Legge sulla protezione della popolazione
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 13 Servizi coordinati
1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione. 2Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l’organizzazione. 3Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori. Installazioni 12 Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 13 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 14 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 15 Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 16 Art. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335; precedente modifica: BU 2017, 179. 17 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 500.100
Art. 13 Servizi coordinati
1Il Consiglio di Stato emana le disposizioni d’applicazione al diritto federale volte ad assicurare in settori tecnico-specialistici l’impiego efficace del personale, del materiale, delle installazioni civili, militari e della protezione civile necessari per far fronte alla protezione della popolazione. 2Il Consiglio di Stato istituisce un Servizio sanitario coordinato e ne definisce le competenze e l’organizzazione. 3Il Consiglio di Stato può istituire servizi simili in altri settori. Installazioni 12 Cpv. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 13 Cpv. introdotto dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 14 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 15 Nota marginale modificata dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 16 Art. modificato dalla L 16.9.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 335; precedente modifica: BU 2017, 179. 17 Art. modificato dalla L 11.4.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 179. 500.100
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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