4.3 Ordinanza municipale concernente la prevenzione dell'inquinamento luminoso del 19 aprile 2018
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 5
Casistica 1 1 Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o sky beamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. 2 L'installazione di impianti di illuminazione nelle aree naturali deve avvenire limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante. 3 Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno r va y P. 3 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 4.3 eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento. 4 L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante: le insegne non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti. 5 Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali o altre situazioni particolari. CAPITOLO III
Art. 5
Casistica 1 1 Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'utilizzo di show luminosi o sky beamer o fasci di luce fissi o mobili rivolti verso il cielo. 2 L'installazione di impianti di illuminazione nelle aree naturali deve avvenire limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio circostante. 3 Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00. Fanno r va y P. 3 di 4 Città di Lugano www.lugano.ch Ordinanza 4.3 eccezione le luci necessarie allo svolgimento di attività produttive, commerciali, di servizio o turistiche che si svolgono in questa fascia oraria. Sono ammesse luci nel caso di comprovate esigenze di sicurezza, così come possono essere autorizzati sistemi comandati da sensori di presenza o movimento. 4 L'illuminazione non deve essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante: le insegne non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti. 5 Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali o altre situazioni particolari. CAPITOLO III
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file itThink it through
Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.