Regolamento della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione
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Change 1
Art. 3 Richiesta
1La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale. 2Essa dev’essere corredata della seguente documentazione: a) estratto autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio; b) estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica; c) certificato di solvibilità della ditta; d) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, in particolare: – diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge; – attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista; – certificato di solvibilità personale.1 1 Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207. 705.510 3Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti. 4Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre: a) la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti); b) la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza; c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).
Art. 3 Richiesta
1La richiesta di iscrizione all’albo dev’essere presentata al segretariato tramite formulario ufficiale. 2Essa dev’essere corredata della seguente documentazione: a) estratto autenticato dell’iscrizione della ditta al registro di commercio; b) estratto del casellario giudiziale di tutte le persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari, membri dell’organo di direzione o di amministrazione o membri autorizzati a rappresentare la persona giuridica; c) certificato di solvibilità della ditta; d) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, in particolare: – diplomi e titoli di studio richiesti dalla legge; – attestati e referenze concernenti l’attività pratica, di almeno tre anni, in qualità di dirigente di cantiere a tempo pieno in un’impresa di costruzione rispettivamente presso un operatore specialista; – certificato di solvibilità personale.1 1 Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 207. 705.510 3Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria dello Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti. 4Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di 90 giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate del 14 dicembre 2012 (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con il formulario ufficiale previsto dal cpv. 1 essi devono inoltre produrre: a) la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti); b) la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi agli ultimi cinque anni nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza; c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al cpv. 2 lett. d).
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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