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8 provisions
Art. 1 Definizione, personalità giuridica
1La Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto
pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi.
2La personalità giuridica di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità
regionali.
Art. 2 Autonomia
1La Chiesa cantonale e le Comunità regionali sono autonome. Nei limiti della presente
legge esse:
a) stabiliscono le regole necessarie alla loro organizzazione ed all'assolvimento dei rispettivi
compiti;
b) organizzano e gestiscono liberamente i propri beni e risorse.
2Le attività pastorali e di culto non soggiacciono alla presente legge.
Art. 3 Statuti
1L'organizzazione ed il funzionamento della Chiesa cantonale e delle Comunità
regionali sono stabiliti negli statuti.
2Gli statuti devono in particolare definire gli organi, disciplinare le loro competenze e il loro
funzionamento.
3Gli statuti delle Comunità regionali sono adottati dalle rispettive assemblee dei membri.
4Gli statuti devono essere conformi alla Costituzione e alle leggi ed entrano in vigore con la loro
approvazione da parte del Consiglio di Stato.
Membri
Art. 4 a) appartenenza
Gli statuti fissano le condizioni d'appartenenza alle Comunità regionali rispettivamente
alla Chiesa cantonale.
Art. 5 b) diritto di voto e di eleggibilità
Ogni appartenente alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali di sedici anni
compiuti, svizzero o residente, ha diritto di voto e di eleggibilità.
Tale diritto viene esercitato nella Comunità regionale di residenza.
Obbligo di notifica di un procedimento penale
Art. 5a1 Il procuratore pubblico notifica al presidente del Consiglio sinodale, entro tre mesi
dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale a carico di un pastore o un
diacono quando l’ipotesi di reato è tale da pregiudicare l’esercizio della funzione.
Art. 6 Rimedi di diritto
1Lo statuto della Chiesa cantonale stabilisce i rimedi di diritto contro le decisioni dei
suoi organi e delle Comunità regionali.
2Le decisioni dell’ultima istanza sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo secondo la
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.2
Norma transitoria
1 Art. introdotto dalla L 15.12.2014; in vigore dal 1.3.2015 - BU 2015, 52.
2 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.
192.100
Art. 7
La Chiesa cantonale e le Comunità regionali esistenti sono tenute a conformarsi alla
presente legge entro il 31 dicembre 1998.
Art. 8 Entrata in vigore
1Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.3
Pubblicata nel BU 1997, 437.
3 Entrata in vigore: 1 luglio 1998 - BU 1997, 437.