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Regolamento concernente la legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle unità amministrative autonome

Ticino · 176.110 · regulation

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Contents: 19 provisions
  1. Art. 1 Principio
  2. Art. 2 Commissione tecnica
  3. Art. 3 Investimenti
  4. Art. 4 Personale
  5. Art. 5 Budget globale
  6. Art. 6 Riporto del credito sull’anno successivo e sorpasso
  7. Art. 7 a) nozioni
  8. Art. 8 b) utilizzazione
  9. Art. 9 Conto prestazioni
  10. Art. 10 Gestione finanziaria
  11. Art. 11 Gestione UAA
  12. Art. 12 Contabilità analitica
  13. Art. 13 Revisione
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Revoca statuto UAA
  16. Art. 16 Valutazione UAA
  17. Art. 17 Disposizioni sulla contabilità
  18. Art. 18 Abrogazione
  19. Art. 19 Entrata in vigore

19 provisions

Art. 1 Principio

Per le Unità amministrative autonome (UAA) valgono le disposizioni sulla contabilità sul controllo e sulla gestione finanziaria definite dalla legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) con le deroghe previste all’art. 3 della legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome del 12 ottobre 2015 (LUAA).

Art. 2 Commissione tecnica

1La Commissione tecnica è nominata dal Consiglio di Stato ed è composta da 7 membri: un responsabile e coordinatore, un responsabile della Sezione finanze e un rappresentante per ogni dipartimento. 2La Commissione tecnica ha il compito di valutare l’idoneità alla trasformazione dei servizi in UAA fornendo il proprio preavviso al Consiglio di Stato. 3Durante il periodo di prova delle UAA, la Commissione tecnica e il dipartimento interessato ne assicurano il monitoraggio. 4La Commissione tecnica, in collaborazione con la Sezione delle risorse umane, è tenuta ad allestire un reporting annuale all’indirizzo della Commissione della gestione e delle finanze, sottoponendolo per preavviso al Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto.

Art. 3 Investimenti

La procedura relativa alle spese d’investimento rimane la stessa valida per i servizi dell’amministrazione cantonale.

Art. 4 Personale

Le assunzioni a tempo determinato sono autorizzate dal dipartimento interessato, sentito il preavviso della Sezione delle risorse umane.

Art. 5 Budget globale

1Le spese considerate comprendono unicamente le uscite di conto economico legate allo svolgimento dell’attività delle UAA.1 2I ricavi considerati non comprendono le imposte e le tasse non prelevate in virtù del principio di causalità ma comprendono eventuali finanziamenti da terzi strettamente legati al volume della prestazione offerta.

Art. 6 Riporto del credito sull’anno successivo e sorpasso

1In deroga al principio della specialità temporale, i crediti del budget globale non utilizzati possono essere riportati all’anno successivo tramite il fondo di capitalizzazione. 2Sono esclusi di principio dal riporto gli addebiti e accrediti interni. 3Il riporto massimo annuale ammonta di regola al 10%. Se vi sono i motivi, il Dipartimento, sentita la Sezione delle finanze, può decidere di derogare al tasso del 10%. Il Consiglio di Stato in sede di preventivo può decidere una riduzione fino al massimo del 50% del riporto.2 4Il riporto avviene dopo negoziazione con il Dipartimento e con l’approvazione della Sezione delle finanze. 1 Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222. 2 Cpv. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222. 176.110 5Il riporto è di principio consentito se dovuto a fattori endogeni all’attività, all’utilizzo razionale delle risorse o a crediti inutilizzati che saranno sicuramente spesi in futuro. 6Il riporto non è consentito se dovuto in particolare a fattori esogeni all’attività, a una sovrastima delle spese o a una sottostima dei ricavi. 7In deroga al principio della specialità quantitativa è possibile utilizzare un credito superiore a quello concesso con il preventivo. Fondo di capitalizzazione

Art. 7 a) nozioni

1Il fondo di capitalizzazione è un conto di bilancio utilizzato in sede di chiusura dei conti per il riporto di eventuali crediti non spesi o per la copertura di eventuali sorpassi di credito. 2Le contabilizzazioni a fine anno avvengono addebitando o accreditando il fondo di capitalizzazione con contropartita un conto economico.

Art. 8 b) utilizzazione

Il fondo di capitalizzazione può essere utilizzato nel limite dei compiti definiti nel mandato di prestazione e di regola non è oggetto di misure di risanamento strutturali o puntuali.

Art. 9 Conto prestazioni

1In sede di preventivo, il conto prestazioni deve fornire almeno le seguenti informazioni: a) la presentazione delle entrate e delle uscite dell’anno precedente al preventivo; b) la presentazione delle entrate e delle uscite preventivate; c) la descrizione delle prestazioni fornite dall’UAA, il loro costo, il loro livello quantitativo e qualitativo; d) gli obiettivi qualitativi e quantitativi che s’intendono raggiungere e i relativi indicatori. 2In sede di consuntivo, il conto prestazioni deve fornire almeno le seguenti informazioni: a) la presentazione delle entrate e delle uscite dell’anno precedente; b) la presentazione delle entrate e delle uscite preventivate dell’anno del consuntivo; c) la presentazione delle entrate e delle uscite effettive dell’anno del consuntivo; d) la descrizione delle prestazioni fornite dall’UAA, il loro costo, il loro livello quantitativo e qualitativo; e) gli obiettivi raggiunti.

Art. 10 Gestione finanziaria

1I dipartimenti sono tenuti a fornire, in sede di preventivo e conformemente all’art. 35 cpv. 2 LGF, le proposte di tutte le voci di spesa e di ricavo delle UAA dopo aver effettuato una negoziazione preliminare con quest’ultime. 2I mandati di prestazione sono decisi sulla base dei preventivi presentati dal Consiglio di Stato al Gran Consiglio. Eventuali modifiche del preventivo sono oggetto di un aggiornamento del mandato di prestazione.

Art. 11 Gestione UAA

1I dipartimenti sono responsabili della negoziazione e del monitoraggio dei mandati di prestazione. 2Le UAA sono tenute ad allestire annualmente il Rapporto di attività entro il 28 febbraio di ogni anno e a trasmetterlo alla Commissione Tecnica per la redazione del reporting annuale all’indirizzo della Commissione della gestione e delle finanze.

Art. 12 Contabilità analitica

La contabilità analitica nelle UAA viene implementata coerentemente con il livello di attività e ai sensi dell’art. 21 LGF.

Art. 13 Revisione

Nei primi tre anni dopo la trasformazione, le UAA saranno sottoposte ad una revisione annuale, successivamente ad una revisione periodica in funzione dei criteri stabiliti nella pianificazione del Controllo cantonale delle finanze. Trasformazione in UAA 3 Art. modificato dal R 13.9.2022; in vigore dal 16.9.2022 - BU 2022, 222. 176.110

Art. 14

1La Commissione tecnica è incaricata di valutare l’idoneità alla trasformazione dei servizi in UAA. 2Il preavviso della Commissione tecnica inerente la trasformazione in UAA avviene sulla base di uno studio di fattibilità allestito da parte dei servizi e tenuto a valutare in particolare: a) le caratteristiche generali dell’unità amministrativa; b) le esigenze di sviluppo futuro dell’unità e i benefici potenziali legati alla gestione tramite mandato di prestazione e budget globale; c) l’impatto della trasformazione dell’unità in rapporto alla struttura del dipartimento competente.

Art. 15 Revoca statuto UAA

1Il Consiglio di Stato può procedere alla revoca dello statuto di UAA: a) se l’UAA viene meno ai requisiti che hanno permesso la trasformazione; b) su proposta dell’UAA qualora non si manifestano i benefici attesi o il mantenimento dello statuto risulta sproporzionato rispetto ai benefici conseguiti. 2Lo statuto di UAA è mantenuto fino a decisione contraria del Consiglio di Stato.

Art. 16 Valutazione UAA

1Il monitoraggio nel periodo di prova è assicurato dal Dipartimento e dalla Commissione tecnica. 2Il reporting annuale all’attenzione della Commissione della gestione e delle finanze viene redatto dalla Commissione tecnica, in collaborazione con la Sezione delle risorse umane, che lo sottopone per preavviso al Gruppo di coordinamento interdipartimentale ristretto.

Art. 17 Disposizioni sulla contabilità

1La gestione del piano contabile come pure gli spostamenti dei crediti di preventivo, in deroga ai principi della specialità qualitativa, quantitativa e temporale sono eseguiti centralmente dalla Sezione delle finanze su indicazione dell’UAA. 2I crediti trasferiti da altre unità amministrative non modificano il budget globale. I trasferimenti di credito dalle UAA ad altre unità amministrative non sono di principio ammessi; eventuali eccezioni possono essere concesse tramite singole decisioni del Consiglio di Stato.4 3Non sono ammesse fatturazioni interne tra UAA e servizi dell’amministrazione cantonale. 4La quantificazione di prestazioni interne, il cui scopo è esclusivamente la calcolazione del costo completo delle prestazioni, sono eseguite unicamente in contabilità analitica.

Art. 18 Abrogazione

Il regolamento sulla legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome del 28 novembre 2006 (RLUAA) è abrogato.

Art. 19 Entrata in vigore

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.5 Pubblicato nel BU 2016, 160. 4 Cpv. modificato dal R 15.5.2019; in vigore dal 17.5.2019 - BU 2019, 151. 5 Entrata in vigore: 18 marzo 2016 - BU 2016, 160.

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