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21 provisions
Art. 1
1L’Ordine dei veterinari del Canton Ticino (OVT), una sezione regionale della Società
delle Veterinarie e dei Veterinari Svizzeri (SVS) è una corporazione di diritto pubblico, istituita a
norma dell’articolo 30 capoverso 2 lettera d della legge sanitaria.
2L’Ordine è costituito per una durata indeterminata. L’esercizio sociale corrisponde all’anno civile.
3L’Ordine ha sede presso il suo presidente.
Art. 2
Gli scopi dell’Ordine sono:
1. incoraggiare un comportamento etico e collegiale
2. difendere e salvaguardare gli interessi della professione
3. sostenere la formazione continua
4. impegnarsi per la salute dell’uomo e dell’animale e per una qualità irreprensibile delle derrate
alimentari di origine animale
5. organizzare il servizio di picchetto, segnatamente notturno e festivo.
Art. 3
Gli organi dell’Ordine sono:
1. L’assemblea generale
2. Il comitato
3. La Commissione di revisione dei conti
4. Il responsabile per la deontologia
5. La Commissione ricorsi animali da compagnia
6. La Commissione ricorsi animali da reddito.
2. L’assemblea generale, le sue competenze
Art. 4
1L’assemblea generale è l’organo supremo dell’Ordine e si riunisce annualmente.
2L’assemblea generale è convocata dal comitato mediante circolare con l’elenco delle trattande a
tutti i membri dell’Ordine, con un anticipo di almeno 10 giorni. Eventuali assemblee straordinarie
possono esser convocate indicando l’elenco delle trattande su richiesta scritta e motivata di almeno
3 membri o qualora il comitato lo reputasse necessario.
3L’assemblea generale è presieduta dal presidente o in caso di impedimento dal vicepresidente.
Art. 5
1L’assemblea generale è considerata valida se almeno 1/3 dei membri è presente. Se il
numero dei membri è insufficiente l’assemblea si riconvoca un’ora dopo nello stesso locale e con lo
stesso ordine del giorno e le sue decisioni sono considerate valide indipendentemente dal numero
dei presenti.
2Ogni assemblea decide del metodo di votazione a maggioranza di voti; a parità di voti il presidente
ha voto preponderante.
3Nelle assemblee si discutono unicamente le trattande all’ordine del giorno. Se vi sono nuove
proposte di trattande che non sono urgenti, queste sono sottoposte al comitato per esame e
preavviso e, se del caso, discusse all’assemblea successiva.
Art. 6
L’assemblea generale ha le seguenti competenze:
1. nomina del comitato e del presidente nonché della Commissione di revisione dei conti
2. esame e approvazione dei rapporti del comitato e della Commissione di revisione dei conti
3. fissazione del contributo annuo per la gestione dell’Ordine
4. nomina del responsabile per la deontologia
5. nomina dei membri della Commissione ricorsi animali da compagnia
6. nomina dei membri della Commissione ricorsi animali da reddito
7. adozione e modifica degli statuti
8. decisione di ammissione di nuovi membri
9. adozione delle sanzioni previste dall’art. 16 dei presenti statuti
10. designazione di delegati ufficiali all’assemblea generale della SVS
813.755
11. nomina di commissioni e delegazioni ad hoc per temi particolari o a scopo di consulenza e
scioglimento delle stesse quando il loro compito giunge a termine.
3. Il comitato, la Commissione di revisione dei conti, le loro competenze
Art. 7
1Il comitato è composto da 5 membri:
1 presidente
1 vice-presidente
1 cassiere
1 segretario
1 membro.
2Il presidente e il segretario impegnano validamente l’Ordine di fronte a terzi con firma collettiva a
due.
Art. 8
Il Comitato:
1. vigila sugli interessi professionali dell’Ordine e dei suoi membri
2. convoca e prepara l’assemblea generale
3. organizza un programma scientifico per la formazione continua dei membri dell’Ordine
4. elabora le proposte di modifica di leggi e regolamenti concernenti l’esercizio della medicina
veterinaria da sottoporre alle autorità o si esprime su proposte di modifica di leggi e regolamenti
elaborate dalle autorità
5. preavvisa, le tariffe professionali per gli animali da reddito i cui proprietari hanno aderito alle
condotte veterinarie
6. ratifica per conto dei membri dell’Ordine tutti i contratti con le condotte veterinarie
7. presenta un rapporto annuale all’assemblea generale
8. preavvisa la candidatura di un membro dell’Ordine ad una carica pubblica federale, cantonale
o comunale
9. decide in prima istanza le contestazioni di carattere professionale tra membri dell’Ordine o
quelle tra membri dell’Ordine e clienti, riservate le competenze del responsabile per la
deontologia, della Commissione piccoli animali e della Commissione grossi animali. Se
necessario decide di pronunciare sanzioni
10. autorizza il ricorso a periti in circostanze particolari
11. nomina quadriennale del delegato presso l’Unione dei contadini ticinesi.
Art. 9
1La Commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri.
2Essa deve presentare un rapporto annuale all’assemblea generale.
3I membri della Commissione di revisione dei conti restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
4. Membri, statuti, obblighi, dimissioni
Art. 10
1Tutti i veterinari diplomati, membri della SVS, domiciliati nel cantone o autorizzati al
libero esercizio nel cantone possono divenire membri attivi dell’Ordine ai sensi dell’art. 5 degli Statuti
SVS.
2Possono divenire membri ospiti le persone che mostrano un interesse particolare per la professione
e la scienza nel campo della veterinaria ai sensi dell’art. 11 degli Statuti SVS.
Art. 11
Ogni membro dell’Ordine è tenuto a sostenere i miglioramenti professionali, rispettare gli
statuti e le disposizioni deontologiche.
Art. 12
1Le dimissioni dell’Ordine devono essere presentate al presidente in forma scritta ed
hanno effetto dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono state comunicate.
2I membri dimissionari sono tenuti a pagare il contributo per tutto l’anno corrente e non hanno alcun
diritto sugli averi dell’Ordine.
5. Responsabile per la deontologia, Commissione ricorsi animali da compagnia,
Art. 13 Commissione ricorsi animali da reddito
1Ogni veterinario può denunciare al responsabile per la deontologia una violazione del
codice deontologico della SVS da parte di uno o più colleghi.
2In primo luogo il responsabile per la deontologia effettua un tentativo di conciliazione fra le parti.
813.755
3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione il responsabile per la deontologia trasmette il suo
preavviso al comitato.
Art. 14
1La Commissione ricorsi animali da compagnia è costituita da 3 membri.
2Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un
veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi piccoli animali. In primo luogo la
commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al
comitato.
Art. 15
1La Commissione ricorsi animali da reddito è costituita da 3 membri.
2Ogni cliente può denunciare una violazione del codice deontologico della SVS da parte di un
veterinario membro dell’Ordine alla Commissione ricorsi grossi animali. In primo luogo la
commissione effettua un tentativo di conciliazione tra le parti.
3In caso di fallimento del tentativo di conciliazione la commissione trasmette il suo preavviso al
comitato.
Art. 16
Le sanzioni che possono essere pronunciate contro membri dell’Ordine che non si
attengono al codice deontologico SVS sono:
1. avvertimento
2. richiamo
3. esclusione temporanea per un massimo di 3 anni
4. esclusione definitiva
5. multa fino a fr. 5000.--.
6. Finanze
Art. 17
Il contributo annuo è fissato dall’assemblea generale. Il cassiere presenta i conti
all’assemblea generale.
Art. 18
I membri del comitato e i delegati hanno diritto all’indennità di presenza, inclusa la
trasferta ferroviaria in Ia classe ogni qualvolta devono recarsi fuori cantone per conto dell’Ordine.
Art. 19
L’assemblea generale decide la destinazione del capitale dell’Ordine nel caso di
scioglimento dello stesso. In nessun caso verrà suddiviso tra i membri.
7. Disposizioni finali
Art. 20
I membri dell’Ordine sono esentati da qualsiasi responsabilità personale nei confronti
delle finanze dell’Ordine.
Art. 21
I presenti statuti sono stati ratificati dall’assemblea generale dell’11 maggio 2006, dalla
SVS e dal Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 lett. e della legge sanitaria. Entrano in vigore
da subito e sostituiscono e abrogano gli statuti in vigore fino a questo giorno.
Pubblicato nel BU 2009, 512, 529.