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Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero

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Art. 6 (

CCS) I. Norma Art. 133 Ogni proprietario può chiudere il suo fondo. La chiusura può essere fatta mediante muro, siepe viva, palizzata, filo metallico, od altro mezzo atto a difendere il fondo dall’invasione degli uomini e degli animali. II. Muri di cinta 1. altezza Art. 134 L’altezza dei muri di cinta è stabilita dai regolamenti edilizi. In mancanza di regolamento l’altezza massima è di due metri e mezzo. Se i due fondi non sono all’istesso piano, l’altezza è misurata dal piano più elevato (316 § 2 CCT). 2. alzamento Art. 135 Le disposizioni relative all’innalzamento del muro comune fra due edifizi sono pur applicabili per analogia quando ad un muro di cinta, che presenti la necessaria solidità, si volesse appoggiare un edificio. 3. acquisto della comproprietà Art. 136 Ove il proprietario abbia costruito il muro di cinta ad una distanza dal confine non superiore ad un metro, il vicino potrà nondimeno acquistare la comproprietà del muro, in uno con la proprietà della striscia intermedia, in base al valore che avranno dopo costruita la cinta. III. Siepi 1. obbligo Art. 137 Il proprietario di un fondo in confine con strade cantonali o con altre vie che mettono a pubblico pascolo, è obbligato a fare la cinta di muro, o di siepe viva o morta, dell’altezza non minore di un metro, ed a conservarla in modo che non possa penetrarvi bestiame. Mancando a quest’obbligo, egli non avrà alcun diritto di reclamare il compenso del danno che fosse cagionato al suo fondo dal bestiame che vi penetrasse. Il vicino che per la mancanza della suddetta cinta avesse a soffrire danno, potrà obbligare il detto proprietario a compensarnelo, od a cedergli il suo fondo a prezzo di stima (328 CCT). 2. presunzione di comunione Art. 138 Ogni siepe che divide due fondi si reputa comune, eccetto che un sol fondo sia in istato di essere cinto, o si abbia titolo, segno o possesso sufficiente in contrario. Gli alberi situati nella siepe comune appartengono per indiviso ai due proprietari: ciascuno di essi può chiedere che siano abbattuti (317 CCT). 3. siepi vive a) distanza Art. 139 Nessuno può nè piantare nè mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo vicino. Per la siepe di gelsi la distanza è di un metro dal confine ed i gelsi devono distare due metri l’uno dall’altro (326 CCT). Le siepi di robinia non si possono piantare che in confine con strade maestre o comunali, con pasture pubbliche, con boschi e selve ed altri simili luoghi incolti e lungo le sponde dei fiumi (318 CCT). b) manutenzione Art. 140 Le siepi vive, escluse quelle di gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte e dovranno pure tagliarsi ogni anno i rami delle siepi di gelso sporgenti sul fondo del vicino. Se ciò non viene eseguito dal proprietario, potranno i vicini, dopo un avviso anche privato, farlo a di lui spese. La siepe viva non può elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno più alto. Quella dei gelsi potrà alzarsi fino a metri due e cinquanta centimetri (319 CCT). 4. siepi morte Art. 141 Le siepi morte potranno piantarsi liberamente in confine e sulla linea dei termini (320 CCT). 5. mezzi di cinta pericolosi Art. 142 È vietato lungo le strade pubbliche, di far uso di mezzi di cinta atti a ferire gravemente uomini od animali, come fili metallici a spine artificiali o frammenti di vetri, se posti a meno di due metri d’altezza dal livello della strada. 6. riserve dei regolamenti Art. 143 Sono riservate le disposizioni delle leggi agrarie e dei regolamenti comunali per quanto riguarda la manutenzione delle siepi e quelle delle leggi stradali per quanto riguarda le siepi lungo le strade cantonali e circolari. C. Fosse, acquedotti ed altri diritti d’acqua I. Fosse 1. presunzione di comunione Art. 144 Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni se non vi è segno o titolo in contrario. La fossa si reputa appartenente al proprietario del fondo dal cui lato solamente si trova lo spurgo od il getto delle materie (321 CCT). 2. espurgo Art. 145 La fossa comune deve mantenersi e spurgarsi a spese comuni: e le materie che non fossero a spese comuni altrove trasportate, saranno riposte nei due lati in proporzioni eguali. Le altre fosse saranno mantenute e spurgate dai proprietari cui appartengono (322 CCT). 3. pericolo nello scavo Art. 146 In confine di luoghi pendenti non si potranno fare fosse o escavazioni da cui possa derivare caduta o dirupamento del terreno altrui. Non si potranno neppure trasportare materiali di sorta (323 CCT). 4. distanza Art. 147 La fossa per lo scolo delle acque in confine del fondo altrui non può farsi se non alla distanza dal fondo del vicino corrispondente alla profondità della fossa (324 CCT). II. Rogge o acquedotti 1. diritto Art. 148 Qualunque privato a cui occorra di fare una condotta d’acqua da qualunque punto lontano per qualsiasi scopo di irrigazione od opera di agricoltura od industria, ha il diritto di attraversare col canale tutti i fondi interposti, pagando il giusto valore di stima più un quarto, avendo riguardo al minor danno possibile del fondo e soprattutto a non pregiudicare la condotta d’acqua del vicino. Con ciò non acquista il diritto di proprietà del canale, ma solo il diritto di acquedotto e di accesso per lo spurgo e le riparazioni. Tale diritto dovrà essere inscritto nel registro fondiario (731 CCS). 2. presunzione di proprietà Art. 149 Le rogge, gli acquedotti ecc., quando non consti direttamente da altro titolo, si presumono appartenere a chi servono. Quando pure non consti diversamente, si presumono avere la ragione di un’arginatura della larghezza corrispondente da ambe le parti alla metà della roggia, acquedotto ecc., a pelo d’acqua ordinaria, e le piantagioni esistenti sopra le arginature appartenere al proprietario della roggia (325 CCT). 3. trasferimento Art. 150 Il padrone del fondo serviente al transito della roggia, acquedotto ecc. potrà mutare il luogo della servitù, purché non ne risulti danno alcuno al proprietario od utente delle acque. In questo caso le piantagioni delle arginature, che dovrebbero abbattersi a spese del padrone del fondo, restano a beneficio di quello della roggia ecc., ed a stima dei periti gli viene compensato il danno causato dall’atterramento delle suddette piante, sempre inteso che sulle arginature del nuovo canale possa rinnovare le piantagioni (325 CCT). III. Derivazioni 1. dai corsi d’acqua in confine Art. 151 Il possessore di un fondo può valersi dell’acqua che vi scorre in confine, tanto per irrigare che ad uso edilizio, senza pregiudizio dei diritti da altri già acquisiti (290 CCT). Sono riservate le disposizioni di diritto pubblico sull’utilizzazione delle acque (legge 17 maggio 1894, art. 24). 2. dalle strade pubbliche e private Art. 152 Ognuno dal suo lato può introdurre nel proprio fondo le acque così piovane che continue, che scorrono per le strade pubbliche, o per accessi o sentieri anche privati ma comuni con altri vicini, a preferenza del proprietario del fondo inferiore, purché non rechi danno alle fabbriche od ai fondi dei vicini, salvo i diritti che altri vi avesse acquisito (292 CCT). IV. Arginature private 1. norma Art. 153 È lecito al proprietario di terreni od edifici adiacenti ai fiumi o torrenti di fare, con l’autorizzazione del Consiglio di Stato, qualsiasi riparo tendente ad assicurare la sua proprietà, purché non porti pericolo di danno ad altri (293 CCT). 2. obbligo del vicino Art. 154 Se un fiume o torrente danneggia i beni ad esso adiacenti, il proprietario di un fondo inferiore può obbligare quello del fondo immediatamente superiore, il quale sia danneggiato od evidentemente pericolante, a riparare il proprio, oppure a cedergli gratuitamente tutta la parte danneggiata o pericolante del suo fondo (294 CCT). D. Piantagioni I. Distanze 1. piante di alto fusto Art. 155 Non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di m. 8 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 6 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. 2. piante fruttifere Art. 156 Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta possono essere piantati alla distanza di metri 4 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 3 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per i peschi basta la distanza di 2 metri. 3. piante di basso fusto Art. 157 Gli alberi da frutta di basso fusto, come le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, come pure gli arbusti ornamentali, possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine. 4. viti Art. 158 Le viti si possono piantare alla distanza di centimetri venticinque, riservati gli usi locali per quanto riguarda le pergole in confine. 5. eccezioni in confine a selve Art. 159 Se il fondo vicino è allo stato di bosco o selva, si può piantare ogni sorta di piante fino a mezzo metro dal confine, ritenuta la reciprocità in favore del vicino. II. Tolleranza decennale Art. 160 Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto delle piante ad una distanza minore di quella prevista dai precedenti articoli, ma il vicino danneggiato non vi abbia fatto opposizione entro il termine di 10 anni, egli sarà obbligato a tollerare senza indennità. Quando l’albero fosse tolto, rinasce il diritto del vicino. III. Rami, radici e frutti Art. 161 Il diritto del vicino sui rami, le radici ed i frutti che sporgono sul suo fondo, è regolato dall’art. 687 CCS. IV. piantagioni lungo le strade Art. 162 Per le piantagioni in confine con strade cantonali, patriziali o comunali sono riservate le disposizioni di leggi speciali, nonché i regolamenti e gli usi locali. V. piantagioni sull’area pubblica Art. 163 Le piantagioni sulle aree pubbliche (piazze e strade) da parte del comune, a scopo di ornamentazione, sono soggette ai regolamenti locali di polizia, riservato in caso di abuso il ricorso in via amministrativa. E. Restrizioni di diritto pubblico I. ... 1. ... Art. 164 ...154 2. per sè stanti Art. 165 Anche indipendentemente da un piano regolatore, i comuni potranno ottenere tali regolamenti edilizi, sempre con l’approvazione del Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato può renderli obbligatori per motivi di pubblico interesse, riservata la ratifica del Gran Consiglio. II. Regolamenti sanitari 1. obbligo Art. 166 Quando la legge obbliga i comuni ad emanare delle disposizioni regolamentari in materia d’igiene, se il comune, malgrado le ripetute sollecitazioni, non vi ottempera in modo da ottenere l’approvazione, il Consiglio di Stato, ad istanza di qualsiasi interessato, emana, in luogo del comune, le necessarie disposizioni. 2. contenuto Art. 167 Il regolamento comunale d’igiene stabilirà le norme per la pulizia delle vie e delle piazze, per le fognature e gli smaltitoi pubblici, per la costruzione e manutenzione delle latrine private e per la correzione di quelle esistenti, per la ubicazione, costruzione e salubrità delle stalle ed in ispecie dei porcili. Il Consiglio di Stato stabilirà dei regolamenti modelli, contenenti il minimo delle prescrizioni richieste, secondo la natura e gli interessi delle diverse regioni. III. Prevalenza sui diritti privati Art. 168 Le disposizioni dei piani regolatori ed ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (702), prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato. IV. Consorzi per bonifiche Art. 169 La procedura ed il “quorum” prescritto per il raggruppamento dei terreni si applicano per analogia anche ad altri consorzi di miglioramento del suolo, correzione di corsi d’acqua (non soggetti alla legge sulle arginature), prosciugamenti, rimboschimenti e simili (703). V. Procedura di espropriazione Art. 170 Alla cessione di sorgenti, fontane o rivi per servizio di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità (art. 711) è applicabile la legge cantonale sull’espropriazione per utilità pubblica. F. Diritti di passaggio I. Norme di esercizio Usi locali Art. 171 Chi ha il semplice diritto di passo non può passare con bestiame, nè con carro o carretto. Nel diritto di condur bestie è compreso l’uso dei carretti a mano e nel diritto di passaggio con carro, quello del carro a due o più bestie (297 CCT). Per quanto non è previsto da questa disposizione è riservato ogni altro uso e regolamento locale. Raccolta di funghi bacche e simili Art. 171a155 Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all’art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna. Capitolo III Diritti di pegno 154 Art. abrogato dalla L 15.1.1940; in vigore dal 1.1.1941 - BU 1940, 241. 155 Art. introdotto dalla L 28.4.1992; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 523. A. Interesse legale Art. 172156 Il tasso massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare è fissato al 10 (dieci) per cento. B. Pegno immobiliare (Art. da 796 a 828 CCS) I. Limitazione per gli enti pubblici 1. demanio pubblico Art. 173 Di regola i beni del demanio pubblico, dei comuni, patriziati ed altre corporazioni di diritto pubblico non sono soggetti ad ipoteca. Eccezionalmente, l’ipoteca può essere consentita dal Consiglio di Stato, nell’interesse dell’ente pubblico, quando ciò sia per provvedere i fondi per la costruzione, ampliamento e miglioramenti dei beni ipotecati. Sono beni del demanio pubblico quelli che sono vincolati ad un servizio pubblico obbligatorio per il comune, patriziato o corporazione, come le case scolastiche, o ad un’opera di beneficenza pubblica, come gli ospedali. 2. patrimonio privato Art. 174 Gli enti sopra menzionati possono costituire in pegno i beni immobili del loro patrimonio privato nelle forme stabilite dalla legge organica comunale e patriziale. I beni pertinenti ai servizi pubblici monopolizzati si ritengono di patrimonio privato. 3. autorizzazione governativa Art. 175157 Il Consiglio di Stato può autorizzare il Comune od il Patriziato, ad istanza della municipalità od amministrazione, a contrarre mutuo ed a costituire in pegno gli immobili del patrimonio privato dell’ente, ancorché non consentiti dai due terzi dei presenti all’assemblea (LOC, art. 31 e 61 cpv. 2), quando la risoluzione sia stata approvata dalla maggioranza assoluta e risulti d’altronde che l’operazione stessa è consigliabile nell’interesse dell’ente e finanziariamente giustificata. II. Purgazione delle ipoteche 1. norma Art. 176 La purgazione delle ipoteche prevista dagli art. 828 e 829 del CCS, è autorizzata. Tanto l’offerta ai creditori quanto le successive operazioni sono fatte a mezzo dell’ufficiale delle esecuzioni con le seguenti norme. 2. procedura a) notificazione ai creditori Art. 177 L’ufficiale notifica ai creditori iscritti, ai relativi fidejussori ed al proprietario precedente: 1. la data e la natura del titolo di acquisto; 2. la qualità e situazione dei beni, come risultano dal titolo stesso; 3. il prezzo stipulato od il valore che gli sarà dichiarato se si tratta di fondi ceduti a titolo gratuito o senza determinazione di prezzo; 4. uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni ipotecarie sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari, anteriormente all’acquisto od alla cessione. Nella prima colonna sarà dichiarata la data delle inscrizioni, nella seconda il nome e cognome dei creditori, nella terza l’importo dei crediti inscritti. La notificazione dovrà inoltre contenere l’offerta, in nome del compratore o concessionario, di pagare il prezzo od il valore dichiarato ai creditori aventi grado utile, e la dichiarazione di acconsentire alla vendita ove ne sia fatta domanda a norma dell’articolo seguente. b) domanda di vendita Art. 178 Entro il termine di un mese dalla detta notificazione, qualunque dei creditori inscritti il cui credito cogli accessori non sia intieramente coperto dal prezzo o dal valore dichiarato, o qualunque dei relativi fidejussori, ha diritto di far vendere i beni all’incanto, purché adempia alle seguenti condizioni: 156 Art. modificato dalla L 25.2.1992; in vigore dal 3.4.1992 - BU 1992, 129; precedente modifica: BU 1972, 59. 157 Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265. 1. che la richiesta scritta sia notificata per mezzo di usciere all’ufficiale d’esecuzione; 2. che sia sottoscritta dal richiedente o dal suo procuratore munito di mandato speciale; 3. che il richiedente anticipi le spese della successiva procedura. L’omissione di alcune di queste condizioni produce nullità della richiesta. c) graduazione Art. 179 Se l’incanto non è domandato nel tempo e nei modi voluti dal precedente articolo, il valore dell’immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato o dichiarato. Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venir soddisfatti col detto prezzo. Riguardo alle altre ipoteche la liberazione avviene a misura del pagamento dei creditori utilmente graduati o mediante deposito giudiziale. La graduatoria è allestita dall’ufficiale d’esecuzione, previa ingiunzione agli interessati di notificargli entro venti giorni l’importo dei loro crediti, sia per capitale che per interessi e spese, e sotto comminatoria che i crediti non insinuati rimarranno esclusi dalla partecipazione alla distribuzione del prezzo o del valore dichiarato. Nel compilarla l’ufficiale si attiene alle norme stabilite dagli art. 146, 147 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Le contestazioni relative hanno luogo a norma dell’art. 148 della legge medesima. d) termini Art. 180 I termini fissati nei precedenti articoli non possono essere prorogati nemmeno per accordo delle parti. e) incanti pubblici Art. 181 Essendovi richiesta d’incanto, l’ufficiale d’esecuzione vi procede a norma e cogli effetti dell’art. 829 CCS. La liberazione delle ipoteche a favore del compratore all’incanto ha luogo in conformità dell’art. 179. f) desistenza Art. 182 La desistenza del creditore che lo ha richiesto non può impedire l’incanto, eccetto che vi annuiscano tutti i creditori inscritti. III. Ipoteca legale 1. Principio158 Art. 183159 I crediti di diritto pubblico cantonale a favore dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, dei consorzi e di altri enti di diritto pubblico cantonale aventi una relazione particolare con immobili siti nel Cantone, sono assistiti da ipoteca legale di diritto pubblico solo se il diritto cantonale lo prevede; a meno che esso disponga diversamente, valgono le disposizioni che seguono. 2. Oggetto e iscrizione dell’ipoteca legale Art. 183a160 1L’ipoteca legale sorge unitamente al credito da essa garantito, indipendentemente dall’iscrizione nel registro fondiario, e grava l’immobile al quale essa si riferisce. In presenza di più immobili, il pegno è collettivo. 2L’ipoteca legale a garanzia di importi superiori a 1’000 franchi in capitale non è opponibile a terzi in buona fede se non è iscritta a registro fondiario entro quattro mesi dall’esigibilità del credito garantito, rispettivamente entro due anni dalla sua nascita, conformemente all’articolo 836 capoverso 2 CC. 3Per crediti d’imposta garantiti inferiori o pari a 1’000 franchi, non è richiesta l’iscrizione nel registro fondiario. 4L’ipoteca legale prevale sugli altri pegni solamente nei casi previsti espressamente dalla legge. I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano il medesimo rango. Le altre ipoteche legali ottengono il grado a dipendenza della loro costituzione; esse avanzano di grado a dipendenza dell’estinzione di un diritto reale anteriore. 3. Effetti 158 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 159 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1988, 216. 160 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. Art. 183b161 1L’iscrizione dell’ipoteca legale di diritto pubblico non rende imprescrittibile il credito garantito. Per il resto valgono le disposizioni del CC. 2Qualora il debitore non si identifichi con il proprietario del pegno, egli non potrà invocare l’articolo 41 capoverso 1bis della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. 4. Estinzione Art. 183c162 Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione condono o in altro modo, decade in ogni caso anche la relativa ipoteca. 5. Costituzione Art. 183d163 1Chi fa valere un’ipoteca legale, oppure vuole impedirne l’estinzione mediante iscrizione a registro fondiario, deve emanare una decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua costituzione, salvo i casi previsti dalla legge. Vale la procedura prevista dalla legge che la prevede. 2L’ipoteca legale può essere iscritta nel registro fondiario in via provvisoria mediante annotazione. In caso di ricorso, essa può essere comunque iscritta nel registro fondiario, indipendentemente dall’effetto sospensivo dello stesso. 6. Radiazione Art. 183e164 1L’annotazione e l’iscrizione dell’ipoteca legale vengono radiate su autorizzazione dell’avente diritto, rispettivamente del giudice competente. L’autorità è tenuta a chiedere la radiazione di ipoteche legali divenute prive di oggetto. 2Chi fa valere un interesse legittimo, può esigere di cancellare l’ipoteca legale. In caso di rifiuto, l’autorità competente deve emanare una decisione suscettibile di ricorso entro il termine di 30 giorni. Art. 183f …165 IV. … a) … Art. 184 …166 b) per le cartelle ipotecarie Art. 185 Per la costituzione di cartelle ipotecarie sopra beni situati nel Cantone non è richiesta la stima officiale (843). C. Pegno mobiliare I. Pegno sul bestiame Art. 186 Le operazioni di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso (885) potranno essere fatte solo dalla Banca dello Stato e dagli istituti di prestito e dalle società cooperative a ciò specialmente autorizzate dal Consiglio di Stato.167 La concessione conferisce la privativa dell’esercizio nel territorio per il quale essa è fatta. I consorzi di allevamento e le società di assicurazione del bestiame saranno prese in ispeciale considerazione. II. Istituti di prestito a pegno 1. autorizzazione168 Art. 187 L‘autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno (907-915) è data dal Consiglio di Stato, sotto riserva della istituzione dell’esercizio di stato. Tali istituti sono obbligati a tenere una contabilità da cui risulti il principio, l’esito ed il valore di ogni loro operazione di pegno. 161 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 162 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 163 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 164 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 165 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 6.12.2013 - BU 2013, 499; precedente modifica: BU 2012, 467. 166 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 167 Cpv. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 168 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e le condizioni per la revoca della stessa, le disposizioni circa l'esercizio del prestito a pegno, le esigenze della contabilità e le relative modalità di controllo, la vigilanza da parte del Dipartimento competente, le misure disciplinari, la tassa di autorizzazione, per un massimo di fr. 1000.- e la tassa annua di esercizio, per un massimo di fr. 500.-169 2. ricorso Art. 187a170 Contro ogni decisione del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2. incanti Art. 188 La vendita degli oggetti (910) avviene a mezzo dell’ufficio delle esecuzioni. Art. 189 ...171 Capitolo IV Possesso e registro fondiario A. Azioni possessorie (Art. da 926 a 929 CCS) I. ... Art. 190 ...172 II. Provvedimenti d’urgenza Art. 191 Così l’attore come il convenuto possono chiedere al pretore delle misure provvisionali, in ispecie per la conservazione dello stato di fatto, per la rimozione di un pericolo, per la provvisoria continuazione o sospensione dei lavori verso garanzia, o per la prova a futura memoria. Il pretore deve aggiungere alle sue ordinanze provvisionali le sanzioni civili e penali indicate dalle circostanze. Quando il pretore abbia ordinato il contradditorio sopra una misura provvisionale, tutte le domande dello stesso genere desumibili dallo stato attuale devono essere proposte per un solo giudizio. III. Azione di danno Art. 192 Le domande di risarcimento di danno devono essere proposte e risolte nel giudizio sull’azione possessoria. Eccezionalmente la liquidazione del danno può essere rinviata a nuovo giudizio. IV. ... Art. 193 ...173 B. Registro fondiario I. Rinvio Art. 194 L’introduzione e l’organizzazione del registro fondiario e le relative disposizioni transitorie saranno regolate da speciali decreti legislativi. TITOLO IV delle obbligazioni I. Responsabilità dei funzionari Art. 195174 La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale. II. Incanti pubblici 169 Cpv. modificato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 170 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473; precedente modifica: BU 1997, 47. 171 Art. abrogato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 172 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 173 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 174 Art. modificato dalla L 24.10.1988; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 337. 1. norma Art. 196 Riservate le disposizioni di legge sull’esecuzione e il fallimento, gli incanti pubblici prescritti dalla legge devono essere preceduti da sufficienti pubblicazioni, secondo la natura dell’affare ed avvengono a mezzo di usciere. Quando la vendita esiga l’atto pubblico, l’avviso degli incanti deve aver luogo a mezzo del Foglio ufficiale e mediante affissione all’albo del comune dove si trovano i beni e dei due viciniori. 2. ... Art. 197 ...175 III. ... Art. 197bis ...176 TITOLO V Disposizioni transitorie A. Diritto di famiglia e successorio I. Assistenza fra parenti Art. 198 Le questioni di assistenza fra i parenti, pendenti all’entrata in vigore della presente legge saranno proseguite e decise colle norme della legge 26 gennaio 1903. II. Regime dei beni 1. regime legale anteriore al 1° gennaio 1912 a) conservazione di fronte ai terzi Art. 199177 I coniugi sposati, senza convenzione matrimoniale che intendono rendere opponibile ai terzi il loro precedente regime di beni, devono fare insieme, anteriormente al 1° gennaio 1912, un’analoga dichiarazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. b) abbandono nei rapporti fra coniugi Art. 200 I coniugi che intendono di sottoporre alla legge nuova anche i rapporti fra di loro, nel senso dell’art. 9 cpv. 3, del Titolo finale CCS, devono farne insieme la notificazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. 2. conservazione del regime convenzionale anteriore Art. 201 I coniugi, che intendono rendere opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali fra loro conchiuse prima dell’entrata in vigore del CCS, nel senso dell’art. 10 del Titolo finale CCS, devono comunicarle, anteriormente al 1° gennaio 1912, all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. 3. controversie circa il regime anteriore Art. 201a178 La competenza per giudicare in merito a controversie fra coniugi che mantengono il regime matrimoniale del diritto anteriore (art. 9 e) e 10 b) Tit. Fin. CC) è demandata al giudice competente per le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale (art. 4 cifra 5 LAC e 419 CPC). III. Diritti successori fra i coniugi 1. in genere Art. 202 I diritti di successione attribuiti al coniuge superstite dagli art. da 402 a 404 del Codice civile ticinese non sono considerati come attinenti al regime dei beni matrimoniali. Di conseguenza i diritti successori del coniuge superstite, nel caso di morte di uno dei coniugi dopo il 31 dicembre 1911, saranno regolati dalle disposizioni del Codice civile svizzero (462). 2. imputazione dei lucri dotali, ecc Art. 203 Se tuttavia esiste fra i coniugi un contratto dotale od altra convenzione matrimoniale, i quali spieghino i loro effetti anche dopo l’entrata in vigore del CCS, il coniuge superstite deve 175 Art. abrogato dalla LF 21.12.1937 (CPS); in vigore dal 1.1.1942 - RS 311.0 176 Art. abrogato dalla L 9.11.1992; in vigore dal 22.12.1992 - BU 1992, 415; precedente modifica: BU 1937, 205. 177 Art. modificato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. 178 Art. introdotto dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. computare nella sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali. IV. curatele sostituite dalla podestà dei genitori Art. 204 Coll’entrata in vigore del CCS (1° gennaio 1912), le municipalità provvederanno a togliere le tutele non più ammissibili secondo il Codice stesso segnatamente quelle sui minori che hanno ancora la madre (274). La soppressione delle singole tutele deve essere preceduta dal rendimento definitivo dei conti alla municipalità da parte del curatore. In tutti i casi previsti dall’art. 290 CCS, la delegazione tutoria si fa consegnare un inventario della sostanza dei figli. Il Consiglio di Stato provvederà per l’esecuzione di questo articolo. B. Diritti reali ed ipoteche preesistenti Art. 205 ...179 Riscatto Art. 206180 Qualora una parte di edificio non abbia i requisiti dell’art. 712 b del Codice civile svizzero, abbia inoltre un valore di poca entità e rappresenti per il suo proprietario un’utilità minima, il proprietario della parte principale può domandarne all’ufficiale del registro fondiario il riscatto al giusto valore. L’ufficiale del registro fondiario decide dopo aver fatto allestire, se necessario, i piani dal geometra e dopo aver proceduto ad un esperimento di conciliazione. La decisione dell’ufficiale del registro fondiario può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Pretore che giudica secondo la procedura stabilita dagli art. 361 - 372 del Codice di procedura civile. È esclusa la competenza del Giudice di pace: è riservata quella del Tribunale di appello come agli art. 302 - 305 del Codice di procedura civile.181 Il riscatto non può essere chiesto dopo che sia stato effettuato l’adeguamento della proprietà per piani originaria. 1. altri diritti aboliti Art. 207 Gli altri diritti reali esistenti a norma delle leggi cantonali, ma che non possono più essere costituiti secondo il CCS, come l’anticresi, il livello e le piantagioni sul fondo altrui (678 e 20 Tit. fin.), sono mantenuti fino alla loro estinzione e regolati, in difetto di titolo, secondo la consuetudine. 2. loro iscrizione Art. 208 Tutti questi diritti devono essere menzionati nel registro fondiario e nei registri provvisori equipollenti, sia d’officio, sia a richiesta di parte, senza di che non sono opponibili ai terzi di buona fede (45 cpv. 1 Tit. fin.). I. Censi Art. 209 I titoli di censo (art. 810 ss. del CCT) dovranno essere convertiti, entro cinque anni dall’entrata in vigore del CCS, in rendita fondiaria ad istanza dell’una o dell’altra parte, senza di che il credito corrispondente alla rendita capitalizzata al 4 per cento perderà la garanzia sui fondi gravanti (33 Tit. fin.). Questa rendita fondiaria non è soggetta alla limitazione del valore del pegno (848) della quale circostanza sarà fatta speciale menzione sul nuovo titolo. II. Servitù preesistenti 1. prescrizioni acquisitiva Art. 210 Le servitù che potevano acquistarsi per prescrizioni a norma della legge anteriore, ma che non lo possono sotto l’impero del CCS, sono mantenute solo in quanto la prescrizione si fosse compiuta prima dell’entrata in vigore del medesimo. §. Tuttavia, se esse si riferiscono a costruzioni di aperture eseguite senza che il vicino danneggiato vi abbia fatto opposizione entro un congruo termine, benché fossero riconoscibili, il giudice potrà, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al possessore di buona fede il riconoscimento del diritto posseduto, a titolo di servitù. 179 Art. abrogato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. 180 Art. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. 181 Cpv. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. Questa norma vale anche per i diritti di passo, di acquedotto e simili, per l’esercizio dei quali esistono delle opere visibili e permanenti. 2. piantagioni Art. 211 Gli oppi, i peschi e i salici innestati piantati alla distanza dell’art. 326 CCT, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, potranno essere conservati ma non sostituiti. III. Ipoteche preesistenti 1. in genere Art. 212 Le iscrizioni ipotecarie valevoli esistenti al 31 dicembre 1911 conserveranno la loro efficacia e renderanno imprescrittibile il credito che garantiscono senza bisogno di rinnovazione (807). §. Le delegazioni emesse dagli Istituti di credito prima dell’entrata in vigore del CCS, sotto forma di obbligazioni ipotecarie rappresentanti delle quote determinate in un prestito ipotecario unico, sono parificate in genere ai titoli di prestito con garanzia immobiliare disciplinati dagli art. 875 CCS e seguenti con le conseguenze previste dall’art. 33 del titolo finale del Codice stesso.182 2. posti di pegno Art. 213183 I creditori garantiti da ipoteche costituite prima dell’entrata in vigore del CCS, conservano il diritto di subentrare nel grado delle ipoteche precedenti. Questo diritto sarà annotato d’ufficio nel registro fondiario. 3. ipoteche legali a) delle donne maritate Art. 214 Le ipoteche legali inscritte a tenore dell’art. 7 n° 1 della legge ipotecaria, e delle precedenti analoghe prescrizioni del Codice civile ticinese a favore delle donne maritate, sui beni del marito, conservano il loro effetto, anche dopo il 31 dicembre 1911, in quanto i coniugi abbiano fatto l’opzione per il precedente regime (art. 9 Tit. fin.) debitamente iscritta al registro dei beni matrimoniali. b) del somministratore del denaro Art. 215 L’ipoteca legale a favore del somministratore del denaro per l’acquisto di un fondo (art. 7 n. 5, legge ipotecaria 21 ottobre 1891) non iscritta fino al 31 dicembre 1911 potrà essere iscritta come ipoteca convenzionale fino al 31 gennaio 1912. Del venditore e coeredi Art. 216 Le ipoteche legali a favore del venditore per il prezzo del fondo e dei coeredi per la garanzia delle quote (art. 7 n. 4 e 6, legge ipotecaria e art. 837 e 838 CCS), non iscritte il 31 dicembre 1911 potranno essere iscritte fino a tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice. TITOLO VI Disposizioni diverse ed abrogative Art. 217184 Col 1° gennaio 1912 restano abrogati: a. il Codice civile ticinese del 15 novembre 1882 e le successive variazioni dello stesso; b. la legge sulle curatele del 6 giugno 1846; c. la legge sullo stato civile e sul matrimonio del 4 dicembre 1878; d. la legge ipotecaria 21 ottobre 1891; e. ed ogni altra incompatibile od in contraddizione colla presente. Art. 218185 La presente legge di natura urgente, riservata, in quanto necessaria, la ratifica del Consiglio federale, entra in vigore col 1° gennaio 1912 ad eccezione degli art. 199 e 201 che entrano in vigore col 1° luglio 1911. Art. 219-220 …186 182 Cpv. introdotto dal DL 6.7.1916; in vigore dal 10.10.1916 - BU 1916, 109. 183 Art. modificato dal DL 1.12.1916; in vigore dal 19.12.1916 - BU 1916, 166. 184 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 185 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 186 Art. abrogati dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. Pubblicata nel BU 1911, 69.

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Art. 6 (

CCS) I. Norma Art. 133 Ogni proprietario può chiudere il suo fondo. La chiusura può essere fatta mediante muro, siepe viva, palizzata, filo metallico, od altro mezzo atto a difendere il fondo dall’invasione degli uomini e degli animali. II. Muri di cinta 1. altezza Art. 134 L’altezza dei muri di cinta è stabilita dai regolamenti edilizi. In mancanza di regolamento l’altezza massima è di due metri e mezzo. Se i due fondi non sono all’istesso piano, l’altezza è misurata dal piano più elevato (316 § 2 CCT). 2. alzamento Art. 135 Le disposizioni relative all’innalzamento del muro comune fra due edifizi sono pur applicabili per analogia quando ad un muro di cinta, che presenti la necessaria solidità, si volesse appoggiare un edificio. 3. acquisto della comproprietà Art. 136 Ove il proprietario abbia costruito il muro di cinta ad una distanza dal confine non superiore ad un metro, il vicino potrà nondimeno acquistare la comproprietà del muro, in uno con la proprietà della striscia intermedia, in base al valore che avranno dopo costruita la cinta. III. Siepi 1. obbligo Art. 137 Il proprietario di un fondo in confine con strade cantonali o con altre vie che mettono a pubblico pascolo, è obbligato a fare la cinta di muro, o di siepe viva o morta, dell’altezza non minore di un metro, ed a conservarla in modo che non possa penetrarvi bestiame. Mancando a quest’obbligo, egli non avrà alcun diritto di reclamare il compenso del danno che fosse cagionato al suo fondo dal bestiame che vi penetrasse. Il vicino che per la mancanza della suddetta cinta avesse a soffrire danno, potrà obbligare il detto proprietario a compensarnelo, od a cedergli il suo fondo a prezzo di stima (328 CCT). 2. presunzione di comunione Art. 138 Ogni siepe che divide due fondi si reputa comune, eccetto che un sol fondo sia in istato di essere cinto, o si abbia titolo, segno o possesso sufficiente in contrario. Gli alberi situati nella siepe comune appartengono per indiviso ai due proprietari: ciascuno di essi può chiedere che siano abbattuti (317 CCT). 3. siepi vive a) distanza Art. 139 Nessuno può nè piantare nè mantenere siepe viva se non alla distanza di centimetri cinquanta dal fondo vicino. Per la siepe di gelsi la distanza è di un metro dal confine ed i gelsi devono distare due metri l’uno dall’altro (326 CCT). Le siepi di robinia non si possono piantare che in confine con strade maestre o comunali, con pasture pubbliche, con boschi e selve ed altri simili luoghi incolti e lungo le sponde dei fiumi (318 CCT). b) manutenzione Art. 140 Le siepi vive, escluse quelle di gelsi, devono essere tagliate e rimondate ogni anno, onde siano conservate nella distanza ed altezza prescritte e dovranno pure tagliarsi ogni anno i rami delle siepi di gelso sporgenti sul fondo del vicino. Se ciò non viene eseguito dal proprietario, potranno i vicini, dopo un avviso anche privato, farlo a di lui spese. La siepe viva non può elevarsi più di metri uno e centimetri venticinque dalla superficie del terreno più alto. Quella dei gelsi potrà alzarsi fino a metri due e cinquanta centimetri (319 CCT). 4. siepi morte Art. 141 Le siepi morte potranno piantarsi liberamente in confine e sulla linea dei termini (320 CCT). 5. mezzi di cinta pericolosi Art. 142 È vietato lungo le strade pubbliche, di far uso di mezzi di cinta atti a ferire gravemente uomini od animali, come fili metallici a spine artificiali o frammenti di vetri, se posti a meno di due metri d’altezza dal livello della strada. 6. riserve dei regolamenti Art. 143 Sono riservate le disposizioni delle leggi agrarie e dei regolamenti comunali per quanto riguarda la manutenzione delle siepi e quelle delle leggi stradali per quanto riguarda le siepi lungo le strade cantonali e circolari. C. Fosse, acquedotti ed altri diritti d’acqua I. Fosse 1. presunzione di comunione Art. 144 Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni se non vi è segno o titolo in contrario. La fossa si reputa appartenente al proprietario del fondo dal cui lato solamente si trova lo spurgo od il getto delle materie (321 CCT). 2. espurgo Art. 145 La fossa comune deve mantenersi e spurgarsi a spese comuni: e le materie che non fossero a spese comuni altrove trasportate, saranno riposte nei due lati in proporzioni eguali. Le altre fosse saranno mantenute e spurgate dai proprietari cui appartengono (322 CCT). 3. pericolo nello scavo Art. 146 In confine di luoghi pendenti non si potranno fare fosse o escavazioni da cui possa derivare caduta o dirupamento del terreno altrui. Non si potranno neppure trasportare materiali di sorta (323 CCT). 4. distanza Art. 147 La fossa per lo scolo delle acque in confine del fondo altrui non può farsi se non alla distanza dal fondo del vicino corrispondente alla profondità della fossa (324 CCT). II. Rogge o acquedotti 1. diritto Art. 148 Qualunque privato a cui occorra di fare una condotta d’acqua da qualunque punto lontano per qualsiasi scopo di irrigazione od opera di agricoltura od industria, ha il diritto di attraversare col canale tutti i fondi interposti, pagando il giusto valore di stima più un quarto, avendo riguardo al minor danno possibile del fondo e soprattutto a non pregiudicare la condotta d’acqua del vicino. Con ciò non acquista il diritto di proprietà del canale, ma solo il diritto di acquedotto e di accesso per lo spurgo e le riparazioni. Tale diritto dovrà essere inscritto nel registro fondiario (731 CCS). 2. presunzione di proprietà Art. 149 Le rogge, gli acquedotti ecc., quando non consti direttamente da altro titolo, si presumono appartenere a chi servono. Quando pure non consti diversamente, si presumono avere la ragione di un’arginatura della larghezza corrispondente da ambe le parti alla metà della roggia, acquedotto ecc., a pelo d’acqua ordinaria, e le piantagioni esistenti sopra le arginature appartenere al proprietario della roggia (325 CCT). 3. trasferimento Art. 150 Il padrone del fondo serviente al transito della roggia, acquedotto ecc. potrà mutare il luogo della servitù, purché non ne risulti danno alcuno al proprietario od utente delle acque. In questo caso le piantagioni delle arginature, che dovrebbero abbattersi a spese del padrone del fondo, restano a beneficio di quello della roggia ecc., ed a stima dei periti gli viene compensato il danno causato dall’atterramento delle suddette piante, sempre inteso che sulle arginature del nuovo canale possa rinnovare le piantagioni (325 CCT). III. Derivazioni 1. dai corsi d’acqua in confine Art. 151 Il possessore di un fondo può valersi dell’acqua che vi scorre in confine, tanto per irrigare che ad uso edilizio, senza pregiudizio dei diritti da altri già acquisiti (290 CCT). Sono riservate le disposizioni di diritto pubblico sull’utilizzazione delle acque (legge 17 maggio 1894, art. 24). 2. dalle strade pubbliche e private Art. 152 Ognuno dal suo lato può introdurre nel proprio fondo le acque così piovane che continue, che scorrono per le strade pubbliche, o per accessi o sentieri anche privati ma comuni con altri vicini, a preferenza del proprietario del fondo inferiore, purché non rechi danno alle fabbriche od ai fondi dei vicini, salvo i diritti che altri vi avesse acquisito (292 CCT). IV. Arginature private 1. norma Art. 153 È lecito al proprietario di terreni od edifici adiacenti ai fiumi o torrenti di fare, con l’autorizzazione del Consiglio di Stato, qualsiasi riparo tendente ad assicurare la sua proprietà, purché non porti pericolo di danno ad altri (293 CCT). 2. obbligo del vicino Art. 154 Se un fiume o torrente danneggia i beni ad esso adiacenti, il proprietario di un fondo inferiore può obbligare quello del fondo immediatamente superiore, il quale sia danneggiato od evidentemente pericolante, a riparare il proprio, oppure a cedergli gratuitamente tutta la parte danneggiata o pericolante del suo fondo (294 CCT). D. Piantagioni I. Distanze 1. piante di alto fusto Art. 155 Non è permesso di piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di m. 8 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 6 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. 2. piante fruttifere Art. 156 Gli altri alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz’asta possono essere piantati alla distanza di metri 4 dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, e di metri 3 dagli altri fabbricati e fondi coltivi. Per i peschi basta la distanza di 2 metri. 3. piante di basso fusto Art. 157 Gli alberi da frutta di basso fusto, come le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, come pure gli arbusti ornamentali, possono essere piantati fino a mezzo metro dal confine. 4. viti Art. 158 Le viti si possono piantare alla distanza di centimetri venticinque, riservati gli usi locali per quanto riguarda le pergole in confine. 5. eccezioni in confine a selve Art. 159 Se il fondo vicino è allo stato di bosco o selva, si può piantare ogni sorta di piante fino a mezzo metro dal confine, ritenuta la reciprocità in favore del vicino. II. Tolleranza decennale Art. 160 Qualora siano state piantate o lasciate crescere senza diritto delle piante ad una distanza minore di quella prevista dai precedenti articoli, ma il vicino danneggiato non vi abbia fatto opposizione entro il termine di 10 anni, egli sarà obbligato a tollerare senza indennità. Quando l’albero fosse tolto, rinasce il diritto del vicino. III. Rami, radici e frutti Art. 161 Il diritto del vicino sui rami, le radici ed i frutti che sporgono sul suo fondo, è regolato dall’art. 687 CCS. IV. piantagioni lungo le strade Art. 162 Per le piantagioni in confine con strade cantonali, patriziali o comunali sono riservate le disposizioni di leggi speciali, nonché i regolamenti e gli usi locali. V. piantagioni sull’area pubblica Art. 163 Le piantagioni sulle aree pubbliche (piazze e strade) da parte del comune, a scopo di ornamentazione, sono soggette ai regolamenti locali di polizia, riservato in caso di abuso il ricorso in via amministrativa. E. Restrizioni di diritto pubblico I. ... 1. ... Art. 164 ...154 2. per sè stanti Art. 165 Anche indipendentemente da un piano regolatore, i comuni potranno ottenere tali regolamenti edilizi, sempre con l’approvazione del Gran Consiglio. Il Consiglio di Stato può renderli obbligatori per motivi di pubblico interesse, riservata la ratifica del Gran Consiglio. II. Regolamenti sanitari 1. obbligo Art. 166 Quando la legge obbliga i comuni ad emanare delle disposizioni regolamentari in materia d’igiene, se il comune, malgrado le ripetute sollecitazioni, non vi ottempera in modo da ottenere l’approvazione, il Consiglio di Stato, ad istanza di qualsiasi interessato, emana, in luogo del comune, le necessarie disposizioni. 2. contenuto Art. 167 Il regolamento comunale d’igiene stabilirà le norme per la pulizia delle vie e delle piazze, per le fognature e gli smaltitoi pubblici, per la costruzione e manutenzione delle latrine private e per la correzione di quelle esistenti, per la ubicazione, costruzione e salubrità delle stalle ed in ispecie dei porcili. Il Consiglio di Stato stabilirà dei regolamenti modelli, contenenti il minimo delle prescrizioni richieste, secondo la natura e gli interessi delle diverse regioni. III. Prevalenza sui diritti privati Art. 168 Le disposizioni dei piani regolatori ed ogni altra disposizione di polizia edilizia o sanitaria, contenute nei regolamenti locali, quelle delle leggi e regolamenti speciali sulle foreste, sulle arginature e simili materie di pubblica utilità (702), prevalgono a qualsiasi disposizione di diritto privato. IV. Consorzi per bonifiche Art. 169 La procedura ed il “quorum” prescritto per il raggruppamento dei terreni si applicano per analogia anche ad altri consorzi di miglioramento del suolo, correzione di corsi d’acqua (non soggetti alla legge sulle arginature), prosciugamenti, rimboschimenti e simili (703). V. Procedura di espropriazione Art. 170 Alla cessione di sorgenti, fontane o rivi per servizio di acque potabili, idranti od altre imprese di pubblica utilità (art. 711) è applicabile la legge cantonale sull’espropriazione per utilità pubblica. F. Diritti di passaggio I. Norme di esercizio Usi locali Art. 171 Chi ha il semplice diritto di passo non può passare con bestiame, nè con carro o carretto. Nel diritto di condur bestie è compreso l’uso dei carretti a mano e nel diritto di passaggio con carro, quello del carro a due o più bestie (297 CCT). Per quanto non è previsto da questa disposizione è riservato ogni altro uso e regolamento locale. Raccolta di funghi bacche e simili Art. 171a155 Le modalità di esercizio, dei limiti e i diritti relativi all’art. 699 CCS sono riservati ai Municipi, sentite le Amministrazioni patriziali e in conformità del regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna. Capitolo III Diritti di pegno 154 Art. abrogato dalla L 15.1.1940; in vigore dal 1.1.1941 - BU 1940, 241. 155 Art. introdotto dalla L 28.4.1992; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 523. A. Interesse legale Art. 172156 Il tasso massimo dell’interesse per i crediti garantiti da pegno immobiliare è fissato al 10 (dieci) per cento. B. Pegno immobiliare (Art. da 796 a 828 CCS) I. Limitazione per gli enti pubblici 1. demanio pubblico Art. 173 Di regola i beni del demanio pubblico, dei comuni, patriziati ed altre corporazioni di diritto pubblico non sono soggetti ad ipoteca. Eccezionalmente, l’ipoteca può essere consentita dal Consiglio di Stato, nell’interesse dell’ente pubblico, quando ciò sia per provvedere i fondi per la costruzione, ampliamento e miglioramenti dei beni ipotecati. Sono beni del demanio pubblico quelli che sono vincolati ad un servizio pubblico obbligatorio per il comune, patriziato o corporazione, come le case scolastiche, o ad un’opera di beneficenza pubblica, come gli ospedali. 2. patrimonio privato Art. 174 Gli enti sopra menzionati possono costituire in pegno i beni immobili del loro patrimonio privato nelle forme stabilite dalla legge organica comunale e patriziale. I beni pertinenti ai servizi pubblici monopolizzati si ritengono di patrimonio privato. 3. autorizzazione governativa Art. 175157 Il Consiglio di Stato può autorizzare il Comune od il Patriziato, ad istanza della municipalità od amministrazione, a contrarre mutuo ed a costituire in pegno gli immobili del patrimonio privato dell’ente, ancorché non consentiti dai due terzi dei presenti all’assemblea (LOC, art. 31 e 61 cpv. 2), quando la risoluzione sia stata approvata dalla maggioranza assoluta e risulti d’altronde che l’operazione stessa è consigliabile nell’interesse dell’ente e finanziariamente giustificata. II. Purgazione delle ipoteche 1. norma Art. 176 La purgazione delle ipoteche prevista dagli art. 828 e 829 del CCS, è autorizzata. Tanto l’offerta ai creditori quanto le successive operazioni sono fatte a mezzo dell’ufficiale delle esecuzioni con le seguenti norme. 2. procedura a) notificazione ai creditori Art. 177 L’ufficiale notifica ai creditori iscritti, ai relativi fidejussori ed al proprietario precedente: 1. la data e la natura del titolo di acquisto; 2. la qualità e situazione dei beni, come risultano dal titolo stesso; 3. il prezzo stipulato od il valore che gli sarà dichiarato se si tratta di fondi ceduti a titolo gratuito o senza determinazione di prezzo; 4. uno stato in tre colonne di tutte le iscrizioni ipotecarie sopra i detti beni, prese contro i precedenti proprietari, anteriormente all’acquisto od alla cessione. Nella prima colonna sarà dichiarata la data delle inscrizioni, nella seconda il nome e cognome dei creditori, nella terza l’importo dei crediti inscritti. La notificazione dovrà inoltre contenere l’offerta, in nome del compratore o concessionario, di pagare il prezzo od il valore dichiarato ai creditori aventi grado utile, e la dichiarazione di acconsentire alla vendita ove ne sia fatta domanda a norma dell’articolo seguente. b) domanda di vendita Art. 178 Entro il termine di un mese dalla detta notificazione, qualunque dei creditori inscritti il cui credito cogli accessori non sia intieramente coperto dal prezzo o dal valore dichiarato, o qualunque dei relativi fidejussori, ha diritto di far vendere i beni all’incanto, purché adempia alle seguenti condizioni: 156 Art. modificato dalla L 25.2.1992; in vigore dal 3.4.1992 - BU 1992, 129; precedente modifica: BU 1972, 59. 157 Art. modificato dalla L 20.6.1989; in vigore dal 10.10.1989 - BU 1989, 265. 1. che la richiesta scritta sia notificata per mezzo di usciere all’ufficiale d’esecuzione; 2. che sia sottoscritta dal richiedente o dal suo procuratore munito di mandato speciale; 3. che il richiedente anticipi le spese della successiva procedura. L’omissione di alcune di queste condizioni produce nullità della richiesta. c) graduazione Art. 179 Se l’incanto non è domandato nel tempo e nei modi voluti dal precedente articolo, il valore dell’immobile rimane definitivamente stabilito nel prezzo stipulato o dichiarato. Lo stesso immobile resta liberato dalle ipoteche relative ai crediti che non possono venir soddisfatti col detto prezzo. Riguardo alle altre ipoteche la liberazione avviene a misura del pagamento dei creditori utilmente graduati o mediante deposito giudiziale. La graduatoria è allestita dall’ufficiale d’esecuzione, previa ingiunzione agli interessati di notificargli entro venti giorni l’importo dei loro crediti, sia per capitale che per interessi e spese, e sotto comminatoria che i crediti non insinuati rimarranno esclusi dalla partecipazione alla distribuzione del prezzo o del valore dichiarato. Nel compilarla l’ufficiale si attiene alle norme stabilite dagli art. 146, 147 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. Le contestazioni relative hanno luogo a norma dell’art. 148 della legge medesima. d) termini Art. 180 I termini fissati nei precedenti articoli non possono essere prorogati nemmeno per accordo delle parti. e) incanti pubblici Art. 181 Essendovi richiesta d’incanto, l’ufficiale d’esecuzione vi procede a norma e cogli effetti dell’art. 829 CCS. La liberazione delle ipoteche a favore del compratore all’incanto ha luogo in conformità dell’art. 179. f) desistenza Art. 182 La desistenza del creditore che lo ha richiesto non può impedire l’incanto, eccetto che vi annuiscano tutti i creditori inscritti. III. Ipoteca legale 1. Principio158 Art. 183159 I crediti di diritto pubblico cantonale a favore dello Stato, dei Comuni, delle corporazioni, dei consorzi e di altri enti di diritto pubblico cantonale aventi una relazione particolare con immobili siti nel Cantone, sono assistiti da ipoteca legale di diritto pubblico solo se il diritto cantonale lo prevede; a meno che esso disponga diversamente, valgono le disposizioni che seguono. 2. Oggetto e iscrizione dell’ipoteca legale Art. 183a160 1L’ipoteca legale sorge unitamente al credito da essa garantito, indipendentemente dall’iscrizione nel registro fondiario, e grava l’immobile al quale essa si riferisce. In presenza di più immobili, il pegno è collettivo. 2L’ipoteca legale a garanzia di importi superiori a 1’000 franchi in capitale non è opponibile a terzi in buona fede se non è iscritta a registro fondiario entro quattro mesi dall’esigibilità del credito garantito, rispettivamente entro due anni dalla sua nascita, conformemente all’articolo 836 capoverso 2 CC. 3Per crediti d’imposta garantiti inferiori o pari a 1’000 franchi, non è richiesta l’iscrizione nel registro fondiario. 4L’ipoteca legale prevale sugli altri pegni solamente nei casi previsti espressamente dalla legge. I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano il medesimo rango. Le altre ipoteche legali ottengono il grado a dipendenza della loro costituzione; esse avanzano di grado a dipendenza dell’estinzione di un diritto reale anteriore. 3. Effetti 158 Nota marginale modificata dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 159 Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467; precedenti modifiche: BU 1925, 19; BU 1988, 216. 160 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. Art. 183b161 1L’iscrizione dell’ipoteca legale di diritto pubblico non rende imprescrittibile il credito garantito. Per il resto valgono le disposizioni del CC. 2Qualora il debitore non si identifichi con il proprietario del pegno, egli non potrà invocare l’articolo 41 capoverso 1bis della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento. 4. Estinzione Art. 183c162 Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione condono o in altro modo, decade in ogni caso anche la relativa ipoteca. 5. Costituzione Art. 183d163 1Chi fa valere un’ipoteca legale, oppure vuole impedirne l’estinzione mediante iscrizione a registro fondiario, deve emanare una decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua costituzione, salvo i casi previsti dalla legge. Vale la procedura prevista dalla legge che la prevede. 2L’ipoteca legale può essere iscritta nel registro fondiario in via provvisoria mediante annotazione. In caso di ricorso, essa può essere comunque iscritta nel registro fondiario, indipendentemente dall’effetto sospensivo dello stesso. 6. Radiazione Art. 183e164 1L’annotazione e l’iscrizione dell’ipoteca legale vengono radiate su autorizzazione dell’avente diritto, rispettivamente del giudice competente. L’autorità è tenuta a chiedere la radiazione di ipoteche legali divenute prive di oggetto. 2Chi fa valere un interesse legittimo, può esigere di cancellare l’ipoteca legale. In caso di rifiuto, l’autorità competente deve emanare una decisione suscettibile di ricorso entro il termine di 30 giorni. Art. 183f …165 IV. … a) … Art. 184 …166 b) per le cartelle ipotecarie Art. 185 Per la costituzione di cartelle ipotecarie sopra beni situati nel Cantone non è richiesta la stima officiale (843). C. Pegno mobiliare I. Pegno sul bestiame Art. 186 Le operazioni di pegno sul bestiame senza trasferimento del possesso (885) potranno essere fatte solo dalla Banca dello Stato e dagli istituti di prestito e dalle società cooperative a ciò specialmente autorizzate dal Consiglio di Stato.167 La concessione conferisce la privativa dell’esercizio nel territorio per il quale essa è fatta. I consorzi di allevamento e le società di assicurazione del bestiame saranno prese in ispeciale considerazione. II. Istituti di prestito a pegno 1. autorizzazione168 Art. 187 L‘autorizzazione ad esercitare un istituto di prestito a pegno (907-915) è data dal Consiglio di Stato, sotto riserva della istituzione dell’esercizio di stato. Tali istituti sono obbligati a tenere una contabilità da cui risulti il principio, l’esito ed il valore di ogni loro operazione di pegno. 161 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 162 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 163 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 164 Art. introdotto dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 165 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 6.12.2013 - BU 2013, 499; precedente modifica: BU 2012, 467. 166 Art. abrogato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 467. 167 Cpv. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 168 Nota marginale modificata dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. Il Consiglio di Stato fissa mediante regolamento i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e le condizioni per la revoca della stessa, le disposizioni circa l'esercizio del prestito a pegno, le esigenze della contabilità e le relative modalità di controllo, la vigilanza da parte del Dipartimento competente, le misure disciplinari, la tassa di autorizzazione, per un massimo di fr. 1000.- e la tassa annua di esercizio, per un massimo di fr. 500.-169 2. ricorso Art. 187a170 Contro ogni decisione del Consiglio di Stato e del Dipartimento competente in materia di prestito a pegno è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 2. incanti Art. 188 La vendita degli oggetti (910) avviene a mezzo dell’ufficio delle esecuzioni. Art. 189 ...171 Capitolo IV Possesso e registro fondiario A. Azioni possessorie (Art. da 926 a 929 CCS) I. ... Art. 190 ...172 II. Provvedimenti d’urgenza Art. 191 Così l’attore come il convenuto possono chiedere al pretore delle misure provvisionali, in ispecie per la conservazione dello stato di fatto, per la rimozione di un pericolo, per la provvisoria continuazione o sospensione dei lavori verso garanzia, o per la prova a futura memoria. Il pretore deve aggiungere alle sue ordinanze provvisionali le sanzioni civili e penali indicate dalle circostanze. Quando il pretore abbia ordinato il contradditorio sopra una misura provvisionale, tutte le domande dello stesso genere desumibili dallo stato attuale devono essere proposte per un solo giudizio. III. Azione di danno Art. 192 Le domande di risarcimento di danno devono essere proposte e risolte nel giudizio sull’azione possessoria. Eccezionalmente la liquidazione del danno può essere rinviata a nuovo giudizio. IV. ... Art. 193 ...173 B. Registro fondiario I. Rinvio Art. 194 L’introduzione e l’organizzazione del registro fondiario e le relative disposizioni transitorie saranno regolate da speciali decreti legislativi. TITOLO IV delle obbligazioni I. Responsabilità dei funzionari Art. 195174 La responsabilità degli enti pubblici e degli agenti pubblici è regolata da una legge speciale. II. Incanti pubblici 169 Cpv. modificato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 170 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473; precedente modifica: BU 1997, 47. 171 Art. abrogato dalla L 30.9.1996; in vigore dal 1.3.1997 - BU 1997, 47. 172 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 173 Art. abrogato dalla L 17.2.1971; in vigore dal 1.2.1972 - BU 1971, 267. 174 Art. modificato dalla L 24.10.1988; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 337. 1. norma Art. 196 Riservate le disposizioni di legge sull’esecuzione e il fallimento, gli incanti pubblici prescritti dalla legge devono essere preceduti da sufficienti pubblicazioni, secondo la natura dell’affare ed avvengono a mezzo di usciere. Quando la vendita esiga l’atto pubblico, l’avviso degli incanti deve aver luogo a mezzo del Foglio ufficiale e mediante affissione all’albo del comune dove si trovano i beni e dei due viciniori. 2. ... Art. 197 ...175 III. ... Art. 197bis ...176 TITOLO V Disposizioni transitorie A. Diritto di famiglia e successorio I. Assistenza fra parenti Art. 198 Le questioni di assistenza fra i parenti, pendenti all’entrata in vigore della presente legge saranno proseguite e decise colle norme della legge 26 gennaio 1903. II. Regime dei beni 1. regime legale anteriore al 1° gennaio 1912 a) conservazione di fronte ai terzi Art. 199177 I coniugi sposati, senza convenzione matrimoniale che intendono rendere opponibile ai terzi il loro precedente regime di beni, devono fare insieme, anteriormente al 1° gennaio 1912, un’analoga dichiarazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. b) abbandono nei rapporti fra coniugi Art. 200 I coniugi che intendono di sottoporre alla legge nuova anche i rapporti fra di loro, nel senso dell’art. 9 cpv. 3, del Titolo finale CCS, devono farne insieme la notificazione scritta all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. 2. conservazione del regime convenzionale anteriore Art. 201 I coniugi, che intendono rendere opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali fra loro conchiuse prima dell’entrata in vigore del CCS, nel senso dell’art. 10 del Titolo finale CCS, devono comunicarle, anteriormente al 1° gennaio 1912, all’Ufficio dei registri del loro domicilio per l’iscrizione nel registro dei beni matrimoniali. 3. controversie circa il regime anteriore Art. 201a178 La competenza per giudicare in merito a controversie fra coniugi che mantengono il regime matrimoniale del diritto anteriore (art. 9 e) e 10 b) Tit. Fin. CC) è demandata al giudice competente per le misure giudiziarie a protezione dell’unione coniugale (art. 4 cifra 5 LAC e 419 CPC). III. Diritti successori fra i coniugi 1. in genere Art. 202 I diritti di successione attribuiti al coniuge superstite dagli art. da 402 a 404 del Codice civile ticinese non sono considerati come attinenti al regime dei beni matrimoniali. Di conseguenza i diritti successori del coniuge superstite, nel caso di morte di uno dei coniugi dopo il 31 dicembre 1911, saranno regolati dalle disposizioni del Codice civile svizzero (462). 2. imputazione dei lucri dotali, ecc Art. 203 Se tuttavia esiste fra i coniugi un contratto dotale od altra convenzione matrimoniale, i quali spieghino i loro effetti anche dopo l’entrata in vigore del CCS, il coniuge superstite deve 175 Art. abrogato dalla LF 21.12.1937 (CPS); in vigore dal 1.1.1942 - RS 311.0 176 Art. abrogato dalla L 9.11.1992; in vigore dal 22.12.1992 - BU 1992, 415; precedente modifica: BU 1937, 205. 177 Art. modificato dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. 178 Art. introdotto dalla L 23.11.1987; in vigore dal 1.5.1988 - BU 1988, 125. computare nella sua porzione ereditaria ciò che acquista in forza delle convenzioni matrimoniali e dei lucri dotali. IV. curatele sostituite dalla podestà dei genitori Art. 204 Coll’entrata in vigore del CCS (1° gennaio 1912), le municipalità provvederanno a togliere le tutele non più ammissibili secondo il Codice stesso segnatamente quelle sui minori che hanno ancora la madre (274). La soppressione delle singole tutele deve essere preceduta dal rendimento definitivo dei conti alla municipalità da parte del curatore. In tutti i casi previsti dall’art. 290 CCS, la delegazione tutoria si fa consegnare un inventario della sostanza dei figli. Il Consiglio di Stato provvederà per l’esecuzione di questo articolo. B. Diritti reali ed ipoteche preesistenti Art. 205 ...179 Riscatto Art. 206180 Qualora una parte di edificio non abbia i requisiti dell’art. 712 b del Codice civile svizzero, abbia inoltre un valore di poca entità e rappresenti per il suo proprietario un’utilità minima, il proprietario della parte principale può domandarne all’ufficiale del registro fondiario il riscatto al giusto valore. L’ufficiale del registro fondiario decide dopo aver fatto allestire, se necessario, i piani dal geometra e dopo aver proceduto ad un esperimento di conciliazione. La decisione dell’ufficiale del registro fondiario può essere impugnata entro 30 giorni davanti al Pretore che giudica secondo la procedura stabilita dagli art. 361 - 372 del Codice di procedura civile. È esclusa la competenza del Giudice di pace: è riservata quella del Tribunale di appello come agli art. 302 - 305 del Codice di procedura civile.181 Il riscatto non può essere chiesto dopo che sia stato effettuato l’adeguamento della proprietà per piani originaria. 1. altri diritti aboliti Art. 207 Gli altri diritti reali esistenti a norma delle leggi cantonali, ma che non possono più essere costituiti secondo il CCS, come l’anticresi, il livello e le piantagioni sul fondo altrui (678 e 20 Tit. fin.), sono mantenuti fino alla loro estinzione e regolati, in difetto di titolo, secondo la consuetudine. 2. loro iscrizione Art. 208 Tutti questi diritti devono essere menzionati nel registro fondiario e nei registri provvisori equipollenti, sia d’officio, sia a richiesta di parte, senza di che non sono opponibili ai terzi di buona fede (45 cpv. 1 Tit. fin.). I. Censi Art. 209 I titoli di censo (art. 810 ss. del CCT) dovranno essere convertiti, entro cinque anni dall’entrata in vigore del CCS, in rendita fondiaria ad istanza dell’una o dell’altra parte, senza di che il credito corrispondente alla rendita capitalizzata al 4 per cento perderà la garanzia sui fondi gravanti (33 Tit. fin.). Questa rendita fondiaria non è soggetta alla limitazione del valore del pegno (848) della quale circostanza sarà fatta speciale menzione sul nuovo titolo. II. Servitù preesistenti 1. prescrizioni acquisitiva Art. 210 Le servitù che potevano acquistarsi per prescrizioni a norma della legge anteriore, ma che non lo possono sotto l’impero del CCS, sono mantenute solo in quanto la prescrizione si fosse compiuta prima dell’entrata in vigore del medesimo. §. Tuttavia, se esse si riferiscono a costruzioni di aperture eseguite senza che il vicino danneggiato vi abbia fatto opposizione entro un congruo termine, benché fossero riconoscibili, il giudice potrà, se le circostanze lo esigono, accordare mediante equa indennità, al possessore di buona fede il riconoscimento del diritto posseduto, a titolo di servitù. 179 Art. abrogato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. 180 Art. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. 181 Cpv. modificato dalla L 20.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 365. Questa norma vale anche per i diritti di passo, di acquedotto e simili, per l’esercizio dei quali esistono delle opere visibili e permanenti. 2. piantagioni Art. 211 Gli oppi, i peschi e i salici innestati piantati alla distanza dell’art. 326 CCT, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, potranno essere conservati ma non sostituiti. III. Ipoteche preesistenti 1. in genere Art. 212 Le iscrizioni ipotecarie valevoli esistenti al 31 dicembre 1911 conserveranno la loro efficacia e renderanno imprescrittibile il credito che garantiscono senza bisogno di rinnovazione (807). §. Le delegazioni emesse dagli Istituti di credito prima dell’entrata in vigore del CCS, sotto forma di obbligazioni ipotecarie rappresentanti delle quote determinate in un prestito ipotecario unico, sono parificate in genere ai titoli di prestito con garanzia immobiliare disciplinati dagli art. 875 CCS e seguenti con le conseguenze previste dall’art. 33 del titolo finale del Codice stesso.182 2. posti di pegno Art. 213183 I creditori garantiti da ipoteche costituite prima dell’entrata in vigore del CCS, conservano il diritto di subentrare nel grado delle ipoteche precedenti. Questo diritto sarà annotato d’ufficio nel registro fondiario. 3. ipoteche legali a) delle donne maritate Art. 214 Le ipoteche legali inscritte a tenore dell’art. 7 n° 1 della legge ipotecaria, e delle precedenti analoghe prescrizioni del Codice civile ticinese a favore delle donne maritate, sui beni del marito, conservano il loro effetto, anche dopo il 31 dicembre 1911, in quanto i coniugi abbiano fatto l’opzione per il precedente regime (art. 9 Tit. fin.) debitamente iscritta al registro dei beni matrimoniali. b) del somministratore del denaro Art. 215 L’ipoteca legale a favore del somministratore del denaro per l’acquisto di un fondo (art. 7 n. 5, legge ipotecaria 21 ottobre 1891) non iscritta fino al 31 dicembre 1911 potrà essere iscritta come ipoteca convenzionale fino al 31 gennaio 1912. Del venditore e coeredi Art. 216 Le ipoteche legali a favore del venditore per il prezzo del fondo e dei coeredi per la garanzia delle quote (art. 7 n. 4 e 6, legge ipotecaria e art. 837 e 838 CCS), non iscritte il 31 dicembre 1911 potranno essere iscritte fino a tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice. TITOLO VI Disposizioni diverse ed abrogative Art. 217184 Col 1° gennaio 1912 restano abrogati: a. il Codice civile ticinese del 15 novembre 1882 e le successive variazioni dello stesso; b. la legge sulle curatele del 6 giugno 1846; c. la legge sullo stato civile e sul matrimonio del 4 dicembre 1878; d. la legge ipotecaria 21 ottobre 1891; e. ed ogni altra incompatibile od in contraddizione colla presente. Art. 218185 La presente legge di natura urgente, riservata, in quanto necessaria, la ratifica del Consiglio federale, entra in vigore col 1° gennaio 1912 ad eccezione degli art. 199 e 201 che entrano in vigore col 1° luglio 1911. Art. 219-220 …186 182 Cpv. introdotto dal DL 6.7.1916; in vigore dal 10.10.1916 - BU 1916, 109. 183 Art. modificato dal DL 1.12.1916; in vigore dal 19.12.1916 - BU 1916, 166. 184 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 185 Art. modificato dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. 186 Art. abrogati dalla L 14.1.1925; in vigore dal 30.1.1925 - BU 1925, 19. Pubblicata nel BU 1911, 69.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

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