3.1 Regolamento comunale delle canalizzazioni del 29 novembre 2011
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Change 1
Art. 4
Tassa di allacciamento 1 1 La tassa di allacciamento è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale e varia da CHF 150.-- a CHF 2'000.--. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. La tassa è dovuta quando vengono esaminati allacciamenti provvisori li cantiere), nuovi allacciamenti o in caso di modifica/sostituzione di allacciamenti esistenti. 2 L tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale. 3 Per il Computo della tassa si rimanda all'apposita Ordinanza e al relativo tariffario. Art. 41 Tassa d'uso L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune. 2 L tassa deve coprire i costi di esercizio e manutenzione degli impianti comunali e la quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria. 11 20% di dette spese è assunto dal Comune. 3 L tassa annua è fissata annualmente dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei seguenti criteri: Acqua potabile: quando il consumo d'acqua è definibile, da CHF 0.65 a CHF 0.90 per ogni m d'acqua consumata, secondo i rilievi dell'Azienda Acqua potabile; quando il consumo d'acqua non è definibile, dallo 0.05 allo 0.15%o del valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione. Acqua industriale: da CHF 0.05 a CHF 0.20 per ogni m d'acqua fornita. 4 Sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari di fondi ed i titolari di diritti reali limitati. 5 L tassa è esigibile dal momento in cui viene rilasciato il permesso di abitabilità o di agibilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dello stesso. P. 18 dí 23 6 LOrdinanza di cui al cpv. 3 prescrive le modalità d'incasso, ritenuto che l'emissione della stessa può essere fatta dal Comune in base ai consumi d'acqua misurati dall'Azienda Acqua potabile oppure, previo accordo, da terzi, applicando i principi contenuti nell'Ordinanza. Art. 42 Casi speciali Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l'art. 41 cpv. 3 e l'intensità dell'uso degli impianti. Art. 43 Immissioni di acque provenienti da cantieri Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico. Se per l'immissione delle acque dai cantieri nel collettore pubblico è necessaria la posa di uno specifico allacciamento è applicata la tassa d'allacciamento di cui all'art. 40 del presente Regolamento. 3 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque residuali è basata sul quantitativo stabilito dal contatore dell'acqua potabile. 4 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque provenienti dalla falda viene prelevata in modo differenziato in funzione del volume costruito immerso (differenza del livello medio della falda e la profondità di scavo per l'estensione della costruzione) e del tipo di rete in cui le acque defluiranno: da CHF 1.-- a CHF 2.-- per le acque allacciate all'impianto di depurazione: da CHF 0.15 a CHF 0.30 per le acque destinate ai ricettori naturali. Art. 44 Casi particolari La tassa d'allacciamento e la tassa d'uso non sono prelevate quando l'utente smaltisce le acque residuali mediante pozzo perdente, senza connessioni alla rete pubblica. Vengono invece applicate le tariffe previste per il trattamento del caso e le relative procedure d'esame ed approvazione. Art. 45 Esecutività dei contributi e tasse La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF. Art. 46 Interessi di mora Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%. NORME TRANSITORIE E FINALI P. 19 dí 23 CAPITOLO VI A t . Co n t v ve nz on 1 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate al Dipartimento. 2 Sono riservate eventuali azioni civili e/0 penali. Art. 48 Provvedimenti coattivi 1 Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza a spese dell'obbligato. Art. 49 Eliminazione impianti difettosi 11 Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre in termini di tempo adeguati l'eliminazione e/0 la sostituzione degli impianti (condotte, pozzetti o manufatti) non conformi al presente Regolamento e ad altre disposizioni. È riservato il risarcimento per eventuali danni causati agli impianti pubblici.
Art. 4
Tassa di allacciamento 1 1 La tassa di allacciamento è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'amministrazione comunale e varia da CHF 150.-- a CHF 2'000.--. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del richiedente l'allacciamento. La tassa è dovuta quando vengono esaminati allacciamenti provvisori li cantiere), nuovi allacciamenti o in caso di modifica/sostituzione di allacciamenti esistenti. 2 L tassa di allacciamento è esigibile al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica o al ricettore naturale. 3 Per il Computo della tassa si rimanda all'apposita Ordinanza e al relativo tariffario. Art. 41 Tassa d'uso L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune. 2 L tassa deve coprire i costi di esercizio e manutenzione degli impianti comunali e la quota a carico del Comune di quelli degli impianti consortili, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria. 11 20% di dette spese è assunto dal Comune. 3 L tassa annua è fissata annualmente dal Municipio tramite Ordinanza sulla base dei seguenti criteri: Acqua potabile: quando il consumo d'acqua è definibile, da CHF 0.65 a CHF 0.90 per ogni m d'acqua consumata, secondo i rilievi dell'Azienda Acqua potabile; quando il consumo d'acqua non è definibile, dallo 0.05 allo 0.15%o del valore di stima aggiornato dell'elemento allacciato alla canalizzazione. Acqua industriale: da CHF 0.05 a CHF 0.20 per ogni m d'acqua fornita. 4 Sono soggetti al pagamento della tassa i proprietari di fondi ed i titolari di diritti reali limitati. 5 L tassa è esigibile dal momento in cui viene rilasciato il permesso di abitabilità o di agibilità dell'edificio, indipendentemente dall'occupazione effettiva dello stesso. P. 18 dí 23 6 LOrdinanza di cui al cpv. 3 prescrive le modalità d'incasso, ritenuto che l'emissione della stessa può essere fatta dal Comune in base ai consumi d'acqua misurati dall'Azienda Acqua potabile oppure, previo accordo, da terzi, applicando i principi contenuti nell'Ordinanza. Art. 42 Casi speciali Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 del DE del 3 febbraio 1977 la tassa per il singolo proprietario può essere proporzionalmente aumentata o diminuita quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo l'art. 41 cpv. 3 e l'intensità dell'uso degli impianti. Art. 43 Immissioni di acque provenienti da cantieri Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico. Se per l'immissione delle acque dai cantieri nel collettore pubblico è necessaria la posa di uno specifico allacciamento è applicata la tassa d'allacciamento di cui all'art. 40 del presente Regolamento. 3 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque residuali è basata sul quantitativo stabilito dal contatore dell'acqua potabile. 4 La tassa d'uso per lo smaltimento delle acque provenienti dalla falda viene prelevata in modo differenziato in funzione del volume costruito immerso (differenza del livello medio della falda e la profondità di scavo per l'estensione della costruzione) e del tipo di rete in cui le acque defluiranno: da CHF 1.-- a CHF 2.-- per le acque allacciate all'impianto di depurazione: da CHF 0.15 a CHF 0.30 per le acque destinate ai ricettori naturali. Art. 44 Casi particolari La tassa d'allacciamento e la tassa d'uso non sono prelevate quando l'utente smaltisce le acque residuali mediante pozzo perdente, senza connessioni alla rete pubblica. Vengono invece applicate le tariffe previste per il trattamento del caso e le relative procedure d'esame ed approvazione. Art. 45 Esecutività dei contributi e tasse La decisione d'imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF. Art. 46 Interessi di mora Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%. NORME TRANSITORIE E FINALI P. 19 dí 23 CAPITOLO VI A t . Co n t v ve nz on 1 Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite dal Municipio ai sensi delle norme della LOC e sono notificate al Dipartimento. 2 Sono riservate eventuali azioni civili e/0 penali. Art. 48 Provvedimenti coattivi 1 Non appena una decisione del Municipio è divenuta definitiva, lo stesso può imporre coattivamente l'esecuzione entro un congruo termine, con la comminatoria dell'applicazione delle sanzioni penali dell'art. 71 LPAc e dell'adempimento sostitutivo diretto o ad opera di un terzo, a spese dell'obbligato. Se l'adempimento sostitutivo implica prevedibilmente spese rilevanti, il Municipio può imporre all'obbligato la prestazione preventiva di un'adeguata garanzia. Per rimuovere un inquinamento esistente o incombente, nell'ambito delle sue competenze, il Municipio può eseguire direttamente o far eseguire i necessari provvedimenti d'urgenza a spese dell'obbligato. Art. 49 Eliminazione impianti difettosi 11 Municipio, nell'ambito delle competenze che il Regolamento e le leggi gli affidano, è tenuto ad imporre in termini di tempo adeguati l'eliminazione e/0 la sostituzione degli impianti (condotte, pozzetti o manufatti) non conformi al presente Regolamento e ad altre disposizioni. È riservato il risarcimento per eventuali danni causati agli impianti pubblici.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.