Propose a change

Legge sulla protezione civile

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo

1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente.39 31 Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 1I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini. 2Essi vengono gestiti come segue: a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento; b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale; c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: – prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati; – secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 4. 32 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 33 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 34 Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 35 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 36 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 37 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 38 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 2In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

Your change, as a redline

Art. 39 a) Manutenzione e utilizzo

1Ai proprietari e locatari delle costruzioni di protezione civile incombe l’obbligo di mantenerle in efficienza a proprie spese e di utilizzarle conformemente alla loro destinazione. Eventuali deroghe relative all’utilizzo soggiacciono all’autorizzazione del Dipartimento competente.39 31 Norma transitoria introdotta dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 1I contributi sostitutivi incassati dai Comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riversati alle Regioni. Il Dipartimento ne stabilisce la modalità ed i termini. 2Essi vengono gestiti come segue: a) sono registrati per singolo Comune. Gli interessi spettano alle Regioni e il loro impiego deve essere autorizzato dal Dipartimento; b) nei Comuni che non dispongono di posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi sono destinati alla realizzazione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati presenti sul territorio comunale; c) nei Comuni con posti protetti a sufficienza, i contributi sostitutivi possono essere utilizzati come segue: – prioritariamente (al minimo 50%) per la realizzazione di rifugi in altri Comuni della Regione, nonché all’equipaggiamento, all’esercizio, alla manutenzione e al rinnovamento dei rifugi pubblici, come pure per il rinnovamento dei rifugi privati; – secondariamente (al massimo 50%) per altri scopi di protezione civile ai sensi dell’articolo 36 capoverso 4. 32 Cpv. modificato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 33 Lett. modificata dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14; precedente modifica: BU 2013, 507. 34 Cpv. abrogato dalla L 14.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 507. 35 Cpv. abrogato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 36 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 37 Cpv. introdotto dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 38 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 39 Cpv. modificato dalla L 8.11.2021; in vigore dal 1.1.2022 - BU 2022, 14. 2In ogni Regione devono essere disponibili impianti e rifugi pubblici in stato di prontezza elevato e dotati del necessario equipaggiamento e delle infrastrutture per assicurare il loro tempestivo utilizzo in caso di necessità a favore della popolazione. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it