Regolamento di applicazione della Legge organica patriziale
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Art. 23 V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
1Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile. 2L’aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 19-22 è fissata al 5.19% del reddito netto.4 Art. 23a-23b …5 CAPITOLO IIA6 Fondo per la gestione del territorio Fondo per la gestione del territorio (art. 27a legge) I) Scopo del fondo; ente capofila Art. 23c7 1Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale. 2L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova: a) di funzionamento dei propri organi; b) di essere a giorno con l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi; c) di essere finanziariamente sano; d) di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti. 3In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune. II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23d8 1Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1’000’000.– di franchi. 2L’importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva. III) Interventi oggetto di incentivi Art. 23e9 1Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali: a) la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale; b) il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli; c) il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri; d) il ripristino di beni da danni della natura; e) il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata; f) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio. 2Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti. 3Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l’importo erogato dal Comune. IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge) 4 Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353; precedenti modifiche: BU 2015, 520; BU 2016, 499; BU 2017, 336. 5 Art. abrogati dal R 25.11.2015; in vigore dal 27.11.2015 - BU 2015, 520; precedente modifica: BU 2012, 508. 6 Capitolo introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 7 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 8 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 9 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 188.110 Art. 23f10 1L’ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) il programma d’intervento previsto; b) il progetto di massima dell’investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione; c) un progetto d’accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione; d) un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l’importo mancante; e) l’autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila. 2La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell’incentivo; la presa di posizione è comunicata all’ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell’incentivo. V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge) Art. 23g11 1La domanda definitiva va sottoposta dall’ente capofila alla Sezione degli enti locali. 2La domanda dev’essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti coinvolti, riservate le competenze delegate: a) l’accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l’ente capofila, i contenuti, il programma e i termini di realizzazione dell’investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti; b) il progetto e il preventivo definitivo; c) il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento. 3Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali. 4La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni. VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23h12 1Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti. 2È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali. TITOLO IV Acquisto dello stato di patrizio Concessione dello stato di patrizio (art. 43 legge)
Art. 23 V. Base di computo (art. 27 cpv. 2 lett. a legge)
1Sono computati i redditi netti conseguiti durante il penultimo esercizio contabile. 2L’aliquota applicata ai redditi di cui agli art. 19-22 è fissata al 5.19% del reddito netto.4 Art. 23a-23b …5 CAPITOLO IIA6 Fondo per la gestione del territorio Fondo per la gestione del territorio (art. 27a legge) I) Scopo del fondo; ente capofila Art. 23c7 1Il fondo per la gestione del territorio è destinato al finanziamento di investimenti articolati in uno o più interventi da eseguire in un determinato periodo; essi sono stabiliti in un accordo programmatico fra il Comune ed uno o più Patriziati operanti sul suo territorio giurisdizionale. 2L’ente capofila dev’essere un Patriziato; esso deve fornire garanzie di funzionalità amministrativa e di solidità finanziaria, in particolare dando prova: a) di funzionamento dei propri organi; b) di essere a giorno con l’approvazione dei conti preventivi e consuntivi; c) di essere finanziariamente sano; d) di affidabilità nello svolgimento dei propri compiti. 3In casi eccezionali il ruolo di capofila può essere assunto dal Comune. II) Alimentazione del fondo (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23d8 1Il fondo è alimentato dal Cantone con un apporto annuo massimo di 1’000’000.– di franchi. 2L’importo non utilizzato a fine anno viene automaticamente trasposto contabilmente alla gestione corrente successiva. III) Interventi oggetto di incentivi Art. 23e9 1Sono oggetto di incentivi gli interventi di gestione e manutenzione del territorio aventi lo scopo di mantenere o/e restituire al territorio un giusto valore socioeconomico ed ambientale; sono segnatamente tali: a) la valorizzazione del patrimonio boschivo e il risanamento selvicolturale; b) il risanamento ed il ripristino di prati e pascoli; c) il ripristino e la manutenzione straordinaria di sentieri; d) il ripristino di beni da danni della natura; e) il riordino comprensoriale nel contesto di una pianificazione territoriale consolidata; f) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale legato al territorio. 2Possono essere oggetto di incentivi anche altri interventi di rilevante interesse paesaggistico e gli atti preparatori per la concretizzazione dei progetti. 3Gli incentivi stanziati per il singolo programma non possono superare l’importo erogato dal Comune. IV) Domanda preliminare (art. 27a cpv. 1 legge) 4 Cpv. modificato dal R 19.9.2018; in vigore dal 21.9.2018 - BU 2018, 353; precedenti modifiche: BU 2015, 520; BU 2016, 499; BU 2017, 336. 5 Art. abrogati dal R 25.11.2015; in vigore dal 27.11.2015 - BU 2015, 520; precedente modifica: BU 2012, 508. 6 Capitolo introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 7 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 8 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 9 Art. introdotto dal R 24.10.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 508. 188.110 Art. 23f10 1L’ente capofila inoltra alla Sezione degli enti locali una domanda preliminare di incentivo sottoscritta dagli Uffici patriziali e dal Municipio; la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) il programma d’intervento previsto; b) il progetto di massima dell’investimento, composto dai piani, dalla relazione tecnica, dal preventivo di spesa suddiviso per lotti e dal programma di attuazione; c) un progetto d’accordo programmatico fra le parti elaborato sotto forma di convenzione o di mandato di prestazione; d) un piano di finanziamento provvisorio comprendente la quota di partecipazione degli enti coinvolti, gli eventuali sussidi o partecipazioni esterne che si presumono, rispettivamente l’importo mancante; e) l’autocertificazione di funzionalità amministrativa ed operativa da parte del Patriziato capofila. 2La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge esamina la domanda; essa prende posizione in via provvisoria e non vincolante sulla presumibile entità dell’incentivo; la presa di posizione è comunicata all’ente capofila e può contenere condizioni vincolanti per la concessione definitiva dell’incentivo. V) Domanda definitiva; decisione (art. 27a cpv. 1 legge) Art. 23g11 1La domanda definitiva va sottoposta dall’ente capofila alla Sezione degli enti locali. 2La domanda dev’essere comprensiva dei seguenti documenti, approvati dai legislativi degli enti coinvolti, riservate le competenze delegate: a) l’accordo programmatico stipulato sotto forma di convenzione o mandato di prestazione fra il Comune e il/i Patriziato/i; esso deve prevedere l’ente capofila, i contenuti, il programma e i termini di realizzazione dell’investimento, il riparto del finanziamento fra gli enti coinvolti; b) il progetto e il preventivo definitivo; c) il credito stanziato, con termine entro il quale esso decade se non utilizzato, e il piano di finanziamento. 3Alla domanda vanno inoltre allegate le risoluzioni dei legislativi degli enti coinvolti, i relativi messaggi e i rapporti commissionali. 4La Commissione di cui all’art. 27b cpv. 1 della legge sottopone con proprio preavviso la decisione di incentivo al Dipartimento delle istituzioni. VI) Versamento degli incentivi (art. 27b cpv. 2 legge) Art. 23h12 1Gli incentivi sono versati sulla base della presentazione della liquidazione corredata dagli attestati di pagamento e da una dichiarazione o rapporto di collaudo degli interventi eseguiti. 2È data la facoltà di versamento di acconti sulla base di corrispondenti liquidazioni parziali. TITOLO IV Acquisto dello stato di patrizio Concessione dello stato di patrizio (art. 43 legge)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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