609 CCS è l’ufficiale delle esecuzioni. Nel caso dell’art. 611 CCS è il notaio designato dalle parti o dal pretore; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC).148 II. Limitazione della divisione Art. 97 La limitazione della divisione per impedire l’eccesso di frazionamento dei fondi è regolata dalla legge sul raggruppamento e sulla permuta dei terreni. F. Legati di utilità pubblica 144 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 145 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 146 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 320; precedente modifica: BU 1971, 267. 147 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 148 Frase modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. (Art. 493 e 539 CCS) Obbligo dei notai Art. 98 I notai devono comunicare al Consiglio di Stato per i provvedimenti di suo istituto, ogni disposizione a causa di morte implicante la creazione di una fondazione (493) o fatta a fine determinato ad una pluralità di persone che non costituisce una persona giuridica (539 cpv. 2). TITOLO III Dei diritti reali Capitolo I Disposizioni generali (Art. 660a, 660b, 664 e 669 CCS) Spostamenti di terreno permanenti a) designazione Art. 99149 La designazione dei terreni interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CCS) avviene a norma della legge sui territori soggetti a pericoli naturali. b) nuova determinazione confini Art. 99a150 La determinazione, entro il perimetro della zona in movimento permanente, dei nuovi confini a norma dell’art. 660b CCS avviene secondo le disposizioni della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni, applicabile per analogia. Cose di dominio pubblico Art. 99b151 Le cose senza padrone e quelle di dominio pubblico soggette alla sovranità del Cantone sono disciplinate dalla legge sul demanio pubblico e da leggi speciali. Le cose appartenenti al demanio pubblico dei Comuni, Patriziati, Consorzi, Parrocchie ed altri enti pubblici minori sono disciplinate dalle rispettive leggi organiche e dai regolamenti locali. Trasferimento per legge Art. 100 I terreni di origine patriziale, o vicinale, che con l’estendersi delle costruzioni e dei traffici hanno assunto la destinazione di strade e piazze pubbliche, si intendono trapassati, di diritto, nel dominio pubblico di giurisdizione comunale. II. Posa dei termini Art. 101 La posa dei termini (669) è di competenza del giudice di pace, riservate le disposizioni sull’introduzione del registro fondiario. Sorgendo contestazione sulla proprietà, il giudice di pace, se trova che essa eccede per valore la sua competenza, ne stende un processo verbale e rimette le parti a proporre le rispettive domande al pretore. Capitolo II Rapporti di vicinato A. Regole edilizie e distanze I. Riserva di legge speciale Art. 102 Le distanze da osservare per le costruzioni, nonché le regole relative ai muri comuni saranno determinate da una legge edilizia cantonale, riservate intanto le disposizioni di questa legge (686). II. Muri comuni 1. presunzione di comunione Art. 103 Ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifici, corti o giardini ed anche tra fondi della stessa natura ed allo stesso livello si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario (302 CCT)152 149 Art. modificato dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143; precedenti modifiche: BU 1969, 153; BU 1987, 221. 150 Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143. 151 Art. introdotto dalla L 14.3.1994; in vigore dal 17.5.1994 - BU 1994, 143. 152 Codice civile del Cantone Ticino del 15.11.1882. 2. eccezioni: a) per segni del muro Art. 104 Si presume il muro appartenere esclusivamente al proprietario dello stabile dal cui lato solamente presenta un piano inclinato, o sonvi porte o finestre, o sporti di tetto o cornicioni o mensole, appostivi al tempo della costruzione (303 CCT). b) per dislivello dei fondi Art. 105 Se i fondi non sono allo stesso livello, il muro si presume appartenere al proprietario del fondo sostenuto dal muro medesimo (303 § 1 CCT). c) per la specie della coltura Art. 106 Il muro situato fra un giardino o una vigna ed un altro fondo di diversa natura, è presunto di ragione del proprietario del giardino o della vigna, e così del campo o del prato anziché del zerbo o del bosco (303 § 2 CCT). d) per rapporto con altre opere Art. 107 Il muro fra due fondi si ritiene del proprietario di quello che è già cinto da altri lati, o di quello verso cui sono poste delle morse o altro dei segni indicati nell’art. 104 (303 § 3 CCT). e) per dislivello degli edifici Art. 108 Se il muro è divisorio di due edifici non egualmente elevati, la parte di muro che oltrepassa l’edificio più basso si reputa di ragione del proprietario dell’edificio più elevato, eccettoché il muro non apparisca fatto in tutta la sua altezza nella primitiva costruzione, salvo quanto è disposto nel paragrafo dell’art. 116 (304 CCT). 3. manutenzione Art. 109 Le riparazioni e ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno. Potrà tuttavia il comproprietario di un muro comune esimersi dall’obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni o ricostruzioni, rinunciando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza (305 CCT). La rinuncia però non libera il rinunciante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni cui avesse dato causa col fatto proprio. 4. appoggio di fabbriche Art. 110 Ogni comproprietario può fabbricare appoggiando ad un muro comune e immettervi travi fino alla metà della grossezza del muro. È vietato ogni altro incavo od apertura (306 CCT). 5. usi vietati e distanze a) uso del muro Art. 111 Del muro comune nessuno può servirsi ad uso di forno, di latrina, nè per introdurvi scolo di acque o d’altre materie (307 CCT). b) distanze necessarie Art. 112 Nessuno presso un muro comune o di altrui proprietà può escavare pozzo, nè costruire latrina, fucina, forno, fornello, o riporre concime od altre materie fetenti o corrosive, se non alla distanza di metri tre e mediante un contromuro in calce che impedisca ogni danno al vicino (308 CCT). c) temperamenti Art. 113153 Impregiudicate le disposizioni dei regolamenti edilizi, il pretore può tuttavia autorizzare i lavori previsti nel precedente articolo, ad una distanza minore di quella indicata, qualora essi siano fatti a regola d’arte, con materiali appropriati, in modo da escludere qualsiasi nocumento al vicino; è applicabile per analogia la procedura sommaria secondo il CPC. d) verso stalle, fienili, ecc Art. 114 Non si possono costruire forni e fucine se non alla distanza di metri quindici dalle stalle, fienili e pubblici archivi, e viceversa non si possono edificare stalle, fienili od archivi se non alla distanza di metri quindici dai forni o dalle fucine. 153 Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 366. Queste distanze sono rispettivamente ridotte per i forni da pane e pasticcerie di qualsiasi specie a soli metri cinque da misurarsi dalla bocca del forno. I soffitti del locale dove si apre la bocca del forno devono essere costrutti con materie incombustibili (309 CCT). 6. alzamenti: a) se il muro lo sopporta Art. 115 Ogni comproprietario può far innalzare il muro comune, ma sono a di lui carico le spese dell’innalzamento e le riparazioni pel mantenimento dell’alzata superiore al muro comune (310 CCT). b) se non lo sopporta Art. 116 Se il muro comune non è atto a sostenere l’alzamento, quegli che vuol alzare è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese e sul proprio suolo quanto alla maggior grossezza. §. Il vicino che non ha contribuito all’alzamento può acquistare la comunione pagando la metà del valore così dell’alzamento come della maggior grossezza (311 CCT). 7. sotto fondazione Art. 117 Ogni comproprietario del muro comune può, all’oggetto di crearsi il comodo di una cantina od altro sotterraneo, fare l’escavazione necessaria e spingere le fondamenta del muro comune alla profondità che gli è conveniente, prestando però all’altro comproprietario una adeguata cauzione per la sicurezza della casa, ossia per il compenso dei danni contingibili in causa della suddetta escavazione e pagando questi danni nel caso che si verificassero (312 CCT). III. Riparazioni obbligatorie Art. 118 Venendo a cadere muri o terrapieni o piante da un fondo più elevato sopra il terreno del vicino è obbligo del proprietario di ricostruire i muri, togliere il materiale e le piante ed il tutto rimettere per quanto è possibile nel primiero stato, riservata l’azione di danno a norma del diritto delle obbligazioni. Gli è però lecito, previa partecipazione e mediante indennizzo, di passare sul fondo vicino per riporvi il materiale necessario alla riparazione (295 CCT). IV. Diritto di riposizione Art. 119 Al proprietario che non può altrimenti costruire o riparare il proprio muro od edificio, è lecito, previa partecipazione e mediante indennità, passare pel fondo del vicino e riporvi il materiale necessario durante la costruzione o riparazione (314 CCT e 695 CCS). V. Nuove fabbriche 1. in confine a) in genere Art. 120 Ciascuno sul proprio fondo può erigere fabbriche senza finestre e stillicidio anche in confine del fondo altrui, aperto o semplicemente cinto (330 § 1 CCT). b) appoggio ad altra fabbrica Art. 121 Al muro di stillicidio e senza porte o finestre, piantato sul confine, può il vicino appoggiarsi con altra fabbrica, pagando la metà del valore del muro stesso e del terreno su cui è piantato, a stima di periti. Il muro diventa comune divisorio, ed allo stesso sono applicabili i disposti degli art. 115, 116 e 117 (330 § 4 CCT). c) riscatto di area intermedia Art. 122 Quand’anche non si fabbrichi sul confine, se non si lascia la distanza almeno di un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare sin contro il medesimo, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo edificio fino al confine. Non volendo il vicino profittare di tale facoltà deve fabbricare in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell’altro. Tale distanza deve osservarsi in tutti gli altri casi in cui la fabbrica del vicino si trovi distante meno di tre metri dal confine. d) alzamento Art. 123 Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una casa o di un muro già esistente. 2. verso fabbriche altrui Art. 124 Non si possono erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze seguenti: di metri quattro se nel muro dell’edificio preesistente vi sono porte, finestre od altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre od altre aperture a semplice luce (330 CCT). VI. Distanze per le finestre 1. a prospetto Art. 125 Le finestre a prospetto verso il fondo altrui non possono aprirsi se non alla distanza seguente: – di metri tre verso un edificio preesistente con finestra od apertura a prospetto; – di metri due verso una fabbrica con finestra a luce; – di metri uno e centimetri cinquanta se verso un fondo aperto o semplicemente cinto, o verso una fabbrica senza aperture (331 cpv. da 1 a 4 CCT). 2. a luce a) distanza Art. 126 Si possono aprire finestre a semplice luce: alla distanza di metri due dall’edificio altrui con finestre sia a prospetto che a luce; alla distanza di un metro dal fondo aperto o semplicemente cinto (332 CCT). b) altezza Art. 127 Queste finestre a luce non possono aprirsi che all’altezza di metri due al disopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pianterreno, e di metri uno e cinquanta centimetri al disopra dei pavimenti se essa è ai piani superiori (333 CCT). c) maniera Art. 128 Le finestre a semplice luce devono essere munite di ferriate o grate di ferro, infisse. Le aperture delle ferriate non saranno maggiori di dodici centimetri e mezzo; le grate saranno a maglia minuta non più larga di due centimetri e mezzo (334 CCT). VII. Riduzione delle distanze Art. 129 Le distanze stabilite dai precedenti articoli sono ridotte di un quarto ove trattasi di veduta obliqua; ove trattasi di vedute laterali sono ridotte della metà (335 CCT). VIII. Rapporti con l’area pubblica Art. 130 Il diritto di costruire edifici in confine a strade e piazze pubbliche o di fare aperture prospicienti sulle medesime è soggetto alle sole prescrizioni dei regolamenti edilizi. In mancanza di regolamento si ritiene che le gronde o gli stillicidi debbano essere fatti intieramente sul suolo di chi costruisce e che fra i muri degli edifici situati sugli opposti labbri di una strada debba intercorrere uno spazio libero di almeno tre metri. IX. Stillicidio 1. per legge Art. 131 Il proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano sul suo terreno, o compatibilmente coi regolamenti edilizi, sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del vicino (336 CCT). 2. per convenzione Art. 132 Può nondimeno essere imposta per convenzione la servitù dello stillicidio, consistente nell’obbligo del fondo serviente di ricevere le acque che vi cadono dal fondo dominante (337 CCT). B. Opere di cinta
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