8.1 Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del 7 luglio 2020
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 27
Utilizzazione di proprietà private, servitù 1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. 2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di consentire all'azienda, per il tramite del gestore, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. 3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1 ,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con l'azienda, tramite il gestore. 4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità. 5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare: - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; - l'iscrizione a registro fondiario. 6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. 7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere trasmesso al gestore prima dell'inizio dei lavori. 8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. 9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.
Art. 27
Utilizzazione di proprietà private, servitù 1 Ogni titolare dell'allacciamento e ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e per l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione. 2 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario hanno l'obbligo di consentire all'azienda, per il tramite del gestore, l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori. 3 Il titolare dell'allacciamento e il proprietario fondiario sono tenuti a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1 ,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.), previo accordo con l'azienda, tramite il gestore. 4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare gratuitamente l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date premesse e condizioni, può essere accordata un'adeguata indennità. 5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare: - la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati; - la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari; - l'iscrizione a registro fondiario. 6 Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie. 7 Un esemplare della convenzione iscritta a registro fondiario deve essere trasmesso al gestore prima dell'inizio dei lavori. 8 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù. 9 Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file itThink it through
Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.