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Regolamento concernente la legge sul registro fondiario

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Art. 129

1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario può ordinare in ogni tempo l’adeguamento della proprietà per piani originaria in uno o più Comuni in regime di registro fondiario provvisorio. 2L’adeguamento avviene con la procedura di cui agli articoli 117 e seguenti del presente regolamento applicabili per analogia. TITOLO XII41 Banca dati delle transazioni immobiliari Scopo e definizione Art. 129a42 1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) gestisce la banca dati delle transazioni immobiliari (in seguito: banca dati). 2La banca dati è uno strumento inteso ad agevolare, a fini statistici, l’elaborazione e la diffusione di dati sulle transazioni immobiliari raccolti dagli uffici dei registri e iscritti nel registro fondiario in conformità all’art. 45 LRF, come pure di ulteriori informazioni concernenti i beni immobili provenienti da altre fonti. 3Le informazioni della banca dati ricevute in conformità all’art. 45 LRF possono essere elaborate e diffuse dall'Ufficio di statistica anche per scopi amministrativi. 4Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. Contenuto Art. 129b43 1La banca dati contiene e gestisce le informazioni trasmesse dagli Uffici dei registri all’Ufficio di statistica, riguardanti: – le transazioni immobiliari (in particolare il loro valore); – gli acquirenti dei fondi; – i venditori dei fondi; – i fondi oggetto di una transazione; – le proprietà per piani (PPP) oggetto di una transazione. 2La banca dati può contenere e gestire ulteriori informazioni sui fondi, specie di natura pianificatoria, provenienti da fonti pubbliche e da altre autorità, in particolare dall’Ufficio stima. Gestione della banca dati e autorizzazione di accesso alle informazioni Art. 129c44 1In quanto organo responsabile, l’Ufficio di statistica: 1. gestisce la banca dati, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi; 2. garantisce la protezione e la sicurezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate; 3. gestisce la diffusione dei dati a scopo amministrativo, accertando la competenza delle autorità richiedenti e ne definisce la procedura; esso stipula con tali autorità convenzioni che specifichino lo scopo e le modalità di accesso, di utilizzo e di conservazione delle informazioni trasmesse; 4. elabora i dati a scopo statistico in conformità alle disposizioni della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. 2Possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati per scopi amministrativi, ai sensi dell’art. 129a cpv. 3, unicamente le autorità autorizzate dalla Divisione della giustizia ad accedere ai dati del registro fondiario, secondo le modalità previste dall’art. 75 cpv. 2 e 3 e che abbisognano di tali informazioni per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 3Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. TITOLO XIII45 Disposizioni finali

Your change, as a redline

Art. 129

1L’autorità di vigilanza sul registro fondiario può ordinare in ogni tempo l’adeguamento della proprietà per piani originaria in uno o più Comuni in regime di registro fondiario provvisorio. 2L’adeguamento avviene con la procedura di cui agli articoli 117 e seguenti del presente regolamento applicabili per analogia. TITOLO XII41 Banca dati delle transazioni immobiliari Scopo e definizione Art. 129a42 1L’Ufficio di statistica del Cantone Ticino (in seguito: Ufficio di statistica) gestisce la banca dati delle transazioni immobiliari (in seguito: banca dati). 2La banca dati è uno strumento inteso ad agevolare, a fini statistici, l’elaborazione e la diffusione di dati sulle transazioni immobiliari raccolti dagli uffici dei registri e iscritti nel registro fondiario in conformità all’art. 45 LRF, come pure di ulteriori informazioni concernenti i beni immobili provenienti da altre fonti. 3Le informazioni della banca dati ricevute in conformità all’art. 45 LRF possono essere elaborate e diffuse dall'Ufficio di statistica anche per scopi amministrativi. 4Rimangono riservate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. Contenuto Art. 129b43 1La banca dati contiene e gestisce le informazioni trasmesse dagli Uffici dei registri all’Ufficio di statistica, riguardanti: – le transazioni immobiliari (in particolare il loro valore); – gli acquirenti dei fondi; – i venditori dei fondi; – i fondi oggetto di una transazione; – le proprietà per piani (PPP) oggetto di una transazione. 2La banca dati può contenere e gestire ulteriori informazioni sui fondi, specie di natura pianificatoria, provenienti da fonti pubbliche e da altre autorità, in particolare dall’Ufficio stima. Gestione della banca dati e autorizzazione di accesso alle informazioni Art. 129c44 1In quanto organo responsabile, l’Ufficio di statistica: 1. gestisce la banca dati, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi; 2. garantisce la protezione e la sicurezza dei dati, adottando misure tecniche e organizzative adeguate; 3. gestisce la diffusione dei dati a scopo amministrativo, accertando la competenza delle autorità richiedenti e ne definisce la procedura; esso stipula con tali autorità convenzioni che specifichino lo scopo e le modalità di accesso, di utilizzo e di conservazione delle informazioni trasmesse; 4. elabora i dati a scopo statistico in conformità alle disposizioni della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. 2Possono accedere alle informazioni contenute nella banca dati per scopi amministrativi, ai sensi dell’art. 129a cpv. 3, unicamente le autorità autorizzate dalla Divisione della giustizia ad accedere ai dati del registro fondiario, secondo le modalità previste dall’art. 75 cpv. 2 e 3 e che abbisognano di tali informazioni per l’adempimento dei rispettivi compiti legali. 3Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009. TITOLO XIII45 Disposizioni finali

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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