Art. 8 Lingua del procedimento
La lingua del procedimento davanti alle autorità giudiziarie è l’italiano.
Art. 9-16 …13
Capitolo III
Norme comuni
Requisiti di eleggibilità
Art. 17 1Sono eleggibili a magistrato dell’ordine giudiziario i cittadini in possesso di un dottorato
in giurisprudenza o titolo equivalente o del certificato di capacità per l’esercizio dell’avvocatura; è
riservato il cpv. 2.
2Ogni cittadino attivo è eleggibile all’ufficio di giudice di pace e di supplente dello stesso.
Incompatibilità
a) per parentela
Art. 18 1Non possono far parte dello stesso tribunale o ufficio giudiziario l’ascendente e il
discendente, il marito e la moglie, i partner registrati, i conviventi, i fratelli, lo zio ed i nipoti
consanguinei, il suocero e il genero, i cugini germani ed il marito, il partner registrato, il fratello di
una stessa donna. Le stesse incompatibilità valgono pure per gli equivalenti gradi di parentela per
le donne.14
2Per cugini germani si intendono i figli di due fratelli, di due sorelle o di un fratello e una sorella.
3Queste disposizioni si applicano anche ai segretari in riguardo al magistrato o ai membri delle
autorità giudiziarie da cui dipendono.
b) per altre attività
Art. 19 1I magistrati a tempo pieno sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alla funzione a cui
sono preposti.
2Essi non possono:
a) esercitare l’avvocatura e il notariato;
b) assumere cariche federali o cantonali o impieghi con onorari annui fissi;
c) esercitare una professione, un commercio o un’industria, anche solo a titolo accessorio od
occasionale o sotto forma di mandato, né commetterne l’esercizio a terze persone o avere
partecipazione o retribuzione da terzi che li esercitano;
d) occupare il posto di direttore, gerente, amministratore e membro dell’ufficio di vigilanza o di
quello di revisione di società, istituti, imprese o uffici che si propongono uno scopo di lucro, né
svolgere per loro una qualsiasi attività, anche a titolo gratuito.
3I giudici di pace non possono esercitare l’avvocatura.
4Con il consenso del Consiglio di Stato e sentito il preavviso del Consiglio della magistratura, i
magistrati a tempo pieno possono assumere incarichi conferiti da autorità federali, cantonali o
comunali o da enti parastatali cantonali e federali, nonché fungere da arbitro o da perito.
Periodo di nomina
11 Capitolo introdotto dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
12 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007,
661.
13 Art. abrogati dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
14 Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 577.
Art. 2015 1I giudici del Tribunale di appello, i pretori, il presidente della Pretura penale, i giudici di
pace, gli assessori-giurati di primo grado e gli assessori-giurati di appello assumono il loro ufficio il
1° di giugno.16
2I giudici dei provvedimenti coercitivi e i procuratori pubblici assumono il loro ufficio il 1° di gennaio.
3Il presidente e i periti del Tribunale di espropriazione assumono il loro ufficio il 1° di aprile.
Scadenza del mandato e cessazione dell’attività
Art. 2117 1Il mandato conferito a tutti i magistrati cessa al 31 dicembre dell’anno in cui hanno
raggiunto il 70° anno di età, rispettivamente al 30 giugno se il limite di età è raggiunto nel primo
semestre.
1bisIl capoverso precedente non si applica agli assessori-giurati.
2Il giudice comunica all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio la cessazione dell’attività o la
rinuncia a domandare il rinnovo della carica con un preavviso di almeno sei mesi sulla data della
cessazione dell’attività; su domanda motivata del magistrato, l’Ufficio presidenziale può ridurre
questo termine se nessun interesse essenziale vi si oppone.
Dichiarazione di fedeltà
Art. 2218 1I giudici ordinari, gli assessori-giurati di primo grado, gli assessori-giurati di appello e i
periti del Tribunale di espropriazione assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi, firmando l’attestato che viene loro consegnato dal presidente del Gran
Consiglio.19
2I giudici supplenti ordinari e straordinari assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di
fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal
rispettivo ufficio.
3I giudici di pace e i loro supplenti assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal pretore
della relativa giurisdizione.
Vacanza di seggi
Art. 23 1Se un seggio diventa vacante per decesso, dimissioni o altre cause, la successione
avviene tempestivamente secondo la procedura prevista per l’elezione.
1bisEntro un mese dalla notizia di una vacanza, il Tribunale di appello comunica alla Commissione
giustizia e diritti del Gran Consiglio quale sezione deve essere completata e in quale camera il nuovo
giudice sarà attivo in via principale.20
2Il nuovo magistrato viene eletto per il restante periodo di nomina.
Supplenze durevoli
Art. 24 In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole,
il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla
cessazione dell’impedimento.
Cause pendenti
Art. 25 1I nuovi magistrati procedono ai loro incombenti nello stato in cui la causa si trova.
2Se il dibattimento finale è già cominciato o compiuto e la sentenza non è ancora redatta e approvata
dai magistrati usciti di carica, la causa dev’essere chiamata per un nuovo dibattimento, salvo diverso
accordo fra le parti.
3Nei dibattimenti penali, costituita la Corte, essa continua nei suoi incombenti fino al giudizio.
Udienze e deliberazioni
15 Art. modificato dal DL 15.12.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 528; precedenti modifiche: BU
2007, 5; BU 2010, 245.
16 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.
17 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010,
245, 291 e 528.
18 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007,
5.
19 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.
20 Cpv. modificato dalla L 14.3.2023; in vigore dal 1.7.2023 - BU 2023, 191; precedente modifica: BU
2013, 209.
Art. 26 1In quanto non sia diversamente stabilito dalla legge, le discussioni davanti alle autorità
giudiziarie giudicanti sono orali e pubbliche, le deliberazioni segrete.
2È vietato ai giudici, agli assessori-giurati di primo grado e di appello di rendere pubblico il proprio
voto o quello dei colleghi; questo divieto vale anche per il personale amministrativo che ne viene a
conoscenza.21
Pubblicazione delle sentenze
Art. 2722 1Le autorità giudiziarie procedono alla pubblicazione delle loro sentenze cresciute in
giudicato. La pubblicazione avviene per principio in forma anonimizzata.
2Il Consiglio di Stato ne stabilisce le modalità.
Obbligo di denuncia
Art. 27a23 1Il magistrato è tenuto a denunciare alle autorità di perseguimento penale i crimini e i
delitti perseguibili d’ufficio che constata o gli sono segnalati nell’esercizio della sua funzione.
2Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi.
TITOLO II
Autorità giudiziarie
Capitolo I
Giudicature di pace
Organizzazione
Art. 28 1In ogni circolo vi sono un giudice di pace e un supplente.24
2Nelle Giudicature che hanno maggior lavoro, il Consiglio di Stato può istituire più supplenti e
nominare un segretario.
3Il Consiglio di Stato organizza e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento destinati ai giudici
di pace.
Sede
Art. 29 1Il giudice di pace ha sede nel capoluogo del circolo.
2Per ragioni particolari, il Consiglio di Stato può fissare la sede in un altro comune del circolo.
3Il comune sede mette a disposizione il locale delle udienze e ne sopporta le spese.
Supplenze
Art. 30 1Il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro
impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura.
2Quando il giudice non può essere sostituito dal supplente, il caso è devoluto al giudice viciniore.
3La prossimità fra le Giudicature è stabilita dal Consiglio di Stato.
Competenze
Art. 3125 1Il giudice di pace:
a) funge da autorità di conciliazione nelle controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000
franchi;
b) può sottoporre alle parti una proposta di giudizio nelle controversie ai sensi della lettera a;
c) giudica le controversie patrimoniali fino a un valore litigioso di 5000 franchi, comprese quelle
fondate sulla legge dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e fallimento (LEF);
d) decide sull’istanza di divieto giudiziale secondo gli articoli 258-260 CPC e riceve l’opposizione.
2Sono escluse le procedure concernenti:
a) le servitù e le iscrizioni di ipoteche legali;26
b) le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali;
c) le controversie secondo la legge federale sulla parità dei sessi del 24 marzo 1995.
21 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU
2010, 245.
22 Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
23 Art. modificato dalla L 13.12.2021; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 49; precedente modifica: BU 2010,
245.
24 Cpv. modificato dalla L 26.1.2009; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2009, 159.
25 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedente modifica: BU 2010,
245.
26 Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
3Nei reati perseguibili a querela di parte, il giudice di pace può effettuare il tentativo di conciliazione
su domanda del procuratore pubblico e con il consenso delle parti.
Capitolo II
Preture
Composizione e giurisdizione
Art. 3227 1Nel distretto di Mendrisio vi sono due preture, entrambe con sede a Mendrisio:
a) la pretura di Mendrisio-Sud, con giurisdizione nei comuni dei circoli di Balerna e Caneggio, nella
quale vi è un pretore;
b) la pretura di Mendrisio-Nord, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale vi è
un pretore.
Alle due preture è attribuito congiuntamente un pretore aggiunto.
2Nel distretto di Lugano vi è una pretura, con sede a Lugano, nella quale vi sono sei pretori e quattro
pretori aggiunti; essa è presieduta da un pretore.
3Nel distretto di Locarno vi sono due preture, entrambe con sede a Locarno:
a) la pretura di Locarno-Città, con giurisdizione nei comuni di Locarno, Muralto, Orselina, Minusio
e Brione sopra Minusio, nella quale vi è un pretore e un pretore aggiunto;
b) la pretura di Locarno-Campagna, con giurisdizione negli altri comuni del distretto, nella quale
vi è un pretore e un pretore aggiunto.
4Nel distretto di Bellinzona vi è una pretura, con sede a Bellinzona, nella quale vi sono un pretore e
due pretori aggiunti.
5Nei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina vi è una pretura, con sede nei rispettivi
capoluoghi, in ciascuna delle quali vi è un pretore.
Direzione della pretura
Art. 3328 1Il pretore dirige la pretura, vigila sul buon funzionamento dell’ufficio e ripartisce le cause.
2Nella pretura del distretto di Lugano, il presidente dirige la pretura, attribuisce i pretori aggiunti e i
funzionari, ripartisce le cause, decide l’uso delle risorse ed è responsabile dell’organizzazione della
pretura; il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di urgenza o di sua assenza prolungata; il
presidente e il vicepresidente sono nominati dal collegio dei pretori al suo interno.
3Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento l’organizzazione e la ripartizione delle cause
della pretura di Lugano.
Pretore aggiunto
Art. 3429 Il pretore aggiunto tratta in modo autonomo e sotto la propria responsabilità le cause
attribuitegli dal pretore.
Segretario assessore
Art. 3530 1Vi è un segretario assessore per ogni pretura; nella pretura di Lugano vi sono sei
segretari assessori.
2Il segretario assessore:
a) esperisce i tentativi di conciliazione nei casi stabiliti dalla legge;
b) assiste il pretore e il pretore aggiunto nella redazione delle sentenze e nelle altre incombenze.
3Il segretario assessore è nominato dal Consiglio di Stato.
4Il Consiglio di Stato può attribuire il medesimo segretario assessore a più preture e, in caso di
necessità, può nominare un secondo segretario assessore.
Supplenza
Art. 3631 1In caso di impedimento legale o di assenza per malattia o per altro motivo, il pretore e
il pretore aggiunto si suppliscono a vicenda.
2Se sono impediti entrambi, la causa è devoluta alla pretura viciniore o, in caso di impedimento
legale dei giudici che compongono quest’ultima, essa è devoluta dalla Terza Camera civile a
un’altra pretura.
3La supplenza tra le preture viciniori è stabilita come segue:
27 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
28 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
29 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
30 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
31 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
a) le preture di Mendrisio-Nord e di Mendrisio-Sud si suppliscono a vicenda;
b) le preture di Lugano si suppliscono tra di loro secondo le modalità fissate dal regolamento;
c) le preture di Locarno-Città e di Locarno-Campagna si suppliscono a vicenda;
d) le preture di Bellinzona di Riviera si suppliscono a vicenda;
e) le preture di Blenio e di Leventina si suppliscono a vicenda;
f) la pretura di Vallemaggia è supplita da quella di Locarno-Campagna.
Competenze
Art. 3732 1Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano le cause con valore litigioso
superiore a 5’000 franchi e, indipendentemente dal valore litigioso, quelle concernenti le servitù e le
ipoteche legali e quelle in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali e di parità
dei sessi.33
2Il pretore e il pretore aggiunto istruiscono e giudicano inoltre in tutte le altre cause civili, comprese
quelle in procedura sommaria, ed esercitano tutti gli atti di volontaria giurisdizione che non sono
espressamente devoluti ad altre autorità.
3Essi fungono inoltre da giudice dell’esecuzione delle decisioni ai sensi degli articoli 335 e seguenti
del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC), comprese le decisioni
straniere ai sensi della legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (LDIP)
e della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano).
4Essi decidono sulle domande di ricusa nei confronti dei giudici di pace, dei segretari assessori e
degli uffici di conciliazione con sede nella loro giurisdizione territoriale.
5Le domande di ricusa nei confronti del pretore e del pretore aggiunto sono decise dalla pretura
viciniore.
Art. 38 …34
Capitolo III
Pretura penale
Organizzazione
Art. 39 1La Pretura penale ha sede nel distretto di Bellinzona ed è composta dal presidente, di
un pretore e dei pretori dei distretti di Vallemaggia, Riviera, Blenio e Leventina, con giurisdizione
sull’intero territorio del Cantone.35
2I casi sottoposti alla competenza della Pretura penale sono decisi da un giudice unico; il presidente,
sentiti i membri, stabilisce i criteri di ripartizione dei procedimenti.
3Le udienze si svolgono presso la sede della Pretura penale; il giudice può tenere il dibattimento in
altro luogo per necessità pratiche preminenti.
Supplenze
Art. 4036 I componenti della Pretura penale si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o
ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.
Competenze
Art. 41 1La Pretura penale giudica:
a) le contravvenzioni;
b) i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico propone la pena detentiva fino a sei mesi, la
pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere; il cumulo con la multa è sempre possibile.37
2Entro questi limiti, la competenza della Pretura penale si estende ai reati previsti:
a) dal Codice penale svizzero;
b) da leggi fiscali della Confederazione o altre leggi federali, quando l’autore non si assoggetta
alla decisione dell’autorità amministrativa e chiede di essere giudicato da un’autorità giudiziaria
(art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo);
32 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
33 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
34 Art. abrogato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314.
35 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 374.
36 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
37 Lett. modificata dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337; precedenti modifiche: BU
2007, 5; BU 2009, 249; BU 2010, 245.
c) da leggi federali speciali o leggi cantonali, quando il giudizio non è attribuito ad autorità
amministrative cantonali.
3La Pretura penale giudica inoltre le contravvenzioni a leggi federali e cantonali attribuite per il
perseguimento ad un’autorità amministrativa cantonale.38
Capitolo IV
Tribunale di appello
Sezione 1
Organizzazione
Composizione
Art. 4239 1Il Tribunale di appello è composto di 28 giudici e 16 supplenti ed è suddiviso in tre
Sezioni:
a) la Sezione di diritto civile;
b) la Sezione di diritto pubblico;
c) il Tribunale penale cantonale.40
2I membri di una Sezione non possono essere membri di un’altra Sezione, riservate le norme sulle
supplenze.
3Il Tribunale di appello comprende inoltre la Corte dei reclami penali, la Corte di appello e di
revisione penale41, la Commissione per l’avvocatura e la Commissione per il notariato.42
4Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vicepresidente, che assumono
le funzioni a contare dal 1° di giugno, stanno in carica due anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
5Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello:
a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere. Il presidente e
il vicepresidente delle Sezioni sono rieleggibili al massimo una solo volta;43
b) attribuisce 8 giudici supplenti al Tribunale penale cantonale e altri 8 alla Corte di appello e di
revisione penale.44
6Quando le circostanze lo richiedono o nel caso in cui ciò sia necessario per far fronte al carico di
lavoro, all’interno delle Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ogni giudice collabora con le
Camere di cui non è membro.
7In caso di impedimento del presidente o del vicepresidente del Tribunale di appello o delle singole
Sezioni o Camere, la presidenza è assunta dal giudice più anziano per carica.
8A dipendenza delle necessità del tribunale, il Gran Consiglio può rinunciare ad avviare la procedura
di elezione di giudici supplenti.
Commissione amministrativa
Art. 43 1La gestione amministrativa e il disbrigo degli affari correnti del Tribunale di appello sono
affidati ad una Commissione, composta del presidente del Tribunale di appello, che la presiede, del
vicepresidente e dei presidenti delle tre Sezioni.
2La Commissione amministrativa vigila sul buon funzionamento delle Sezioni e delle Camere ed
esercita le mansioni attribuitele dal regolamento.
Giudici supplenti ordinari supplementari
Art. 44 1I giudici che cessano l’attività per pensionamento possono fungere da giudici supplenti
ordinari supplementari fino al termine del periodo di elezione; è riservato l’art. 21.
38 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364; precedente modifica: BU
2010, 245.
39 Art. modificato dal DL 10.4.2018; in vigore dal 1.6.2018 - BU 2018, 128; precedenti modifiche: BU 2007,
753; BU 2008, 139; BU 2010, 245 e 262; BU 2013, 131 e 198; BU 2014, 310; BU 2015, 164.
40 Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 395; precedente modifica: BU
2019, 133.
41 La sede della Corte di appello e di revisione penale è, in via temporanea, a Locarno. Disposizione
transitoria introdotta dalla L 24.2.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 262.
42 Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133.
43 Lett. modificata dalla L 15.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 332.
44 Lett. modificata dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133.
2Essi sono tenuti al rispetto delle condizioni di cui all’art. 52 cpv. 3; pertanto è fatto loro divieto di
esercitare l’attività forense nel medesimo campo di attività di quella giusdicente; il divieto si estende
agli avvocati del medesimo studio legale, laddove essi avessero ripreso la libera professione.45
Supplenza
a) ordinaria
Art. 4546 1Ogni Camera del Tribunale di appello si completa, a cura del suo presidente, con altri
membri della Sezione; ove ciò non sia fattibile, si completa con membri di un’altra Sezione.
2Il Tribunale penale cantonale e la Corte di appello e di revisione penale si completano con i giudici
supplenti loro attribuiti secondo l’art. 42 cpv. 5 lett. b; ove ciò non sia fattibile, si completano con
membri di un’altra Sezione.
3In mancanza di tutti i giudici di una Camera, la stessa è costituita ad opera del presidente della
rispettiva Sezione.
4In mancanza di tutti i giudici di una Sezione, la Camera giudicante è costituita ad opera del
presidente dell’altra Sezione.
b) straordinaria
Art. 46 1Se è ricusato l’intero Tribunale, il presidente ne dà avviso al Consiglio di Stato perché
costituisca un Tribunale di appello straordinario oppure una Camera straordinaria, chiamati a
statuire.
2Il Consiglio di Stato procede alla costituzione mediante sorteggio, in seduta pubblica, fra un numero
triplo di persone aventi i requisiti per essere giudici d’appello e ne designa il presidente.
Deliberazioni
Art. 47 1Il Tribunale di appello e le sue Sezioni deliberano a maggioranza dei voti.
2Le Camere deliberano a numero completo e a maggioranza dei voti.
3Sono ammesse le deliberazioni in via di circolazione, riservate contrarie disposizioni di legge.
4La legge può assegnare determinate competenze ai presidenti.
Voto consultivo
Art. 47a47 Laddove i cancellieri partecipano all’istruzione e al giudizio delle cause, essi hanno voto
consultivo.
Sezione 2
Sezione di diritto civile
Composizione e competenze
Art. 4848 La Sezione di diritto civile del Tribunale di appello è composta di 12 giudici e
comprende:49
a) la Prima Camera civile, di tre membri, che giudica:
in seconda istanza:
1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti, concernenti il diritto delle persone,
il diritto di famiglia, il diritto successorio, i diritti reali;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni di autorità amministrative in materia di stato delle persone, di
fondazioni e di diritto di famiglia, ad esclusione di quelli attribuiti alla Camera di protezione;
4. …;
5. i ricorsi contro le decisioni dell’autorità di vigilanza in materia di registro fondiario;
6. …;
7. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell’articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi
arbitrali ai sensi dell’articolo 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
8. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;
45 Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedente modifica: BU
2018, 128.
46 Art. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedenti modifiche: BU
2007, 753; BU 2011, 265; BU 2015, 16; BU 2018, 128.
47 Art. introdotto dalla L 16.10.2023; in vigore dal 22.12.2023 - BU 2023, 399.
48 Art. modificato dalla L 24.6.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 314; precedenti modifiche: BU 2008,
230; BU 2009, 546; BU 2010, 245.
49 Frase modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.
8a) i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.50
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
9. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325
cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC)
e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5
CPC);
10. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall’articolo
356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374
capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;
e inoltre quale istanza unica cantonale:
11. …;
12. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell’articolo 386 CPC nelle materie del
punto n. 1;
13. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;51
b) la Seconda Camera civile, di tre membri, che giudica:
in seconda istanza:
1. gli appelli contro le decisioni dei pretori e dei pretori aggiunti in materia di diritto delle
obbligazioni, di circolazione stradale, di contratto d’assicurazione, di responsabilità civile delle
imprese di strade ferrate e delle imprese elettriche, di responsabilità civile derivante da impianti
di trasporto in condotta, di concorrenza sleale;
2. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
3. i ricorsi contro le decisioni dell’ufficio del registro di commercio;
4. i ricorsi contro i lodi arbitrali ai sensi dell’articolo 390 CPC e le domande di revisione dei lodi
arbitrali ai sensi degli articoli 396 e seguenti CPC nelle materie del punto n. 1;
5. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
6. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325
cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC)
e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5
CPC);
7. le questioni processuali, con riferimento a litigi nelle materie del punto n. 1, previste dall’articolo
356 capoverso 2 CPC, in particolare dagli articoli 362, 369 capoverso 3, 370 capoverso 2, 374
capoverso 1 e 375 capoverso 2 CPC;
7a) i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.52
e inoltre quale istanza unica cantonale:
8. riceve la notificazione del deposito del lodo ai sensi dell’articolo 386 CPC nelle materie del
punto n. 1;
9. decide nei casi previsti dalla LDIP in materia di arbitrato internazionale;
c) la Terza Camera civile, di tre membri, che giudica:
in seconda istanza:
1. i reclami contro le decisioni e le disposizioni ordinatorie processuali di prima istanza (art. 319
lett. b CPC), indipendentemente dal valore e dal genere della controversia;
2. gli appelli ed i reclami di competenza di altre camere della Sezione di diritto civile, demandatele
dal presidente della Sezione;
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
3. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325
cpv. 2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC)
e il conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5
CPC);
in prima istanza:
4. le cause civili previste dall’articolo 5 capoverso 1 CPC;
5. le cause proposte direttamente in appello, purché ne siano dati i presupposti (art. 8 CPC);
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
50 Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
51 Lett. modificata dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.
52 Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
6. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) e l’emanazione dei provvedimenti supercautelari (art. 265
CPC);
d) la Camera civile dei reclami, composta di tre membri, che giudica:
1. i reclami contro le sentenze dei giudici di pace e quelle dei pretori con un valore litigioso inferiore
a fr. 10’000.-- riservate le competenze della Camera di esecuzione e fallimenti;
2. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) nelle cause con un valore litigioso inferiore
a fr. 10’000.--;
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
3. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC) e il conferimento dell’effetto sospensivo ai
reclami (art. 325 cpv. 2 CPC);
e) la Camera di esecuzione e fallimenti, composta di tre membri, che esercita le funzioni di
autorità di vigilanza in sede unica cantonale e giudica:
in seconda istanza:
1. gli appelli e i reclami nelle cause proposte a norma della legge federale sulla esecuzione e sul
fallimento, escluse quelle di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF) e di accertamento
dell’inesistenza del debito (art. 85a LEF);
2. i reclami in materia di riconoscimento di decreti stranieri di fallimento e di concordato (art. 166
e seguenti LDIP);
3. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa nelle materie del punto n. 1;
4. i reclami per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC) e contro le decisioni del giudice
dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC) nelle materie del punto n. 1;
4a) i reclami contro le decisioni in materia di spese (art. 110 CPC) nelle materie del punto n. 1.53
e, nella composizione di un giudice unico, decide:
5. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC) il conferimento dell’effetto sospensivo ai reclami (art. 325 cpv.
2 CPC), l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione (art. 315 cpv. 2 CPC) e il
conferimento dell’effetto sospensivo in materia di provvedimenti cautelari (art. 315 cpv. 5 CPC).
f) la Camera di protezione, composta di tre membri, che esercita le funzioni di autorità di
vigilanza (art. 441 cpv. 1 CC) e giudica:
in seconda istanza:
1. i reclami contro le decisioni sulle domande di ricusa contro le Autorità regionali di protezione o
suoi membri;
2. i reclami per denegata o ritardata giustizia (art. 450a cpv. 2 CC);
3. i ricorsi contro le decisioni disciplinari adottate dalle Autorità regionali di protezione;
4. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di collocamento in vista d’adozione
e di autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d’adozione;
5. i ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di riconoscimento di istituti privati e
di revoca di riconoscimento, come pure in materia di affidamento di minorenni e famiglie;
quale istanza unica cantonale:
6. adotta le decisioni ai sensi della legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21
dicembre 2007 e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti;
e, in seconda istanza, nella composizione di un giudice unico, decide:
7. i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 450 CC);
8. i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla legge sull’assistenza
sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio 1999 secondo l’art. 439 cpv. 1 CC;
9. i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 445 cpv. 3 CC);
10. la prestazione dell’anticipo (art. 101 cpv. 1 CPC), la prestazione dell’anticipo per l’assunzione
delle prove (art. 102 cpv. 1 CPC), il conferimento o la revoca dell’effetto sospensivo ai reclami
(art. 450c e art. 450e cpv. 2 CC) e l’autorizzazione dell’esecuzione anticipata di una decisione
(art. 315 cpv. 2 CPC).54
11. i reclami contro le decisioni dell’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(UFaG) ai sensi della legge sulle misure restrittive della libertà dei minorenni nei centri educativi
dell’11 aprile 2017.55
Ricusazione
53 Lett. introdotta dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
54 Lett. introdotta dalla L 26.9.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 131.
55 Lett. introdotta dalla L 11.4.2017; in vigore dal 20.6.2017 - BU 2017, 165.
Art. 48a56 1Le domande di ricusazione di giudici di una camera sono decise dalla camera,
completata secondo l’art. 45.
2Qualora sia domandata la ricusa di un giudice unico, la decisione è adottata da un altro giudice,
designato applicando per analogia l’art. 45.
Giudice unico
Art. 48b57 1Oltre ai casi previsti dall’articolo 48, le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale
di appello:
a) decidono nella composizione di un giudice unico:
1. le procedure che terminano con lo stralcio della causa;
2. la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili, manifestamente
non motivate in modo sufficiente, o querulomani o abusive;
b) possono decidere nella composizione di un giudice unico:
1. i provvedimenti cautelari;
2. gli appelli e i reclami contro le decisioni adottate in procedura sommaria;
3. le cause che non pongono questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.
2La direzione del procedimento ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 CPC spetta al presidente, che
può delegare questo compito a un altro giudice.58
Sezione 3
Sezione di diritto pubblico
Composizione e competenze
Art. 49 1La Sezione di diritto pubblico è composta di 11 giudici e comprende:
a) il Tribunale cantonale delle assicurazioni, composto di 3 membri, che giudica come istanza
unica le contestazioni in materia di assicurazioni sociali, come pure le altre contestazioni che
gli sono attribuite dalla legge;
b) il Tribunale cantonale amministrativo, composto di 6 membri, che giudica quale istanza unica
o di ricorso le contestazioni che gli sono attribuite dalla legge;
c) la Camera di diritto tributario, composta di 3 membri, che giudica le contestazioni che le sono
attribuite dalla legge.59
2Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Camera di
diritto tributario possono decidere nella composizione di un giudice unico le cause che non pongono
questioni di principio o che non sono di rilevante importanza.
3Riservato il capoverso precedente, il Tribunale cantonale amministrativo decide nella
composizione di 3 membri.
Sezione 4
Tribunale penale cantonale
Composizione e competenze
Art. 5060 1Il Tribunale penale cantonale, che comprende la Corte delle assise criminali e la Corte
delle assise correzionali, è composto di cinque giudici che non fanno parte di nessun’altra Sezione
o Camera del Tribunale di appello.61
2La Corte delle assise criminali giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena
detentiva superiore a due anni, l’internamento secondo l’articolo 64 del codice penale svizzero del
21 dicembre 1937 (CP), un trattamento secondo l’articolo 59 capoverso 3 CP o, nei casi in cui si
debba contemporaneamente revocare la sospensione condizionale di una sanzione, una privazione
della libertà superiore a due anni.
3La Corte delle assise criminali giudica nella composizione di tre giudici del Tribunale penale
cantonale e di quattro assessori-giurati, riservato l’articolo 61.
56 Art. introdotto dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
57 Art. introdotto dalla L 18.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 197.
58 Cpv. introdotto dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
59 Cpv. modificato dalla L 18.2.2013; in vigore dal 16.4.2013 - BU 2013, 198; precedente modifica: BU
2008, 139.
60 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2007,
5; BU 2010, 245 e 528.
61 Cpv. modificato dalla L 16.9.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 395.
4La Corte delle assise correzionale è composta da un giudice del Tribunale penale cantonale e
giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a sei mesi e
che non eccede due anni.62
5La Corte delle assise correzionali giudica inoltre:
a. i delitti previsti da leggi fiscali della Confederazione o da altre leggi federali, quando
l’amministrazione federale in causa propone la pena detentiva superiore a tre mesi, la pena
pecuniaria superiore a novanta aliquote giornaliere o il lavoro di pubblica utilità superiore a 360
ore (art. 73 e seguenti della legge federale sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974);
b. sulle opposizioni al decreto di confisca emanato dal procuratore pubblico (art. 377 cpv. 2 del
codice di procedura penale del 5 ottobre 2007).
6Il Presidente del Tribunale penale cantonale rilascia la dichiarazione di esecutività (procedura di
exequatur) delle decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero. La decisione può essere
impugnata mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale.63
Art. 51 ...64
Supplenza
Art. 5265 1In caso di ricusazione o di impedimento dei membri del Tribunale penale cantonale, chi
dirige il procedimento designa i sostituti tra i supplenti del Tribunale di appello attribuiti al Tribunale
penale cantonale.66
2Se occorrono giudici supplenti straordinari, la scelta ha luogo mediante sorteggio tra i giudici delle
Sezioni di diritto civile e di diritto pubblico, ad esclusione di quelli che sono membri della Corte dei
reclami penali e della Corte di appello e di revisione penale.
3I supplenti ordinari attribuiti al Tribunale penale cantonale e alla Corte di appello e di revisione
penale non possono esercitare l’attività forense nel campo della giustizia penale; il divieto si estende
agli avvocati del medesimo studio legale.67
Art. 53 ...68
Luogo
Art. 5469 1La Corte giudicante siede e delibera nel Distretto dove è avvenuto il fatto perseguito.
2Chi dirige il procedimento può, per giustificati motivi, convocare la Corte in un altro luogo.
Art. 55 ...70
Assessori-giurati
a) sorteggio e stralci
Art. 5671 1Se la Corte delle assise criminali deve decidere con la partecipazione degli assessorigiurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte in seduta pubblica quattordici assessori-giurati.
2La lista degli assessori-giurati non deve trovarsi ridotta di oltre i due terzi.
3Il procuratore pubblico, la vittima e l’imputato hanno il diritto di stralciare quattro assessori-giurati
ciascuno.
4Se a qualcuno degli assessori-giurati estratti è applicabile un titolo di ricusazione, la lista è
completata per sorteggio.
62 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 21.8.2026 - BU 2026, 284; precedente modifica: BU
2025, 374.
63 Cpv. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
64 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010,
245.
65 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
66 Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69.
67 Cpv. modificato dalla L 18.2.2019; in vigore dal 16.4.2019 - BU 2019, 133; precedente modifica: BU
2018, 128.
68 Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010,
245.
69 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010,
245.
70 Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
71 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010,
245 e 528.
5Le dichiarazioni di stralcio vengono fatte prima dal procuratore pubblico, dalla vittima e poi dagli
imputati e non devono essere motivati.
6Se vi sono più imputati in un medesimo processo, essi possono accordarsi per le dichiarazioni di
stralcio. In caso di disaccordo, le dichiarazioni di stralcio sono egualmente ripartite.
7Sull’esercizio delle dichiarazioni di stralcio che non possono essere ugualmente ripartite, come
pure sull’ordine degli stralci da parte dei singoli imputati o delle vittime, decide chi dirige il
procedimento.
8Chi dirige il procedimento può anche consentire il sorteggio di un maggior numero di assessorigiurati in modo che ogni imputato e/o ogni vittima possa stralciarne almeno uno.
9Se una delle parti non fa uso delle facoltà di stralcio, la designazione degli assessori-giurati viene
fatta da chi dirige il procedimento in seduta pubblica, mediante sorteggio sulla lista estratta.
10Effettuate le dichiarazioni di stralcio da parte del procuratore pubblico e degli imputati, chi dirige il
procedimento estrae a sorte il primo e il secondo assessore-giurato supplente.
11In caso di reati contro l’integrità sessuale, il presidente fissa alla vittima un termine di cinque giorni
per comunicare se esige che del tribunale giudicante faccia parte almeno una persona del suo
sesso; se la vittima lo esige, e adempiute le formalità di ricusa non risulta far parte del tribunale
giudicante nessuna persona del sesso della vittima, il presidente esclude per sorteggio uno degli
assessori-giurati e completa la corte con l’estrazione a sorte di un assessore-giurato dello stesso
sesso della vittima.
Art. 57-58 ...72
b) Supplenti e sorteggio supplementare
Art. 5973 1I supplenti partecipano all’intera procedura giudiziaria, ma non prendono parte alle
votazioni, se non in caso di sopravvenuto impedimento di un assessore-giurato.
2Si omette l’estrazione di ulteriori assessori-giurati quando la Corte può essere completata con i
supplenti.
3Chi dirige il procedimento può disporre che ulteriori supplenti assistano sin dall’inizio alle udienze
per sostituire se del caso un assessore-giurato.
4Se occorre designare ulteriori assessori-giurati, chi dirige il procedimento estrae a sorte un numero
di assessori-giurati triplo di quello dei mancanti.
5Il procuratore pubblico e l’imputato stralciano un terzo degli estratti. I non stralciati sono
immediatamente chiamati a comporre la Corte.
Art. 60 ...74
c) Esclusione degli assessori-giurati
Art. 6175 1Le Assise criminali decidono senza il concorso di assessori-giurati:
a. se procedono con rito abbreviato;
b. nei casi riservati dal diritto federale, al giudice che ha statuito anteriormente;
c. nei processi in cui sia proposta una pena detentiva fino a cinque anni;
d. l’internamento secondo l’art. 64 del codice penale del 21 dicembre 1937 (CP), un trattamento
secondo l’art. 59 cpv. 3 CP o, nei casi in cui si debba contemporaneamente revocare la
sospensione condizionale di una sanzione, una privazione della libertà non superiore a cinque
anni.
2Nei casi del capoverso 1 lettere c e d la Corte delle assise criminali si compone di tre giudici e di
quattro assessori-giurati se l’intervento di questi è richiesto dal procuratore pubblico nell’atto
d’accusa o dall’imputato, dal difensore o dalla vittima entro dieci giorni dalla notificazione dell’atto
d’accusa.
Sezione 5
Corte dei reclami penali76
72 Art. abrogati dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
73 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010,
245 e 528.
74 Art. abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
75 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedenti modifiche: BU 2010,
245 e 528.
76 Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
Composizione e competenze
Art. 6277 1La Corte dei reclami penali è composta di tre giudici della Sezione di diritto pubblico del
Tribunale di appello.
2Essa giudica i reclami contro gli atti procedurali e contro le decisioni non appellabili previste dal
codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP).
3Essa statuisce inoltre sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure nei casi previsti dalla legge.
4…78
5…79
Sezione 6
Corte di appello e di revisione penale80
Composizione e competenze
Art. 6381 1La Corte di appello e di revisione penale è composta di tre giudici della Sezione di diritto
civile del Tribunale di appello e giudica:
a. gli appelli interposti contro le sentenze dei tribunali di primo grado;
b. le domande di revisione.
2Essa giudica nella composizione di tre giudici.
3La Corte di appello e di revisione penale giudica nella composizione di tre giudici e quattro
assessori-giurati nei casi in cui la sentenza impugnata sia stata pronunciata da una corte con la
partecipazione di assessori-giurati.
4Il cpv. 3 è inapplicabile nei casi contemplati dall’art. 406 cpv. 1 lettere b, c e d CPP.
5Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni sulla partecipazione degli assessori-giurati
riguardanti la procedura giudiziaria di primo grado.
6Chi dirige il procedimento può convocare la Corte in un luogo diverso dalla sede del Tribunale di
appello.
Sezione 7
…82
Art. 64 …83
Sezione 8
...84
Art. 64a ...85
Capitolo V
Ministero pubblico
Composizione e sede
77 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU 2006,
297; BU 2007, 5.
78 Cpv. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
79 Cpv. abrogato dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41; precedenti modifiche: BU 2012,
69 e 364.
80 Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
81 Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 7.2.2012 - BU 2012, 69; precedente modifica: BU 2010,
245.
82 Titolo abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 164.
83 Art. abrogato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 164.
84 Titolo abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007,
753.
85 Art. abrogato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265; precedente modifica: BU 2007,
753.
Art. 6586 1Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un procuratore generale,
ventidue procuratori pubblici e quattro sostituti procuratori pubblici con giurisdizione sull’intero
territorio del Cantone.87
2Il procuratore generale designa, tra i procuratori pubblici, due procuratori generali sostituti e
eventuali procuratori pubblici capo, che dirigono le sezioni e le sottosezioni del Ministero pubblico.88
Supplenza
Art. 6689 1I componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o
di ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.
2In caso di impedimento, il procuratore generale è supplito da un procuratore generale sostituto.
Competenze e organizzazione
Art. 6790 1Il Ministero pubblico è l’autorità di perseguimento penale conformemente alle
disposizioni del CPP.
2Il procuratore pubblico emette l’ordine di arresto in conformità all’articolo 53 della legge federale
sul diritto penale amministrativo del 22 marzo 1974; è riservata la competenza del giudice dei
provvedimenti coercitivi.
3Il Ministero pubblico è suddiviso in due sezioni specializzate per materia, competenti per:
a) i reati comuni, i reati previsti dalla legislazione speciale federale e cantonale e le
contravvenzioni;
b) i reati economici e finanziari e l’assistenza giudiziaria internazionale.
4Il procuratore generale stabilisce la composizione delle sezioni, nonché i criteri di ripartizione dei
procedimenti e può attribuire singoli casi ai procuratori pubblici, sentito il procuratore generale
sostituto o il procuratore pubblico capo interessato; egli può, per i bisogni dell’ufficio e per esigenze
di perseguimento penale, dislocare temporaneamente uno o più procuratori pubblici sul territorio,
istituire sottosezioni e modificare l’attribuzione di singole materie specifiche, dei procuratori pubblici
e dei funzionari tra le sezioni.91
5I procuratori generali sostituti, conformemente alle istruzioni del procuratore generale, dirigono le
sezioni cui sono attribuiti, si occupano della loro organizzazione, garantiscono la collaborazione tra
i magistrati e assegnano i procedimenti.
6Ogni procuratore pubblico agisce autonomamente nell’ambito dei procedimenti di sua competenza;
in caso di gravi inadempienze o ritardi il procuratore generale, d’intesa con il procuratore generale
sostituto interessato, può assegnare la competenza ad altri procuratori pubblici.
7Al Ministero pubblico sono aggregati 4 sostituti procuratori pubblici; essi sono nominati dal Gran
Consiglio per un periodo di dieci anni.92
8I sostituti procuratori pubblici coadiuvano i procuratori pubblici ed esercitano l’azione penale nelle
contravvenzioni, nei delitti e nei crimini. Possono emanare decreti di non luogo a procedere, di
sospensione e d’abbandono, possono emettere decreti d’accusa e promuovere l’accusa dinnanzi
alla Pretura penale. Per accedere a una delle due Corti del Tribunale penale cantonale, alla Corte
di appello e revisione penale o al Tribunale federale è necessaria l’autorizzazione del Procuratore
generale o del sostituto procuratore generale della Sezione a cui è attribuito.93
9Le disposizioni di legge che reggono l’attività del procuratore pubblico si applicano, nei limiti delle
loro competenze, anche ai sostituti procuratori pubblici.94
10Se nel corso delle indagini emerge che un reato affidato a un sostituto procuratore pubblico riveste
una gravità tale da far apparire adeguata la promozione dell’accusa davanti a una delle due Corti
del Tribunale penale cantonale, della Corte di appello e revisione penale o del Tribunale federale, il
sostituto procuratore pubblico deve chiedere l’autorizzazione al procuratore generale o al sostituto
procuratore generale della Sezione a cui è attribuito. In caso di mancata autorizzazione, il
86 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007,
5.
87 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337; precedente modifica: BU
2021, 159.
88 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
89 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
90 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
91 Cpv. modificato dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
92 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337.
93 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337.
94 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337.
procuratore generale o il sostituto procuratore generale possono avocare a sé il procedimento
penale o attribuirlo ad altro magistrato.95
11Il procuratore generale o il sostituto procuratore generale possono modificare, anche in corso di
procedura, l’attribuzione degli incarti inizialmente affidati ai sostituti procuratori pubblici.96
Competenze del procuratore generale
Art. 6897 Il procuratore generale ha le seguenti attribuzioni:
a) dirige il Ministero pubblico e vigila sull’attività dei procuratori generali sostituti, dei procuratori
pubblici capo e dei procuratori pubblici;98
b) stabilisce le disposizioni interne sulle istruzioni e sulla vigilanza della polizia giudiziaria;
c) assicura il rispetto dei criteri di ripartizione e delle decisioni di attribuzione degli incarti ai
procuratori pubblici;
d) dirime i conflitti di competenza;
e) decide le sostituzioni ai sensi dell’art. 66 cpv. 1;
f) rappresenta il Ministero pubblico;
g) decide l’attribuzione e le competenze del personale e l’uso delle risorse ed è responsabile
dell’organizzazione dell’ufficio;
h) autorizza nei casi esclusivamente contravvenzionali singoli segretari giudiziari a dirigere il
procedimento penale, emanare i decreti di non luogo a procedere, sospendere o abbandonare
il procedimento penale, emanare i decreti d’accusa, promuovere l’accusa e rappresentare il
Ministero pubblico nelle sedi giudiziarie competenti.99
Competenze delegate alla polizia cantonale
Art. 69100 1Il Ministero pubblico e le autorità giudiziarie possono, nell’ambito delle rispettive
competenze e sotto la loro vigilanza, impartire istruzioni e conferire mandati alla polizia giudiziaria,
conformemente alle norme della procedura penale.
2Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l’interrogatorio degli imputati,
delle persone informate sui fatti e dei testimoni e la raccolta di altri mezzi di prova.
3Sono riservate le altre attività di perseguimento attribuite alla polizia dalla procedura penale.
4In caso d’urgenza, la polizia cantonale può procedere ad operazioni preliminari di polizia giudiziaria,
quali l’arresto e il sequestro di documenti e oggetti, dandone immediato avviso al procuratore
pubblico.
Capitolo VI
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi101
Organizzazione
Art. 70102 1Vi sono quattro giudici dei provvedimenti coercitivi, compreso il presidente, con
giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, i quali costituiscono un Ufficio che ha sede a
Lugano.103
2I componenti dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi si sostituiscono a vicenda in caso
di esclusione o di ricusa.
3In caso di esclusione o di ricusa di tutti i membri dell’Ufficio, la Corte dei reclami penali designa un
giudice straordinario, che deve avere i requisiti per essere giudice dei provvedimenti coercitivi.
Competenze
a) in generale
Art. 71104 1I giudici dei provvedimenti coercitivi esercitano le competenze previste dal codice di
procedura penale e dalle altre leggi; essi sono competenti a selezionare le informazioni secondo
l’art. 271 cpv. 1 CPP.105
95 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337.
96 Cpv. modificato dalla L 6.10.2025; in vigore dal 12.12.2025 - BU 2025, 337.
97 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
98 Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 486.
99 Lett. introdotta dalla L 12.3.2024; in vigore dal 17.5.2024 - BU 2024, 130.
100 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
101 Titolo modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
102 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 7.3.2017 - BU 2017, 31; precedente modifica: BU 2010,
245.
103 Cpv. modificato dalla L 1.6.2021; in vigore dal 6.8.2021 - BU 2021, 242.
104 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
2I giudici dei provvedimenti coercitivi decidono collegialmente i criteri di ripartizione interna dei
procedimenti.
3Ogni giudice dei provvedimenti coercitivi agisce autonomamente nell’ambito dei procedimenti di
sua competenza.
b) del presidente
Art. 72106 Il presidente ha le seguenti attribuzioni:
a) coordina l’attività dell’Ufficio e vigila sul suo funzionamento;
b) riunisce e presiede il collegio dei giudici dei provvedimenti coercitivi;
c) vigila sull’applicazione dei criteri di ripartizione dei procedimenti;
d) dirime i conflitti di competenza;
e) decide le sostituzioni ai sensi dell’art. 70 cpv. 2;
f) rappresenta l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi.
c) in materia di applicazione della pena
Art. 73107 1I giudici dei provvedimenti coercitivi fungono da giudici dell’applicazione della pena, con
giurisdizione sull’intero territorio del Cantone, nei casi stabiliti dalla legge.
2Per la ricusazione, si applicano per analogia le disposizioni del CPP; la relativa decisione spetta,
se del caso, alla Corte di appello e di revisione penale.
Capitolo VII
…108
Capitolo VIII
Consiglio della magistratura
Competenze e sede
Art. 74 1Al Consiglio della magistratura è riservato il potere disciplinare e di sorveglianza sui
magistrati e sulle persone che svolgono funzioni giudiziarie.
2Il Consiglio della magistratura ha sede a Lugano.
Composizione e durata della carica
Art. 75 1Il Consiglio della magistratura è composto di 7 membri e di 5 supplenti.
2La durata della carica è di sei anni e i membri e i supplenti sono rieleggibili al massimo per complessivi
dodici anni; è inoltre applicabile l’art. 21.
Incompatibilità
Art. 76 La carica di membro e di supplente è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di
deputato alle Camere federali, di membro del Gran Consiglio e di funzionario delle amministrazioni
comunali, cantonali e federali.
Elezione
Art. 77 1Tre membri e due supplenti devono essere scelti tra i magistrati in carica che svolgono
la loro attività a tempo pieno.
2Essi sono eletti dall’assemblea dei magistrati a tempo pieno con il sistema della maggioranza
relativa, alla presenza dei due terzi dei suoi membri.
3L’assemblea dei magistrati a tempo pieno, convocata e diretta dal presidente del Tribunale di
appello, designa, tra i membri da essa scelti, il presidente e il vicepresidente del Consiglio della
magistratura, che stanno in carica per sei anni.
4L’assemblea stabilisce le ulteriori modalità inerenti alla procedura di elezione con un regolamento
interno.
5Quattro membri e tre supplenti del Consiglio della magistratura sono eletti dal Gran Consiglio fra
gli altri magistrati, ex magistrati o altri cittadini attivi; non più di due membri e di un supplente possono
essere scelti fra avvocati iscritti all’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino.
105 Cpv. modificato dalla L 15.3.2011; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2011, 265.
106 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245.
107 Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedente modifica: BU 2007,
5.
108 Capitolo abrogato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 245; precedenti modifiche: BU
2007, 5 e 21.
Dichiarazione di fedeltà
Art. 78 I membri e i supplenti del Consiglio della magistratura assumono la carica con il rilascio
della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene
loro consegnato dal presidente del Gran Consiglio.
Competenze
Art. 79 1Il Consiglio della magistratura è convocato dal suo presidente, ogni qualvolta ve ne sia
il bisogno e quando lo richiedono tre dei suoi membri o l’assemblea dei magistrati, ma almeno due
volte all’anno.
2Sono suoi compiti:
a) l’esame del funzionamento della giustizia con la presentazione di un rapporto annuale al
Consiglio di Stato;
b) la segnalazione al Dipartimento delle istituzioni di eventuali problemi di natura organizzativa;
c) l’adozione di misure cautelari e, in casi gravi, supercautelari, laddove pendente una procedura
disciplinare, nonché, al termine della procedura, sanzioni disciplinari nei confronti dei
magistrati;109
d) l’esonero dei magistrati quando per malattia fisica o psichica o per altre cause non possono
adempiere convenientemente ai doveri della carica;
e) lo svincolo del magistrato dal segreto d’ufficio;110
f) il preavviso sulle candidature di coloro che sono già in carica in una funzione sottoposta alla
sua vigilanza;111
g) l'elaborazione di un codice etico che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli
atti esecutivi.112
3In caso di esonero per malattia fisica o psichica o per altre cause, si applicano al magistrato le
norme relative alla disdetta del rapporto d’impiego previste dagli art. 60 cpv. 1, 2, 3 lett. b, c, d, e
cpv. 5, 60a cpv. 2 e 3 e 61 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti.113
4…114
Sanzioni disciplinari
Art. 80115 1Nei confronti del magistrato inadempiente nell’esercizio delle sue funzioni o che, con il
suo comportamento, offende la dignità della magistratura, il Consiglio può infliggere, anche
cumulativamente, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) l’ammonimento;
b) la multa sino a tre stipendi mensili lordi, ritenuto un minimo di fr. 10'000.--;
c) la sospensione sino a 12 mesi con decadenza del diritto di percepire l’onorario;
d) la destituzione dalla carica di presidente o vicepresidente o il divieto di assumerla per un
periodo fino a dieci anni;
e) il trasferimento del magistrato ad altro ufficio giudiziario o ad altra funzione nello stesso ufficio
giudiziario;
f) il divieto di svolgere altre attività (art. 19 cpv. 4);
g) la destituzione.116
2Nella commisurazione della sanzione disciplinare devono essere considerati la rilevanza del fatto,
il grado di colpa e il comportamento anteriore del magistrato.
3Il magistrato destituito diventa ineleggibile a qualsiasi carica giudiziaria.
4Al magistrato destituito viene versata unicamente la prestazione di libero passaggio
conformemente al regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino: in caso
di evento a partire dai 60 anni, il magistrato ha diritto alle prestazioni per pensionamento per limiti
di età.117
Avvio del procedimento
109 Lett. modificata dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333.
110 Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
111 Lett. introdotta dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
112 Lett. introdotta dalla L 20.5.2025; in vigore dal 25.7.2025 - BU 2025, 151.
113 Cpv. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 308.
114 Cpv. abrogato dalla L 27.2.2007; in vigore dal 1.9.2007 - BU 2007, 603.
115 Art. modificato dalla L 17.4.2012; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 308.
116 Cpv. modificato dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333.
117 Cpv. introdotto dalla L 6.11.2012; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2012, 635.
Art. 81 1Il procedimento disciplinare è avviato dal Consiglio della magistratura d’ufficio o su
segnalazione motivata di un’autorità o di un terzo.
2Il denunciante non ha qualità di parte nel procedimento.
3Al magistrato inquisito deve essere assicurata la facoltà di essere sentito, di consultare gli atti e di
addurre prove.
Misure cautelari118
Art. 82 1Il Consiglio della magistratura può a titolo provvisionale quando le circostanze del caso
lo giustificano:
– imporre norme di comportamento;
– adottare disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento o l’immagine
dell’autorità giudiziaria interessata dal procedimento;
– sospendere il magistrato dal qualsiasi carica o funzione all’interno dell’autorità giudiziaria,
trasferirlo ad altro ufficio giudiziario o sospendere il diritto ad esercitare altre attività (art. 19 cpv.
4);
– sospendere dalla carica il magistrato oggetto di un procedimento penale o di un procedimento
disciplinare.119
2Durante la sospensione cautelare l’onorario del magistrato può essere sospeso in tutto o in parte;
in tal caso, gli vengono corrisposti gli arretrati ove il procedimento non si concluda con la
destituzione.
Facoltà del presidente
Art. 83 1Il presidente del Consiglio della magistratura può evadere denunce manifestamente
infondate, dandone avviso al magistrato interessato, al denunciante e agli altri membri del Consiglio.
2Se il denunciante, nel termine fissatogli, insiste nella denuncia, il presidente la sottopone al giudizio
del Consiglio che, in caso di conferma della decisione presidenziale, può applicare una tassa di
giustizia sino a fr. 2000.--.
Prove d’ufficio e informazioni
Art. 84 1Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di assumere prove d’ufficio e può delegare
questo compito ad un suo membro.
2Al Consiglio della magistratura non può essere opposto il segreto d’ufficio.
3Il procuratore pubblico notifica al Consiglio della magistratura, al più presto ma al massimo entro
tre mesi dall’apertura dell’istruzione, l’esistenza di un procedimento penale contro un magistrato. Le
autorità giudiziarie e amministrative informano il Consiglio della magistratura sulle decisioni di
condanna per infrazioni di carattere penale o amministrativo pronunciate a carico di un magistrato
in Svizzera o all’estero nella misura in cui ne vengano a conoscenza.120
Sentenza
Art. 85 1Il Consiglio della magistratura, riservato l’art. 83 cpv. 1, delibera a numero completo e
a maggioranza dei voti.
2La sentenza del Consiglio deve essere motivata.
3Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di togliere l’effetto sospensivo al ricorso.121
4La sentenza è intimata al magistrato, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, per il tramite del suo
presidente. Essa è intimata al solo Consiglio di Stato se concerne magistrati di elezione popolare.
È inoltre intimata al denunciante, se del caso, per estratto.
5Il Consiglio della magistratura ha la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza se
circostanze particolari lo giustificano.
Commissione di ricorso sulla magistratura
Art. 85a122 1Contro la decisione del Consiglio della magistratura è dato ricorso alla Commissione di
ricorso sulla magistratura entro il termine di trenta giorni.
118 Nota marginale modificata dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333.
119 Cpv. modificato dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333.
120 Cpv. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 364.
121 Cpv. reintrodotto dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333; precedente modifica:
BU 2007, 603.
122 Art. modificato dalla L 16.10.2024; in vigore dal 20.12.2024 - BU 2024, 333; precedenti modifiche: BU
2007, 603 e 608; BU 2013, 472.
2La commissione di ricorso può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare, modificare o revocare
misure cautelari.
3Il ricorso ha effetto sospensivo sulla decisione del Consiglio della magistratura, salvo decisione
contraria della commissione di ricorso, d’ufficio o su proposta del Consiglio della magistratura.
4La decisione della commissione di ricorso è inappellabile e immediatamente esecutiva.
5La commissione di ricorso si compone di un presidente, due membri e due supplenti eletti dal Gran
Consiglio che devono adempiere ai requisiti di eleggibilità ai sensi dell’art. 17 cpv. 1. Per il resto,
sono applicabili per analogia le norme sul Consiglio della magistratura.
6È applicabile l’art. 85 cpv. 4 e 5.
Prescrizione
Art. 86123 1Il diritto di punire disciplinarmente si prescrive in un anno dal giorno in cui l’autorità di
sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.
2La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell’autorità di sorveglianza.
3L’azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.
4È riservata la maggior prescrizione per atti penalmente perseguibili.
Ricusa
Art. 87124 1Per la ricusa dei membri e dei supplenti del Consiglio della magistratura e della
commissione di ricorso si applicano per analogia le disposizioni del CPC.
2Il Consiglio della magistratura e la commissione di ricorso decidono sulla ricusa, senza il membro
ricusato e completandosi con i supplenti.
3Se la ricusa riguarda tutti i componenti del Consiglio della magistratura o della commissione di
ricorso, decide il Tribunale di appello; in caso di accoglimento della domanda, il Tribunale di appello
designa i nuovi membri, nel rispetto delle norme sulla costituzione e sui requisiti dei membri del
Consiglio della magistratura e della commissione di ricorso.
Norme suppletorie
Art. 88125 Le norme della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 sono
applicabili per analogia nei casi non espressamente previsti dalla presente legge.
TITOLO III
Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria sugli assessori-giurati di primo grado e di appello
Art. 89126 1Il periodo di nomina degli assessori-giurati di primo grado e di appello eletti con la
revisione legislativa concernente l’istituzione della figura di assessore-giurato del Tribunale penale
cantonale e della Corte di appello e di revisione penale termina al momento del rinnovo integrale
del Tribunale di appello.
2I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono continuati
secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
3Se già aperto prima dell’entrata in vigore della presente modifica legislativa, il dibattimento di primo
grado o di appello è continuato secondo il diritto anteriore dal medesimo collegio giudicante.
Disposizione transitoria sull’elezione di un Procuratore pubblico straordinario
Art. 89a127 Presso il Ministero pubblico, per il periodo a partire dall’assunzione dell’ufficio sino al 31
dicembre 2028, è attribuito un Procuratore pubblico straordinario, nominato dal Gran Consiglio; il
suo onorario è quello previsto per i Procuratori pubblici ai sensi della legge sugli onorari dei
magistrati del 14 maggio 1973.