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35 provisions
Art. 1 Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato vigila sull’esecuzione della legge sull’assistenza sociopsichiatrica
(di seguito: LASP). Dispone i provvedimenti idonei a tutelare i diritti delle persone bisognose
d’assistenza, ad organizzare e coordinare le strutture necessarie ed a favorire la prevenzione dei
fattori patogeni.
2È inoltre competente a:
a) sottoporre la pianificazione relativa agli interventi sociopsichiatrici per discussione e
approvazione al Gran Consiglio (art. 13);1
b) determinare il numero e l’estensione dei Settori e nominarne i Direttori (art. 7 cpv. 1, art. 10
cpv. 1);
c) istituire le Unità terapeutiche riabilitative (UTR) nei settori conformemente alla pianificazione
(art. 7 cpv. 2);
d) riconoscere le UTR private, approvare le relative convenzioni e decidere i sussidi (art. 3);
e) stabilire le specifiche condizioni ed i limiti di sussidiamento di persone fisiche e giuridiche e di
iniziative private (art. 3 cpv. 3);
f) nominare la Commissione giuridica e il CPSC designando un suo rappresentante (art. 12).
Art. 2 Dipartimento
1Il Dipartimento della sanità e della socialità è il Dipartimento competente
all’applicazione della LASP e delle relative disposizioni esecutive. A tale scopo si avvale
dell’OSC.2
2Ha tutte le competenze che non siano espressamente attribuite ad altre autorità e segnatamente:
a) vigila sull’organizzazione ed il funzionamento delle UTR riservate le competenze della
Commissione giuridica;
b) esamina il progetto di pianificazione degli interventi sociopsichiatrici elaborati dal CPSC e lo
sottopone con il proprio avviso al Consiglio di Stato;
c) esamina il resoconto annuale della Commissione giuridica ed esprime avviso sulle proposte
di interventi strutturali in esso contenute;
d) negozia e sottoscrive la convenzione di collaborazione con l’Ente previsto dall’art. 43 LASP e
ne adotta il tariffario;
e) stabilisce le rette delle UTR, gli onorari e le tariffe per le prestazioni fornite presso l’OSC.
Art. 3 Consiglio psicosociale cantonale (CPSC)
1Il CPSC svolge funzioni consultive verso il Consiglio di Stato ed il Dipartimento su tutte
le questioni specialistiche concernenti la sociopsichiatria.
2Assolve le competenze previste dall’art. 11 LASP.
3Stabilisce autonomamente le proprie modalità di funzionamento e la procedura, adeguandole
all’importanza dei temi in discussione. Il mandato dei membri del CPSC ha durata quadriennale,
rinnovabile.
4Decisioni di principio, attinenti ai diritti dei pazienti, devono essere adottate in occasione di una
seduta collegiale con la partecipazione della maggioranza dei membri.
1 Lett. modificata dal R 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 671.
2 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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Art. 4 Presidente del CPSC
1Il Presidente convoca e dirige le sedute, propone l’ordine del giorno, definendone le
priorità e cura la tenuta dei verbali.
2Determina, in funzione delle specificità dei temi sottoposti al CPSC, quali debbano essere
demandati al plenum o seguire altre procedure e ne verifica l’esito.
3Vigila sull’attuazione delle competenze sanitarie del CPSC, rispettando l’autonomia dei Direttori
di Settore e dei loro delegatari.
Art. 5 Rappresentante dei Servizi minorenni
Il rappresentante dei servizi per minorenni nel CPSC è designato dal Consiglio di Stato
fra i responsabili delle UTR pubbliche per minorenni.
Art. 6 Rappresentanti degli operatori sociali
1Il rappresentante degli operatori sociali dell’OSC è eletto fra tutti i suoi dipendenti ad
esclusione dei membri di diritto.
2L’elezione avviene per corrispondenza, a maggioranza semplice, secondo le direttive e sotto la
responsabilità del Dipartimento.
Il segreto del voto è assicurato.
3Il Dipartimento propone al Consiglio di Stato la nomina del rappresentante degli operatori della
psichiatria privata, sentiti gli enti e le associazioni professionali interessate.
Art. 7 Commissione giuridica
1La Commissione giuridica assolve le competenze previste dall’art. 14 LASP.
2Nel caso in cui venga occasionalmente a conoscenza di situazioni generali suscettibili di ledere le
libertà individuali degli utenti esplica gli accertamenti preliminari necessari e se del caso denuncia
tali risultanze al Dipartimento.
3Stabilisce autonomamente mediante apposito regolamento le proprie modalità di funzionamento
interno.
Ente di assistenza e rappresentanza degli
Art. 8 utenti sociopsichiatrici
1La Fondazione Svizzera Pro Mente Sana (PMS) è l’Ente incaricato della vigilanza
sull’organizzazione e sulla gestione dei servizi della sociopsichiatria pubblici o privati nonché della
consulenza individuale agli utenti e della loro rappresentanza.
2La convenzione fra lo Stato e PMS fissa le modalità della collaborazione, ritenuto che:
a) PMS designa autonomamente la persona incaricata con il suo supplente, ne fissa il
mansionario e assume la responsabilità del suo operato;
b) lo Stato assicura il finanziamento di tale attività con un importo annuo forfettario;
c) PMS percepisce onorari per le sue prestazioni in base ad un tariffario che tiene conto delle
condizioni finanziarie degli utenti.
Capitolo II
Pianificazione sociopsichiatrica
Art. 9 Contenuto
La pianificazione sociopsichiatrica comprende:
a) la descrizione motivata dei criteri di qualità e organizzativi adottati o da adottare;
b) la determinazione delle eventuali differenze fra gli obiettivi delle pianificazioni precedenti e le
realizzazioni conseguite e l’individualizzazione delle relative cause;
c) la valutazione dell’efficacia degli interventi effettuati nell’ambito delle pianificazioni precedenti
e delle singole UTR;
d) la quantificazione dei bisogni attuali di prestazioni sociopsichiatriche in rapporto all’evoluzione
prevista della popolazione;
e) gli investimenti previsti nel quadriennio, in campo sociopsichiatrico;
f) la previsione dei costi di gestione e di investimento tenendo conto dell’evoluzione finanziaria;
g) le indicazioni sull’opportunità di riconoscimento e sussidiamento di UTR private.
Art. 10 Risorse private
La pianificazione sociopsichiatrica considera tutte le risorse esistenti nel cantone in
campo sociopsichiatrico e segnatamente le strutture ed i servizi pubblici e privati a cui è stata
riconosciuta la qualifica di UTR.
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La pianificazione tiene altresì conto delle risorse e delle potenzialità costituite da strutture ed
iniziative private a cui non viene riconosciuta la qualifica di UTR secondo la LASP ma con le quali
appare opportuno promuovere una collaborazione.
Art. 11 Coordinamento con altre pianificazioni
1La pianificazione sociopsichiatrica è coordinata alla pianificazione sanitaria cantonale
approvata dal Consiglio di Stato in base alla LAMAL, di cui è parte integrante.
2Nell’allestimento delle proposte di pianificazione sociopsichiatrica da sottoporre al Dipartimento, il
CPSC tiene conto delle esigenze pianificatorie federali e cantonali.
Capitolo III
L’organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
Art. 12 Il Direttore dell’OSC
1L’OSC è diretta e rappresentata dal suo Direttore.
2Riservate le competenze dei servizi centrali dello Stato, egli ha la responsabilità della sua
gestione finanziaria e amministrativa, ad esclusione degli aspetti di rilevanza sanitaria.
3Egli è competente per la gestione autonoma del personale dell’OSC. Può segnatamente:
a) infliggere l’ammonimento o la multa sino a fr. 100.--, quali sanzioni disciplinari ai sensi dell’art.
34 cpv. 2 LORD;
b) autorizzare la trasmissione d’informazioni e di documenti e la deposizione in giudizio come
parte, teste o perito, da parte di dipendenti dell’OSC, ai sensi degli art. 29 e 30 LORD;
c) stabilire i criteri delle remunerazioni degli utenti delle UTR stazionarie che svolgono attività
lavorative.
Art. 13 Il Consiglio di Direzione dell’OSC
1Il Direttore dell’OSC è coadiuvato nelle sue funzioni da un Consiglio di Direzione
composto dai funzionari dirigenti, definiti dal regolamento concernente le funzioni e la
classificazione dei dipendenti dello Stato.
2Il Consiglio di Direzione svolge funzioni consultive ed è convocato regolarmente dal Direttore.
Art. 14 La Direzione di Settore
1Il Settore è affidato alla responsabilità di un Direttore, medico specialista FMH in
psichiatria e psicoterapia o persona con titoli di studio equivalenti.
2Il Direttore rappresenta il Settore nel CPSC.
3Egli assicura lo svolgimento delle attività terapeutiche e amministrative del Settore. E’ in
particolare responsabile:
a) dell’attuazione delle direttive mediche e organizzative proposte dal CPSC;
b) del coordinamento, del funzionamento organico e della continuità delle cure in tutte le UTR
(stazionarie semi-stazionarie ed ambulatoriali) riconosciute e inserite nell’organizzazione
settoriale;
c) dell’impiego e della distribuzione del personale terapeutico dipendente dal Settore presso il
quale presta la sua attività, riservate le competenze del Direttore delle cure;
d) della composizione delle équipes e dell’impiego degli operatori delle UTR in tutte le attività
terapeutiche e riabilitative, riservate le competenze del Direttore delle cure;
e) dell’ammissione e dimissione degli utenti, riservate le competenze delle autorità tutorie e della
magistratura;
f) dell’attuazione del piano terapeutico elaborato secondo l’art. 29 cpv. 1 LASP;
g) del buon funzionamento del Settore secondo principi di efficacia terapeutica e di economicità.
Clinica psichiatrica cantonale (CPC)
Art. 15 Conduzione medica
1La CPC è il luogo specialistico di cura intensa e stazionaria dell’OSC, con sede in
Mendrisio.
2Ai suoi utenti sono garantite la continuità della terapia e di interventi riabilitativi atti ad evitare
l’assuefazione alla vita stazionaria dell’istituto.
3Il responsabile della conduzione medica della Clinica esercita la delega proveniente dai Direttori
di Settore secondo l’art. 10 LASP in conformità al principio della continuità delle cure e in
esecuzione dei piani terapeutici stabiliti nel Settore.
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Egli assicura la presa a carico generale del paziente e la gestione sanitaria e organizzativa della
clinica, coordina i medici e gli psicologi, riservate le competenze del Direttore OSC e del Direttore
delle cure.
Art. 16 Deleghe di competenza
1La funzione di responsabile di una UTR viene attribuita dal Consiglio di Stato con l’atto
di assunzione.
2Il Direttore di Settore delega al responsabile dell’UTR l’attuazione dei piani terapeutici; le modalità
ed i limiti sono definiti in uno specifico mansionario.
3I Direttori di Settore, rispettivamente il responsabile della conduzione medica della CPC sono
competenti per decidere il rilascio di utenti collocati coattivamente nella clinica ai sensi degli art. 20
lett. b) e c), 22 e 23 LASP. Essi possono delegare questa competenza ai medici capi-servizio loro
subordinati. La delega di competenza deve essere comunicata ai pazienti interessati e menzionata
nella loro cartella clinica.
Art. 17 Servizi per minorenni
1I Servizi per minorenni sono costituiti dalle UTR minorenni (ambulatori, ospedali di
giorno e di notte, foyer ecc.) integrate nell’organizzazione settoriale.
2Dipendono dal Direttore del Settore; è tuttavia garantita l’autonomia decisionale del medico
responsabile dei servizi minorenni per ogni problema tecnico-professionale specifico di tale
servizio.
3Il medico responsabile dei servizi per minorenni lo è anche per la gestione del Centro
psicoeducativo aggregato.
Art. 18 Equipes
1Le persone che operano all’interno di una UTR collaborano fra loro formando una
équipe.
2Il loro lavoro è coordinato da un responsabile che, nelle UTR aventi carattere clinico, deve avere
una formazione medica e che assume la responsabilità della decisione e dell’esecuzione del piano
terapeutico.
Art. 19 Operatori non medici
1Gli operatori non medici esplicano la loro attività nell’ambito e in esecuzione del piano
terapeutico.
2Gli psicologi, gli assistenti sociali e gli educatori operano sotto la Direzione medica.
Art. 20 Direttore delle cure
Gli infermieri e gli animatori sono coordinati dal Direttore delle cure, il quale ne assicura
la formazione, la supervisione, l’ossequio delle prescrizioni di servizio, la disponibilità ai fini
dell’esecuzione del piano terapeutico nel rispetto delle singole autonomie professionali.
Art. 21 Centro di documentazione e ricerca
1Il Centro di documentazione e ricerca dipende dal Direttore OSC. In collaborazione
con i rispettivi responsabili, promuove la verifica della qualità delle prestazioni e dell’efficacia delle
UTR ed effettua le ricerche decise dal CPSC, finalizzate in particolare alle esigenze di
elaborazione della pianificazione.
2Collabora all’attività di ricerca clinica svolta dai servizi dell’OSC e in particolare assiste questi
ultimi nell’allestimento delle pratiche per l’ottenimento dei sussidi e delle autorizzazioni da parte
delle autorità competenti.
3Promuove e coordina, in collaborazione con altri servizi dell’OSC o con scuole esterne, la
formazione permanente e i corsi di qualificazione professionale destinati al personale.
Capitolo IV
Le unità terapeutiche riabilitative (UTR)
Art. 22 Definizione
1Sono UTR le strutture ed i servizi pubblici o privati (se riconosciuti ai sensi del
presente regolamento) deputati alla terapia e alla riabilitazione degli utenti secondo il loro piano
terapeutico.
2Le UTR pubbliche fanno parte dell’organizzazione settoriale.
3Esse sono, segnatamente:
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a) i servizi ambulatoriali;
b) i consultori (fatta eccezione per quelli matrimoniali-familiari);
c) i gruppi di pronto intervento;
d) i centri diurni e notturni;
e) i foyers;
f) gli appartamenti protetti;
g) i reparti psichiatrici istituiti in strutture specializzate o in altre strutture pubbliche quali gli
ospedali generali e le strutture carcerarie, se riconosciute nella pianificazione
sociopsichiatrica.
Art. 23 Istituzione
1L’istituzione di una UTR pubblica o privata è subordinata all’accertamento di bisogni
effettivi, preventivamente definiti ed individuati territorialmente nella pianificazione
sociopsichiatrica.
2L’atto di istituzione prevede le modalità suscettibili di garantire e valutare costantemente la qualità
delle cure ed il funzionamento efficiente dell’organizzazione.
3A tale fine il CPSC ha il compito di assicurare la loro valutazione.
UTR private:
Art. 24 a) riconoscimento
Il riconoscimento di una UTR privata può avvenire alle condizioni che essa:
a) permetta l’assolvimento di compiti espressamente previsti nella pianificazione
sociopsichiatrica;
b) garantisca efficacia ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni;
c) possegga di regola lo statuto di fondazione o associazione senza scopo di lucro;
d) abbia costi compatibili con le esigenze finanziarie degli enti preposti al finanziamento.
Art. 25 b) istanza
1Le relative istanze di riconoscimento devono essere presentate al CPSC che le
trasmette, tramite il Direttore OSC, al Dipartimento unitamente al proprio preavviso.
2Le istanze devono indicare dettagliatamente il tipo di prestazione offerta, l’utenza a cui è diretta
ed in quale modo essa risponda ad un suo bisogno effettivo.
Art. 26 c) sussidiamento
1Alle UTR private riconosciute possono essere concessi sussidi per il finanziamento del
fabbisogno dei costi di gestione e di investimento necessari per l’esecuzione dei compiti e delle
funzioni attribuite.
2Il sussidio è di regola determinato in funzione dell’interesse generale rappresentato dall’attività
dell’UTR nel quadro della pianificazione sociopsichiatrica.
3Le condizioni per l’esecuzione dei compiti attribuiti alle UTR private, gli obiettivi ed i sussidi sono
fissati in apposite convenzioni. I sussidi possono assumere la forma di un contributo globale
basato su un mandato di prestazione.
Capitolo V
Diritti degli utenti e collocamenti
Art. 27 Trattamenti ambulatoriali coattivi
1I trattamenti ambulatoriali coattivi possono essere decisi dalle persone e dai
responsabili delle UTR competenti per la conferma e la proroga dei collocamenti coattivi (art. 20
cpv 2 LASP). Non è ammessa la procedura d’urgenza.
2Il paziente deve essere informato per iscritto delle motivazioni indicate nel piano terapeutico e del
suo diritto d’interporre ricorso alla Commissione giuridica.
3In caso di inosservanza dell’obbligo di trattamento ambulatoriale, il paziente può essere collocato
coattivamente fatta salva la possibilità di ricorso (art. 19 e segg. LASP). Rimangono riservati gli
art. 32 e 35 LASP; è applicabile per analogia l’art. 36 LASP.
Art. 28 Formulario per collocamenti coattivi
Il Direttore dell’OSC, in collaborazione con i Direttori dei Settori e con l’Ordine dei
medici del Cantone Ticino, predispone, e mette a disposizione dei medici abilitati a decidere i
collocamenti coattivi urgenti secondo l’art. 22 LASP, un apposito formulario conforme alle
esigenze legali, che deve essere obbligatoriamente compilato in tutte le sue rubriche.
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Art. 29 Detenuti e contenzione fisica
1In caso di collocamento secondo l’articolo 20 cpv. 1, lettera a) LASP, il magistrato che
lo ha ordinato è competente per decidere eventuali misure di sicurezza e di contenzione fisica.
2E’ riservato il diritto di ricorso contro tali misure a norma della legislazione penale.
3La sorveglianza per motivi di sicurezza è assicurata dalla Polizia cantonale.
Art. 30 Cartella clinica
1Il Direttore OSC, d’intesa con i Direttori dei Settori, predispone un modello di cartella
clinica OSC unitaria e standardizzata, con rubriche fisse, idonea ad essere utilizzata in tutte le
UTR. Possono essere utilizzati sistemi elettronici di conservazione e di gestione di dati.
2Il medico responsabile della UTR deve menzionare nella cartella clinica eventuali restrizioni delle
libertà individuali a cui è stato soggetto il paziente ed indicarne i motivi e la durata.
3L’allestimento, la gestione e la conservazione degli archivi della documentazione clinica sono
rigorosamente sottoposte ai requisiti di sicurezza e di protezione dei dati, previsti dall’articolo 39
LASP e dalle norme della pertinente legislazione.
4L’utente di una UTR deve essere informato, dopo le dimissioni o la conclusione di una terapia,
del suo diritto di chiedere al CPSC la distruzione della documentazione clinica e dei dati che lo
riguardano in conformità dell’art. 39 cpv. 3 LASP. Di regola vengono distrutti i dati che permettono
il riconoscimento della persona.3
Art. 31 Terapie intense e rischiose
Sono terapie intense e rischiose quelle terapie che non sono incluse nell’elenco redatto
dalla Società svizzera di psichiatria e psicoterapia e della Società svizzera di psichiatria e
psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza oppure che sono incluse in tali elenchi ma vengono
applicate secondo parametri diversi da quelli indicati nelle citate disposizioni.
Art. 32 Ricerca scientifica
1Le domande di autorizzazione relative ai progetti di ricerca clinica su persone scelte in
funzione di una loro patologia psichiatrica devono essere presentate al comitato etico previsto
dalla legge sanitaria, il quale decide dopo aver accolto il parere motivato dal CPSC.
2Le ricerche su pazienti psichiatrici incapaci di discernimento possono essere autorizzate
solamente se suscettibili di migliorarne lo stato di salute o la qualità di vita.
3È riservata l’autorizzazione della Commissione peritale federale per il segreto medico secondo
l’art. 321 bis CPS.
Art. 33 Informazione agli utenti
1Al momento dell’ammissione in una UTR, con l’informazione prevista dall’art. 48
LASP, deve essere consegnata all’utente una adeguata documentazione concernente le funzioni
di PMS e le modalità per beneficiare delle sue prestazioni.
2In caso di collocamento o di trattamento ambulatoriale coattivi, le persone interessate devono
essere informate e messe in condizione di poter concretamente esercitare il diritto di ricorso. La
cartella clinica deve menzionare la data e il contenuto del colloquio ed indicare il nominativo
dell’operatore che ha dato le informazioni.
3Nel caso di durevole incapacità di discernimento l’informazione è data al rappresentante legale o
ai famigliari. Se vi è necessità di provvedimenti formali, il responsabile dell’UTR notifica il caso alla
Delegazione tutoria competente.
Capitolo VI
Norme transitorie e finali
Art. 34 Abrogazione
Il regolamento d’applicazione della LASP del 26 gennaio 1983, del 19 dicembre 1984,
è abrogato.
Art. 35 Entrata in vigore
Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° maggio 2000.
3 Cpv. modificato dal R 17.9.2008; in vigore dal 1.10.2008 - BU 2008, 556.
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Pubblicato nel BU 2000, 130.