3.1 Regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011
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Art. 1
Allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica o nel ricettore naturale avviene tramite una o due condotta/e d'allacciamento, a dipendenza del sistema di smaltimento, a partire da 1/i pozzetto/i privato/i, ubicato/i nelle adiacenze del confine con il suolo pubblico, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico, rispettivamente al punto di immissione nel ricettore. 2 In zone di smaltimento a sistema misto si deve prevedere un solo allacciamento per ogni particella, due in zone a sistema separato. 3 Pri fondi non edificati il Comune, in occasione di lavori pubblici per la posa d'infrastrutture, può predisporre I'/gli allacciamento/i nella posizione P. 5 di 23 1- Città di Lugano Regolamento 3.1 tecnicamente migliore, a cui il proprietario del fondo è tenuto a far capo al momento dell'edificazione. Le spese d'esecuzione della/e condotta/e d'allacciamento sono a carico del proprietario, anche quando il fondo non è ancora edificato. 5 Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate a spese del proprietario ed eseguite di principio nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene direttamente fatturata dall'impresa. 11 Comune garantisce l'esecuzione a regola d'arte e la correttezza del costo. 6 L'esecuzione del/degli allacciamenti al collettore pubblico o al ricettore naturale è soggetta ad una tassa di cui all'art. 40 del presente Regolamento. CAPITOLO 11 PROCEDURA Art. 11 Domanda per fabbricati esistenti 1 pgetto di smaltimento delle acque residuali dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE). 2 pgetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza, il sistema d'evacuazione delle acque residuali ed essere corredato dai piani giusta l'art. 13 RLE. 3 Lallacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al cpv. 1, previo preavviso del Consorzio competente. 4 Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1. Art. 12 Domanda per nuovi fabbricati 1 pgetto di smaltimento delle acque residuali di nuovi fabbricati è approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 per il rilascio della licenza di costruzione. 2 L'allacciamento può essere eseguito solo dopo presentazione ed approvazione di una specifica richiesta da parte del servizio comunale competente, comprendente il progetto quotato, nonché sezioni e profili necessari a dimostrarne la fattibilità secondo le prescrizioni. Gli atti devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi enti (Al, Swisscom, Cablecom, ecc.). P. 6 di 23 3 Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate. Art. 13 Diniego della licenza 1 La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici, incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei quantitativi o della qualità delle acque. 2 diniego della licenza, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri 1 on lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito. 2 Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica; quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale. 3 L'immissione d'acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superfici deve essere autorizzata dal Municipio. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento. 5 L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di una tassa di allacciamento, nel caso in cui si renda necessaria anche l'esecuzione di uno specifico allacciamento. Art. 15 Esecuzione e esercizio degli impianti di smaltimento durante i cantieri (v. raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" / Raccomandazioni SIA 431) Se, durante i lavori, il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. 2 Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotteranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo P. 7 di 23 eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabiatore sufficientemente dimensionato. 3 In assenza di un bacino di decantazione di sufficiente grandezza, lo scarico d'acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc., è vietato. Secondo i casi, deve essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. 4 La committenza deve regolarmente pulire a propri costi, durante ed alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate. 5 I casi particolari, il Municipio può richiedere la stesura di un rapporto a futura memoria del collettore pubblico interessato, comprendente se del caso l'impiego di telecamere. Ad opera terminata viene allestito un verbale, in cui vengono definite eventuali responsabilità. Tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo. 6 La necessità di smaltimento di acque di falda durante lo svolgimento di un cantiere deve essere notificata in sede di presentazione del progetto; nella relazione tecnica si devono citare i presumibili quantitativi, le modalità di smaltimento previste (trattamenti, posizione dello scarico, ecc.) e la durata della fase di pompaggio. Nei piani di progetto, in particolare nelle sezioni verticali, deve essere indicato il livello della falda. Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni, dell'allacciamento e degli impianti Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. 1 controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio. 2 I casi particolari, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma S I A . 3 Il C|laudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni. AI momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione, se possibile pure in formato CAD. In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario inadempiente. 5 Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse. P. 8 di 23 6 I caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive imputabili al progettista, alla DL o all'impresa relative all'impianto privato, il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. 1 costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a carico del proprietario. Per il colaudo il proprietario/richiedente deve garantire la presenza di personale munito degli attrezzi necessari. Art. 17 Catasto degli impianti L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/0 d'installazioni con acque residuali devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo. 2 Pr l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le specifiche direttive comunali e della VSA. CAPITOLO Ili PRESCRIZIONI TECNICHE Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992) Art. 18 Smaltimento delle acque residuali 1 Le acque residuali provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori naturali o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire in superficie le acque residuali su suolo pubblico. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazione a sistema misto, ove il PGS non prevede sistemi di smaltimento conformi alla legge federale (infiltrazione), le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore. 11 GS determina le modalità, gli eventuali limiti di smaltimento ed il punto d'allacciamento alla canalizzazione pubblica. 4 Per ridurre le Portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di ritenzione e/0 di infiltrazione nelle acque meteoriche e chiare, da realizzare per mezzo di impianti appropriati. 11 PGS dà indicazioni su dove queste tecniche, in base a specifici studi, devono di principio essere adottate. P. 9 di 23 Art. 19 Modalità di smaltimento 1 Acque luride o di rifiuto Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste. 2 Acque meteoriche Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/0 di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002. Nelle zone idonee o parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate, per quanto possibile, in loco. È ammessa l'immissione nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui venga dimostrato, con una documentazione appropriata, la parziale o totale impossibilità di infiltrazione. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento. Nelle zone "con limitazione d'immissione" è stabilito un quantitativo massimo d'acque meteoriche rapportato alla superficie del territorio convogliabili a collettori e/0 ricettori naturali. Non è permessa l'immissione d'acque meteoriche nel collettore per sole acque luride. 3 Acque chiare Nelle zone idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione. Nelle zone parzialmente idonee o non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. Non è permessa l'immissione d'acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste. Le acque chiare captate a lago, provenienti dalla rete di distribuzione di acqua industriale, sono da restituire dopo l'uso nelle canalizzazioni per acque meteoriche pubbliche. L'eventuale restituzione nel ricettore naturale necessita dell'autorizzazione cantonale. Le acque provenienti dalla falda usate come vettore energetico, prelevate previa concessione cantonale, devono di principio esservi P. 10 dí 23 1- Città di Lugano Regolamento 3.1 reimmesse con le modalità prescritte. È vietata la loro reimmissione, dopo l'uso, nelle canalizzazioni pubbliche. 4 Acque di falda Di principio, le acque di falda provenienti dai cantieri devono essere smaltite nella rete per acque meteoriche. Solo in casi eccezionali è ammessa l'immissione nella rete per acque miste, riservate eventuali restrizioni o condizioni tecniche e preavviso favorevole del Consorzio competente.
Art. 1
Allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale L'immissione delle acque residuali nella canalizzazione pubblica o nel ricettore naturale avviene tramite una o due condotta/e d'allacciamento, a dipendenza del sistema di smaltimento, a partire da 1/i pozzetto/i privato/i, ubicato/i nelle adiacenze del confine con il suolo pubblico, sino al punto d'innesto nel collettore pubblico, rispettivamente al punto di immissione nel ricettore. 2 In zone di smaltimento a sistema misto si deve prevedere un solo allacciamento per ogni particella, due in zone a sistema separato. 3 Pri fondi non edificati il Comune, in occasione di lavori pubblici per la posa d'infrastrutture, può predisporre I'/gli allacciamento/i nella posizione P. 5 di 23 1- Città di Lugano Regolamento 3.1 tecnicamente migliore, a cui il proprietario del fondo è tenuto a far capo al momento dell'edificazione. Le spese d'esecuzione della/e condotta/e d'allacciamento sono a carico del proprietario, anche quando il fondo non è ancora edificato. 5 Nel caso d'interventi su suolo pubblico, le condotte d'allacciamento esistenti non conformi alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate a spese del proprietario ed eseguite di principio nell'ambito del cantiere e dall'impresa in loco. Il proprietario viene preventivamente avvisato ed orientato sull'entità della spesa, che gli viene direttamente fatturata dall'impresa. 11 Comune garantisce l'esecuzione a regola d'arte e la correttezza del costo. 6 L'esecuzione del/degli allacciamenti al collettore pubblico o al ricettore naturale è soggetta ad una tassa di cui all'art. 40 del presente Regolamento. CAPITOLO 11 PROCEDURA Art. 11 Domanda per fabbricati esistenti 1 pgetto di smaltimento delle acque residuali dei fabbricati esistenti deve essere approvato dal Municipio, osservata la procedura della notifica prevista dall'art. 6 del Regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE). 2 pgetto, in 3 copie, deve contenere le indicazioni concernenti il genere, la provenienza, il sistema d'evacuazione delle acque residuali ed essere corredato dai piani giusta l'art. 13 RLE. 3 Lallacciamento ad un collettore consortile deve essere approvato dal Municipio, secondo la procedura indicata al cpv. 1, previo preavviso del Consorzio competente. 4 Nel caso di allacciamenti di più abitazioni (impianti comuni, ecc.) la domanda deve essere presentata secondo la procedura indicata al cpv. 1. Art. 12 Domanda per nuovi fabbricati 1 pgetto di smaltimento delle acque residuali di nuovi fabbricati è approvato nell'ambito della procedura prevista dalla Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 per il rilascio della licenza di costruzione. 2 L'allacciamento può essere eseguito solo dopo presentazione ed approvazione di una specifica richiesta da parte del servizio comunale competente, comprendente il progetto quotato, nonché sezioni e profili necessari a dimostrarne la fattibilità secondo le prescrizioni. Gli atti devono pure comprendere tutte le altre infrastrutture presenti posizionate e dimensionate conformi alla realtà secondo i dettagli forniti dai rispettivi enti (Al, Swisscom, Cablecom, ecc.). P. 6 di 23 3 Nel caso in cui, per allacciare una proprietà, è necessario il passaggio su sedime/i di terzi, la domanda di costruzione deve comprendere copia dell'accordo preventivo o della convenzione tra le parti interessate. Art. 13 Diniego della licenza 1 La licenza di costruzione può essere negata per motivi tecnici, incompatibilità con i concetti espressi dal PGS, non conformità dei quantitativi o della qualità delle acque. 2 diniego della licenza, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso. Art. 14 Permessi per immissioni provvisorie d'acque residuali provenienti da cantieri 1 on lo smaltimento delle acque dei cantieri, nonché nel trasporto, il deposito ed il travaso di liquidi nocivi per le acque, non si devono inquinare il suolo e le acque. Inoltre, il corretto funzionamento delle canalizzazioni e dei depuratori non deve essere impedito. 2 Le acque luride di cantieri (WC, mense, ecc.) vanno immesse nella canalizzazione pubblica; quando non è possibile, le stesse devono essere raccolte e quindi eliminate seguendo le indicazioni dell'autorità cantonale. 3 L'immissione d'acque di cantiere di qualsiasi genere nelle canalizzazioni pubbliche oppure in acque sotterranee o di superfici deve essere autorizzata dal Municipio. La domanda d'immissione deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti le necessità d'evacuazione delle acque ed i provvedimenti adottati per il loro trattamento. 5 L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso e di una tassa di allacciamento, nel caso in cui si renda necessaria anche l'esecuzione di uno specifico allacciamento. Art. 15 Esecuzione e esercizio degli impianti di smaltimento durante i cantieri (v. raccomandazioni SIA/VSA "Entwässerung von Baustellen" / Raccomandazioni SIA 431) Se, durante i lavori, il livello delle acque sotterranee deve essere abbassato, è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale. 2 Se, nel corso dei lavori, sono individuate delle acque sotteranee non previste o se il cantiere deve essere liberato da acque provenienti da terreni in pendenza o per infiltrazione, deve essere informato il Municipio. Tali acque vanno infiltrate nel sottosuolo o immesse in un ricettore superficiale o convogliate nella canalizzazione per acque meteoriche. L'immissione nel collettore per sole acque luride o miste può avvenire solo P. 7 di 23 eccezionalmente e con il permesso del Municipio. Prima di essere evacuate, queste acque devono attraversare un dissabiatore sufficientemente dimensionato. 3 In assenza di un bacino di decantazione di sufficiente grandezza, lo scarico d'acque di risciacquo contenente cemento, proveniente da veicoli di trasporto di calcestruzzo fresco, dalle betoniere ecc., è vietato. Secondo i casi, deve essere messa in opera un'installazione di neutralizzazione. 4 La committenza deve regolarmente pulire a propri costi, durante ed alla fine dei lavori di costruzione, tutte le parti delle canalizzazioni pubbliche sporcate. 5 I casi particolari, il Municipio può richiedere la stesura di un rapporto a futura memoria del collettore pubblico interessato, comprendente se del caso l'impiego di telecamere. Ad opera terminata viene allestito un verbale, in cui vengono definite eventuali responsabilità. Tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo. 6 La necessità di smaltimento di acque di falda durante lo svolgimento di un cantiere deve essere notificata in sede di presentazione del progetto; nella relazione tecnica si devono citare i presumibili quantitativi, le modalità di smaltimento previste (trattamenti, posizione dello scarico, ecc.) e la durata della fase di pompaggio. Nei piani di progetto, in particolare nelle sezioni verticali, deve essere indicato il livello della falda. Art. 16 Collaudo delle canalizzazioni, dell'allacciamento e degli impianti Prima del rinterro delle canalizzazioni e della messa in esercizio degli impianti deve essere richiesto al Municipio il collaudo degli stessi. 1 controlli sono eseguiti seguendo strettamente i piani approvati. Modifiche in rapporto ai piani approvati sono ammesse solo con la preventiva autorizzazione del Municipio. 2 I casi particolari, può essere richiesta, al momento del collaudo, la prova di tenuta degli impianti. La prova deve essere eseguita secondo la norma S I A . 3 Il C|laudo non libera il proprietario del fondo e gli esecutori dal loro dovere di sorveglianza e dalle proprie responsabilità per la corretta esecuzione dei lavori. Le constatazioni del collaudo non possono in alcun modo essere interpretate come garanzia di buon funzionamento e di durata delle installazioni. AI momento della richiesta di collaudo il proprietario deve consegnare al Municipio i piani di rilievo conformi all'esecuzione, se possibile pure in formato CAD. In caso di mancata consegna dei piani di rilievo il Municipio è autorizzato a far allestire la documentazione da terzi, addebitando le relative spese di esecuzione e quelle amministrative al proprietario inadempiente. 5 Il rilievo deve essere allegato al catasto degli impianti giusta l'art. 4 Decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse. P. 8 di 23 6 I caso d'inosservanza delle disposizioni procedurali od esecutive imputabili al progettista, alla DL o all'impresa relative all'impianto privato, il Municipio può ordinarne l'esame per mezzo d'apposita telecamera. 1 costi derivanti dal citato esame, nonché eventuali costi procedurali, sono a carico del proprietario. Per il colaudo il proprietario/richiedente deve garantire la presenza di personale munito degli attrezzi necessari. Art. 17 Catasto degli impianti L'allestimento e la tenuta a giorno del catasto degli impianti pubblici e privati è di competenza del Comune. I proprietari di costruzioni e/0 d'installazioni con acque residuali devono mettere a disposizione tutta la documentazione, i dati e le informazioni necessarie, permettere l'accesso alla proprietà e collaborare in caso di sopralluogo. 2 Pr l'allestimento, la forma, il contenuto e il modo di rappresentazione dei singoli documenti, fanno stato le specifiche direttive comunali e della VSA. CAPITOLO Ili PRESCRIZIONI TECNICHE Normative di riferimento: SN 592 000 (2002), VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" (2002), VSA "Manutenzione" (1992) Art. 18 Smaltimento delle acque residuali 1 Le acque residuali provenienti dai fondi devono essere opportunamente evacuate nelle canalizzazioni, nei ricettori naturali o tramite infiltrazione. È vietato lasciare defluire in superficie le acque residuali su suolo pubblico. Le acque meteoriche e quelle di rifiuto devono essere smaltite separatamente. Nelle zone con canalizzazione a sistema misto, ove il PGS non prevede sistemi di smaltimento conformi alla legge federale (infiltrazione), le stesse possono essere convogliate, al di fuori della costruzione, in un unico collettore. 11 GS determina le modalità, gli eventuali limiti di smaltimento ed il punto d'allacciamento alla canalizzazione pubblica. 4 Per ridurre le Portate estreme di punta nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua per alleggerire gli impianti di depurazione e per alimentare le falde, devono essere adottate misure di ritenzione e/0 di infiltrazione nelle acque meteoriche e chiare, da realizzare per mezzo di impianti appropriati. 11 PGS dà indicazioni su dove queste tecniche, in base a specifici studi, devono di principio essere adottate. P. 9 di 23 Art. 19 Modalità di smaltimento 1 Acque luride o di rifiuto Le acque luride o di rifiuto devono essere immesse nella canalizzazione conformemente alle indicazioni del PGS. Le acque delle piazzole adibite al lavaggio delle autovetture vanno immesse nella canalizzazione per acque luride o miste. 2 Acque meteoriche Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche (separato, misto, con infiltrazione, tendenzialmente separato) è definito dal PGS. Per quanto riguarda le modalità di smaltimento delle acque (tipo d'infiltrazione, immissione in acqua superficiale, eventuale necessità di trattamento e/0 di ritenzione) è richiamata la direttiva VSA "Smaltimento delle acque meteoriche" del 2002. Nelle zone idonee o parzialmente idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere eliminate, per quanto possibile, in loco. È ammessa l'immissione nella canalizzazione pubblica o in un ricettore naturale, nel caso in cui venga dimostrato, con una documentazione appropriata, la parziale o totale impossibilità di infiltrazione. Nelle zone non idonee all'infiltrazione, le acque meteoriche devono essere immesse in un ricettore superficiale o nella canalizzazione per acque meteoriche o miste con l'adozione, se del caso, di misure di ritenzione e trattamento. Nelle zone "con limitazione d'immissione" è stabilito un quantitativo massimo d'acque meteoriche rapportato alla superficie del territorio convogliabili a collettori e/0 ricettori naturali. Non è permessa l'immissione d'acque meteoriche nel collettore per sole acque luride. 3 Acque chiare Nelle zone idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere eliminate in loco tramite infiltrazione. È ammessa l'immissione delle acque chiare nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale, nel caso in cui il privato dimostri, con una documentazione appropriata, che la zona non è idonea all'infiltrazione. Nelle zone parzialmente idonee o non idonee all'infiltrazione, le acque chiare devono essere, nella maggior misura possibile, infiltrate. È autorizzata l'immissione nella canalizzazione per acque meteoriche o chiare o in un ricettore naturale del quantitativo non eliminabile in loco. Non è permessa l'immissione d'acque chiare in una canalizzazione per acque luride o miste. Le acque chiare captate a lago, provenienti dalla rete di distribuzione di acqua industriale, sono da restituire dopo l'uso nelle canalizzazioni per acque meteoriche pubbliche. L'eventuale restituzione nel ricettore naturale necessita dell'autorizzazione cantonale. Le acque provenienti dalla falda usate come vettore energetico, prelevate previa concessione cantonale, devono di principio esservi P. 10 dí 23 1- Città di Lugano Regolamento 3.1 reimmesse con le modalità prescritte. È vietata la loro reimmissione, dopo l'uso, nelle canalizzazioni pubbliche. 4 Acque di falda Di principio, le acque di falda provenienti dai cantieri devono essere smaltite nella rete per acque meteoriche. Solo in casi eccezionali è ammessa l'immissione nella rete per acque miste, riservate eventuali restrizioni o condizioni tecniche e preavviso favorevole del Consorzio competente.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.