Propose a change

Legge sulla protezione civile

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 28 Materiale unificato 21

Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard. Sistemi d’allarme Art. 28a23 1I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone. 2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.24 3Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme. 17 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 18 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 19 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 20 Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 21 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 22 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 23 Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 24 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. 5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme.26 6I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua. Capitolo VII Edilizia di protezione civile I. Rifugi

Your change, as a redline

Art. 28 Materiale unificato 21

Il Dipartimento, sentite le Regioni, stabilisce il materiale minimo d’intervento di base destinato all’equipaggiamento delle organizzazioni di protezione civile e dei rispettivi militi, definendone il relativo standard. Sistemi d’allarme Art. 28a23 1I sistemi per allarmare la popolazione forniti dalla Confederazione sono di proprietà del Cantone. 2Il Dipartimento, in collaborazione con le Regioni, si occupa della gestione dei sistemi d’allarme, curandone la prontezza d’impiego.24 3Il Cantone stipula un’assicurazione responsabilità civile per eventuali danni causati dalle infrastrutture d’allarme. 17 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 18 Art. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 19 Art. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 20 Titolo modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 21 Nota marginale modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 22 Art. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 23 Art. introdotto dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 24 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 4I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi d’allarme, non coperti dal finanziamento della Confederazione, vengono suddivisi in forma equa tra le Regioni e i gestori idrici. 5I Comuni in tempo di pace garantiscono l’attivazione delle sirene fisse nel caso in cui non possa essere eseguita tramite telecomando. Le Regioni pianificano le procedure d’allarme.26 6I gestori di impianti d’accumulazione garantiscono in tempo di pace l’attivazione delle sirene in caso d’allarme acqua. Capitolo VII Edilizia di protezione civile I. Rifugi

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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