Propose a change

7.1.1 Regolamento edilizio della Città di Lugano del 16 dicembre 1963

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 69

Cinte 1 Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decorose. Se questi sono cinti con un muro, l'altezza dello stesso non potrà superare i m. 0.60. AI muro potrà essere aggiunta una cancellata di ferro 0, se il complesso estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale per il traffico. Eccezionalmente, in luoghi suburbani e appartati non edificati, il Municipio potrà permettere come cinta provvisoria una rete metallica di solida ed estetica costruzione, con bauletto in pietra viva o in calcestruzzo di almeno m. 0.15 di altezza. Per cinte esistenti in rete metallica, l'esecuzione di un bauletto è prescritta in caso di pavimentazione della strada. Sul muro ed alla cancellata non potranno essere applicati oggetti che ostruiscano la visuale o ledano l'estetica. 2 11 MunicipiO potrà ordinare un'adeguata delimitazione di aree private non fabbricate e non convenientemente sistemate. 3 Sei due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza del muretto di cinta è misurata dal livello del terreno superiore. 4 Muri di cinta esistenti che superassero l'altezza regolamentare di m. 0.60, potranno, per ragioni di estetica o per il miglioramento generale della viabilità, essere fatti ridurre all'altezza regolamentare. 5 Le siepi saranno ammesse fino all'altezza di m. 1.25 dalla strada. Il Municipio avrà tuttavia la facoltà di non permetterle o ordinare la rimozione qualora costituissero pericolo o pregiudizio all'estetica nonché alla visuale in rapporto alla circolazione stradale ed al panorama. 6 r le strade, piazze ed aree pubbliche, le proprietà non potranno essere cinte con assiti se non in via provvisoria e unicamente durante i periodi di costruzione. L'altezza delle cinte lungo i confini interni delle proprietà private è regolata dalla legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero. CAPITOLO XV

Your change, as a redline

Art. 69

Cinte 1 Gli spazi liberi fra gli edifici e le aree pubbliche devono essere tenuti in condizioni decorose. Se questi sono cinti con un muro, l'altezza dello stesso non potrà superare i m. 0.60. AI muro potrà essere aggiunta una cancellata di ferro 0, se il complesso estetico lo permette, di altro materiale idoneo, salvaguardata la visuale per il traffico. Eccezionalmente, in luoghi suburbani e appartati non edificati, il Municipio potrà permettere come cinta provvisoria una rete metallica di solida ed estetica costruzione, con bauletto in pietra viva o in calcestruzzo di almeno m. 0.15 di altezza. Per cinte esistenti in rete metallica, l'esecuzione di un bauletto è prescritta in caso di pavimentazione della strada. Sul muro ed alla cancellata non potranno essere applicati oggetti che ostruiscano la visuale o ledano l'estetica. 2 11 MunicipiO potrà ordinare un'adeguata delimitazione di aree private non fabbricate e non convenientemente sistemate. 3 Sei due fondi non sono allo stesso piano, l'altezza del muretto di cinta è misurata dal livello del terreno superiore. 4 Muri di cinta esistenti che superassero l'altezza regolamentare di m. 0.60, potranno, per ragioni di estetica o per il miglioramento generale della viabilità, essere fatti ridurre all'altezza regolamentare. 5 Le siepi saranno ammesse fino all'altezza di m. 1.25 dalla strada. Il Municipio avrà tuttavia la facoltà di non permetterle o ordinare la rimozione qualora costituissero pericolo o pregiudizio all'estetica nonché alla visuale in rapporto alla circolazione stradale ed al panorama. 6 r le strade, piazze ed aree pubbliche, le proprietà non potranno essere cinte con assiti se non in via provvisoria e unicamente durante i periodi di costruzione. L'altezza delle cinte lungo i confini interni delle proprietà private è regolata dalla legge di applicazione e complemento al Codice civile svizzero. CAPITOLO XV

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

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Think it through

Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.

Questions to start with
Think it through
Legal information from the published text, not advice for your case. Check the sources. Find a law · What the register holds