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6 provisions
Art. 1
Le attribuzioni e le competenze del Consiglio di Stato sono determinate dalla
Costituzione e dalle leggi.
Art. 1a2 I Consiglieri di Stato non possono rivestire altra carica pubblica comunale, cantonale e
federale.
Art. 1b3 1I Consiglieri di Stato non possono esercitare nessuna professione, commercio,
industria, anche solo a titolo accessorio od occasionale o sotto la veste del mandato, o commetterne
l’esercizio a terze persone, dare il proprio nome o avere partecipazioni o retribuzioni da terzi che li
esercitano.
2Essi non possono neppure occupare il posto di direttore, di gerente, di amministratore, di membro
dell’ufficio di vigilanza o di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono scopo di
lucro, né dar loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.
Art. 1c4 1Non possono trovarsi contemporaneamente nel Consiglio di Stato l’ascendente e il
discendente, il marito e la moglie, due persone che vivono in unione domestica registrata o
convivono di fatto, i fratelli, lo zio e i nipoti consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani e il
marito e il fratello di una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti
gradi di parentela per le donne.
2Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello ed una sorella.
3Le disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche al Cancelliere dello Stato.
Art. 1d5 Nel caso di incompatibilità si applica la legge sull’esercizio dei diritti politici del 19
novembre 2018.
Art. 1e6 Il Consiglio di Stato, in casi eccezionali e solo se l’interesse generale lo esige, può
autorizzare un proprio membro - in quanto ciò non ne aggravi in modo eccessivo l’onere degli
impegni - a far parte della direzione o dell’amministrazione di istituti o di aziende a carattere
parastatale, misto o privato, se il Cantone possiede una parte del capitale sociale o un diritto di
partecipazione agli utili.
Art. 1f7 1Il Consigliere di Stato al beneficio dell’autorizzazione di cui all’articolo 1e deve riversare
alla cassa cantonale l’indennità fissa o i tantièmes che egli percepisce come membro del consiglio
di amministrazione o della direzione degli istituti o delle aziende sopraccitate.
2Vanno invece a suo profitto le indennità di trasferta e i gettoni di presenza.
3Il Consigliere di Stato che cessa nelle sue funzioni deve mettere a disposizione del Consiglio di
Stato i mandati che ha ricevuto in virtù dell’articolo 1e.
Art. 2
1Il Consiglio di Stato fissa il numero dei Dipartimenti e può riunirli o variarli mediante
decreto esecutivo da pubblicarsi sul Bollettino delle leggi e sul Foglio ufficiale.
2Il Consiglio di Stato può stipulare mandati di prestazione con le unità amministrative autonome.8
1 Titolo modificato dal DL 14.3.1979; in vigore dal 27.4.1979 - BU 1979, 96.
2 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
3 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
4 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
5 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
6 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
7 Art. introdotto dalla L 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
8 Cpv. introdotto dalla L 11.10.2005; in vigore dal 4.4.2006 - BU 2006, 133.
172.100
Art. 3
Il Consiglio di Stato emana il regolamento per le sue sedute per la ripartizione del lavoro
tra i suoi diversi Dipartimenti e per la sua Cancelleria.
Art. 4
1Il Consiglio di Stato, mediante regolamento, designa le competenze decisionali delegate
ai Dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato e alle unità amministrative subordinate; esso può altresì
subdelegare alle unità amministrative subordinate le competenze attribuite direttamente dalla legge
ai Dipartimenti.
2Restano esclusi i casi nei quali la Costituzione o il diritto federale riservano espressamente la
competenza decisionale del Consiglio di Stato.
3Il Consiglio di Stato può prevedere la facoltà di reclamo contro le decisioni dei Dipartimenti, della
Cancelleria e delle istanze subordinate. La relativa procedura è disciplinata dal regolamento.
4…10
Art. 4bis11 Quando siano proposte a differenti Dipartimenti più istanze aventi il medesimo
fondamento di fatto, il Consiglio di Stato, d’ufficio, su istanza di parte o di un Dipartimento, può
assegnare l’istruzione a un solo Dipartimento o sospendere l’istruzione di una o più istanze in attesa
della istruzione o della decisione delle altre.
Art. 4ter12 Il Consiglio di Stato o i Dipartimenti da esso delegati, possono partecipare alle
Conferenze intercantonali oppure ad analoghi enti e contribuire al loro finanziamento.
Art. 4quater13 1Il membro del Consiglio di Stato è tenuto a denunciare alle autorità di
perseguimento penale o al Consiglio di Stato i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constata o
gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2Nel caso di segnalazione al Consiglio di Stato, l’obbligo di denuncia incombe ad esso.
3Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
Art. 5
Coll’entrata in vigore del regolamento del Consiglio di Stato, da emanarsi a norma
dell’art. 1 del presente decreto, resta abrogata la legge 22 marzo 1855.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore14 dopo trascorso il termine per l’esercizio del diritto di
referendum e con la sua pubblicazione nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.
Pubblicata nel BU 1928, 227.
9 Art. modificato dal L 8.11.1993; in vigore dal 1.1.1994 - BU 1993, 460; precedente modifica: BU 1979,
96.
10 Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
11 Art. introdotto dal DL 19.4.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 209.
12 Art. introdotto dalla L 20.4.2009; in vigore dal 1.7.2009 - BU 2009, 273.
13 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 50; precedente modifica: BU 2010,
252.
14 Entrata in vigore: 27 novembre 1928 - BU 1928, 227.