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13 provisions
Art. 1 Dipartimento competente
1Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento) applica la legge
federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (in seguito: LAV) e la legge cantonale di applicazione
e complemento (in seguito LACLAV).
2Il Dipartimento è in particolare competente a:
a) decidere il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi ai sensi dell’art.
16 LAV;
b) decidere sulle richieste d’indennizzo e riparazione morale presentate ai sensi dell’art. 5
LACLAV;
c) stabilire l’acconto ai sensi dell’art. 21 LAV e deciderne il rimborso ai sensi dell’art. 7 OAVI;
d) emanare le direttive relative all’entità delle prestazioni riconosciute di aiuto immediato, di aiuto
a più lungo termine e di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi.
Art. 2 Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime (Commissione)
1La Commissione di coordinamento per l’aiuto alle vittime svolge i seguenti compiti:
a) valuta l’efficacia e la pertinenza delle misure di aiuto alle vittime;
b) preavvisa le proposte di modifiche legislative, il piano d’intervento sulle tematiche emergenti
inerenti all’aiuto alle vittime nonché le istanze di sussidio ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
c) propone misure e progetti di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui
problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti.
2La Commissione è nominata dal Consiglio di Stato che ne designa il Presidente e il Vicepresidente.
3Per quanto non disciplinato diversamente dal presente regolamento valgono le norme del
regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di
nomina del Consiglio di Stato del 6.5.2008.
Art. 3 Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP)
1L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) assicura le prestazioni di consulenza, di
aiuto immediato e di aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e segg. LAV ad eccezione delle
decisioni di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine ai sensi dell’art. 16 LAV. L’UAP e
per esso il suo Delegato, si avvale al suo interno del servizio per l’aiuto alle vittime di reati.
2L’UAP può avvalersi di terzi per l’erogazione delle prestazioni di cui agli art. 12 e segg. LAV.
3In particolare l’UAP:
a) decide sulle richieste di sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione
e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti ai sensi dell’art. 5a LACLAV;
b) stipula gli accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 4 LACLAV con gli enti o i consulenti privati
che assicurano le prestazioni di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. a ed e LACLAV.4
1 Titolo modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
2 Ingresso modificato dal R 21.12.2010; in vigore dal 24.12.2010 - BU 2011, 343.
3 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
4 Lett. modificata dal R 15.10.2025; in vigore dal 1.3.2026 - BU 2025, 206.
312.410
Art. 4 Delegato per l’aiuto alle vittime di reati
1Il Delegato per l’aiuto alle vittime di reati (Delegato):
a) coordina l’insieme delle prestazioni della LAV e della LACLAV, in particolare quelle previste
all’art. 1 cpv. 2, art. 3 cpv. 2, 3, art. 5, 6 e 7 del presente regolamento;
b) assicura la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine ai sensi degli art. 12 e
13 LAV;
c) decide sulle richieste concernenti l’aiuto immediato;
d) organizza la formazione continua degli operatori preposti alla consulenza;
e) in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio
ai sensi dell’art. 8 LAV;
f) promuove direttamente o in collaborazione con enti pubblici o privati, attività di
sensibilizzazione, di prevenzione, d’informazione e di formazione sui problemi legati alla
violenza e ai maltrattamenti;
g) assicura contatti regolari con le autorità federali e cantonali e gli altri enti pubblici e privati che
si occupano delle vittime;
h) assume la funzione di segretario della Commissione.
2Il Delegato adempie i propri compiti legali in modo autonomo; soggiace alla vigilanza del
Dipartimento della sanità e della socialità ed è attribuito amministrativamente all’Ufficio delle famiglie
e dei minorenni.
Art. 5 Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC)
L’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale assicura direttamente le prestazioni
medico-psicologiche di consulenza, aiuto immediato e aiuto a più lungo termine ai sensi degli art.
12 e segg. LAV.
Art. 6 Istituto delle assicurazioni sociali (IAS)
L’Istituto delle assicurazioni sociali stabilisce il reddito determinante ai sensi dell’art. 6
LAV per il calcolo del contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi e per
l’indennizzo.
Art. 7 Ufficio rette, anticipi e incassi (URAI)
1L’Ufficio rette, anticipi e incassi esercita il diritto di regresso contro terzi fino a
concorrenza dell’importo versato ai sensi dell’art. 7 LAV; esso può rinunciare alle pretese dello Stato
nei confronti dell’autore del reato in applicazione dell’art. 7 cpv. 3 LAV.
2L’URAI promuove l’incasso e la procedura esecutiva relativa al rimborso dell’acconto.
3L’URAI rappresenta lo Stato nelle relative cause giudiziarie.
Capitolo secondo
Procedure
Art. 8 Aiuto a più lungo termine fornito da terzi, indennizzo e torto morale
1Le istanze motivate concernenti il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine
fornito da terzi, l’indennizzo e/o la riparazione morale devono essere inoltrate al Dipartimento e
contenere tutte le informazioni necessarie per determinare le pretese.
2Il Dipartimento stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la documentazione
necessaria.
3Le spese di avvocato sono riconosciute secondo la tariffa sull’assistenza giudiziaria.
Sussidio per le attività di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione
Art. 9
1L’istanza di sussidio va inoltrata all’UAP e deve contenere:
a) statuto, composizione degli organi e presentazione dell’ente promotore;
b) descrizione del progetto;
c) indicazione degli obiettivi;
d) eventuali collaborazioni con terzi;
e) mezzi e metodi necessari per raggiungere gli obiettivi;
f) eventuale quantificazione delle prestazioni;
g) preventivo di spesa e piano di finanziamento del progetto;
h) modalità di valutazione dell’esito.
5 Art. modificato dal R 1.3.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 41.
6 Art. modificato dal R 8.10.2013; in vigore dal 15.10.2013 - BU 2013, 409.
312.410
2L’UAP determina le modalità di presentazione dell’istanza e la documentazione necessaria.
Sostegno immediato dei congiunti ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV di persone decedute a causa di
Art. 10 morte violenta
1L’ente che, previo consenso delle persone interessate, assicura il sostegno immediato
ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. e LACLAV comunica al Delegato entro 24 ore e al termine
dell’intervento le informazioni necessarie riferite alla persona deceduta e ai destinatari del sostegno
immediato per l’adempimento dei suoi compiti legali, in particolare:
a) l’identità e l’indirizzo delle persone ai sensi dell’art. 1 cpv. 2 LAV per l’aiuto immediato, se queste
ultime vi acconsentono;
b) i casi oggetto di sostegno immediato, comprensivi segnatamente delle seguenti indicazioni:
- anno di nascita, sesso, luogo di domicilio e nazionalità della persona deceduta e dei destinatari
del sostegno immediato;
- presunta causa del decesso;
- data, luogo, durata e tipo d’intervento;
- ente segnalante;
- operatore di riferimento dell’ente che assicura il sostegno;
2L’intervento di sostegno immediato è assicurato per un massimo di 20 ore.
3Se necessario per l’adempimento dei suoi compiti, il Delegato può esigere dagli enti che assicurano
il sostegno l’accesso alla documentazione relativa a singoli interventi.
Capitolo terzo
Disposizioni transitorie e finali
Art. 11 Norma transitoria
Le domande pendenti di contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da
terzi sono rette dal diritto cantonale previgente.
Art. 12 Norma abrogativa
Il regolamento di esecuzione della legge di applicazione e complemento della legge
federale concernente l’aiuto alle vittime di reati del 26 giugno 1996 è abrogato.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 2010, 558.
7 Entrata in vigore: 24 dicembre 2010 - BU 2010, 558.