Propose a change

Regolamento sulla protezione civile

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 2 Competenza cantonale

1Il Dipartimento è competente per: a) l’organizzazione e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione civile; b) il programma quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del Cantone; c) il numero minimo dei militi da istruire; d) le esigenze minime per ogni formazione; e) le necessità per le attrezzature, l’equipaggiamento e i veicoli di valenza cantonale e ne coordina gli acquisti; f) la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti; g) la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici; h) la gestione dei sistemi d’allarme e dei rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune. Il Dipartimento può delegare tale compito alle Regioni;3 i) la gestione del controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile; j) la procedura di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei loro confronti; k) le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, rinnovare ed equipaggiare; l) le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile. 2Il Dipartimento esercita le proprie competenze considerando in particolare le necessità delle Regioni. Capitolo secondo Organizzazione della protezione civile Regioni di protezione civile

Your change, as a redline

Art. 2 Competenza cantonale

1Il Dipartimento è competente per: a) l’organizzazione e il coordinamento di tutti gli enti che si occupano dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione civile; b) il programma quadriennale per l’istruzione cantonale e regionale per quanto di competenza del Cantone; c) il numero minimo dei militi da istruire; d) le esigenze minime per ogni formazione; e) le necessità per le attrezzature, l’equipaggiamento e i veicoli di valenza cantonale e ne coordina gli acquisti; f) la pianificazione per la realizzazione, il rinnovo e l’equipaggiamento di rifugi e impianti; g) la consulenza ai Comuni per la realizzazione dei rifugi pubblici; h) la gestione dei sistemi d’allarme e dei rifugi pubblici, riservate eventuali convenzioni speciali con il singolo Comune. Il Dipartimento può delegare tale compito alle Regioni;3 i) la gestione del controllo dei dati delle persone tenute a prestare il servizio di protezione civile; j) la procedura di chiamata in servizio dei militi e le modalità riguardanti le sanzioni disciplinari nei loro confronti; k) le necessità e i requisiti tecnici supplementari per i rifugi e gli impianti da realizzare, rinnovare ed equipaggiare; l) le modalità riguardanti le sanzioni in materia di edilizia di protezione civile. 2Il Dipartimento esercita le proprie competenze considerando in particolare le necessità delle Regioni. Capitolo secondo Organizzazione della protezione civile Regioni di protezione civile

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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