Regolamento sulla qualità e la sicurezza delle strutture ospedaliere
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 6 d) Commissione cantonale qualità e sicurezza
1Il Dipartimento nomina ogni quattro anni i membri della Commissione cantonale qualità e sicurezza. 2Essa si compone di almeno dieci membri, di cui: – il Medico cantonale, che la presiede – un giurista del Dipartimento – un medico e un infermiere in rappresentanza del settore pubblico – un medico e un infermiere in rappresentanza delle cliniche private – un rappresentante della direzione di una struttura pubblica – un rappresentante della direzione di una clinica privata – un esperto di qualità e sicurezza – un rappresentante dei pazienti. 3La commissione si avvale della collaborazione di un segretario scientifico assicurato dall’Ufficio del medico cantonale e può far capo ad esperti e periti esterni, previo conferimento di mandato. 4La commissione propone la definizione e l’adeguamento dei requisiti di qualità e sicurezza per il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio e funge quale organo consultivo del Dipartimento. 5La commissione può proporre di applicare misure riconosciute a livello nazionale e/o internazionale ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 13 capoverso 1. 811.850
Art. 6 d) Commissione cantonale qualità e sicurezza
1Il Dipartimento nomina ogni quattro anni i membri della Commissione cantonale qualità e sicurezza. 2Essa si compone di almeno dieci membri, di cui: – il Medico cantonale, che la presiede – un giurista del Dipartimento – un medico e un infermiere in rappresentanza del settore pubblico – un medico e un infermiere in rappresentanza delle cliniche private – un rappresentante della direzione di una struttura pubblica – un rappresentante della direzione di una clinica privata – un esperto di qualità e sicurezza – un rappresentante dei pazienti. 3La commissione si avvale della collaborazione di un segretario scientifico assicurato dall’Ufficio del medico cantonale e può far capo ad esperti e periti esterni, previo conferimento di mandato. 4La commissione propone la definizione e l’adeguamento dei requisiti di qualità e sicurezza per il mantenimento dell’autorizzazione d’esercizio e funge quale organo consultivo del Dipartimento. 5La commissione può proporre di applicare misure riconosciute a livello nazionale e/o internazionale ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 13 capoverso 1. 811.850
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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