Propose a change

Regolamento sulla protezione civile

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 4 b. Compiti

La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’art. 7, e in particolare: a) promuove la realizzazione e il rinnovo degli impianti secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento; b) gestisce gli impianti e, su accordi regolati in apposite convenzioni con il singolo Comune, i rifugi pubblici e i sistemi d’allarme, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. h, seconda frase;9 c) segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali; d) designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di protezione civile; e) mette a disposizione il personale necessario per l’istruzione, la cui organizzazione è definita da un’apposita convenzione con il Cantone; f) allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi); g) istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento; h) segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia; i) effettua il collaudo dei rifugi obbligatori; j) fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT); k) controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali; l) organizza le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto; m) preventiva nel contesto di un intervento d’urgenza pianificato, il tempo di servizio del personale professionista dell’Organizzazione di PCi e ne dà comunicazione al Dipartimento unitamente alla richiesta di autorizzazione. Ad intervento concluso, la Regione fornisce al Dipartimento un rendiconto del tempo di servizio effettivamente prestato. c. Collaborazione con gli altri partner della protezione della popolazione

Your change, as a redline

Art. 4 b. Compiti

La Regione esercita tutte le attribuzioni che la legge assegna ai Comuni, riservato quanto previsto dall’art. 7, e in particolare: a) promuove la realizzazione e il rinnovo degli impianti secondo la pianificazione cantonale, in collaborazione con il Dipartimento; b) gestisce gli impianti e, su accordi regolati in apposite convenzioni con il singolo Comune, i rifugi pubblici e i sistemi d’allarme, giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. h, seconda frase;9 c) segue dal profilo tecnico la realizzazione e il rinnovo delle costruzioni di protezione civile, secondo le direttive federali e cantonali; d) designa e promuove i quadri e gli specialisti secondo le direttive federali e cantonali di protezione civile; e) mette a disposizione il personale necessario per l’istruzione, la cui organizzazione è definita da un’apposita convenzione con il Cantone; f) allestisce e pubblica gli avvisi di chiamata per i servizi di istruzione (rapporti, corsi, esercizi); g) istituisce, sulla base delle direttive del Dipartimento, le formazioni di intervento; h) segnala tempestivamente al Dipartimento ogni infrazione alle prescrizioni federali e cantonali in materia; i) effettua il collaudo dei rifugi obbligatori; j) fornisce al Dipartimento i dati della pianificazione e attribuzione per la gestione dei rifugi (PIAT); k) controlla periodicamente la prontezza operativa e la manutenzione dei rifugi e degli impianti secondo le direttive federali e cantonali; l) organizza le formazioni che devono garantire costantemente la prontezza operativa, rispettivamente il servizio di picchetto; m) preventiva nel contesto di un intervento d’urgenza pianificato, il tempo di servizio del personale professionista dell’Organizzazione di PCi e ne dà comunicazione al Dipartimento unitamente alla richiesta di autorizzazione. Ad intervento concluso, la Regione fornisce al Dipartimento un rendiconto del tempo di servizio effettivamente prestato. c. Collaborazione con gli altri partner della protezione della popolazione

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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