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9 provisions
Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla
protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e della relativa ordinanza federale del 15
dicembre 1986 (OIF) nel settore della protezione contro l’inquinamento fonico, nella misura in cui
essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.
Titolo II
Autorità competenti
Art. 2 Dipartimento
Il Dipartimento del territorio (in seguito: Dipartimento):
a) allestisce il piano dei provvedimenti di risanamento fonico che si intendono realizzare negli anni
successivi (piani pluriennali, art. 24 OIF);
b) allestisce i progetti di risanamento fonico delle strade (art. 24 lett. a OIF) e li sottopone
all’autorità federale;
c) provvede affinché la rete stradale venga risanata ed emana le relative decisioni;
d) provvede, in collaborazione con il Dipartimento delle istituzioni, affinché i poligoni di tiro
vengano risanati ed emana le relative decisioni;
e) coordina i rapporti con l’autorità federale.
Art. 3 SPAAS
La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS):
a) prende, nell’ambito di applicazione di questo regolamento, le decisioni non altrimenti attribuite
per competenza ad altre autorità;
b) fornisce ai Comuni e alle altre autorità o enti incaricati dell’esecuzione di compiti di applicazione
la necessaria assistenza e consulenza, con facoltà di emanare apposite direttive.
Art. 4 UPR
L’Ufficio della prevenzione dei rumori (in seguito UPR):
a) determina o fa determinare le immissioni foniche esterne degli impianti fissi (art. 36 OIF);
b) esamina la conformità con le norme della LPAmb e dell’OIF degli impianti fissi nuovi o modificati
(art. 7 segg. OIF) e di quelli esistenti (art. 13 segg. OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare
la presentazione di rapporti o perizie atti ad attestarla (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
c) esegue i controlli dopo la messa in esercizio degli impianti nuovi, modificati (art. 12 OIF) o
risanati (art. 18 OIF), con facoltà di richiedere al loro titolare la presentazione di rapporti o
perizie atti ad attestarne la conformità (art. 46 cpv. 1 LPAmb);
d) allestisce e aggiorna i catasti dei rumori delle strade (art. 37 OIF);
e) rilascia i preavvisi in materia di inquinamento fonico.
Comuni
834.150
Art. 5
1I Comuni:
a) provvedono, in conformità ai piani pluriennali (art. 2 cpv. 3 lett. c), all’esecuzione del
risanamento fonico delle strade comunali e dei relativi provvedimenti d’isolamento acustico
sugli edifici, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone;
b) assegnano i gradi di sensibilità al rumore nell’ambito delle procedure pianificatorie (art. 44 cpv.
2 OIF).
2I Municipi:
a) adottano, se del caso mediante ordinanza, i provvedimenti idonei ad evitare o limitare i rumori
molesti causati segnatamente da apparecchi e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di
giardinaggio, manifestazioni, schiamazzi e animali; sono esclusi i cantieri relativi ad opere
decise da autorità federali e cantonali;
b) ordinano la limitazione delle emissioni e il risanamento:
- degli impianti tecnici degli edifici,
- delle altre installazioni non mobili che non rientrano negli allegati dell’OIF, il cui esercizio
provoca rumore esterno;
c) ordinano i provvedimenti per limitare le emissioni moleste provocate dagli esercizi pubblici;1
d) svolgono quanto stabilito nell’art. 4 lett. a, c nell’ambito delle competenze sopra elencate;2
e) collaborano con l’UPR per l’allestimento del catasto dei rumori delle strade comunali (art. 37
OIF).
Titolo III
Disposizioni particolari
Art. 6 Attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore
1L’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore nei casi di cui all’art. 44 cpv. 3 OIF è
decisa dall’autorità decisionale competente (art. 7 RLaLPAmb), tenendo conto dell’avviso dell’UPR.
Quando ciò non fosse possibile, la decisione compete alla SPAAS.
2Al Comune deve essere garantito il diritto di esprimersi preventivamente.
Art. 7 Manifestazioni pubbliche
1Le manifestazioni pubbliche sono da programmare in modo che le emissioni siano
tollerabili dal vicinato. Gli orari, le date, la durata ed i livelli sonori ammissibili delle manifestazioni
sono da definire di conseguenza.
2Soggiacciono al presente regolamento le manifestazioni aperte al pubblico e suscettibili di
provocare immissioni foniche moleste, quali concerti, manifestazioni motoristiche, ecc.
3L’organizzatore deve inoltrare una richiesta d’autorizzazione al Municipio prima di assumere
impegni vincolanti.
4L’organizzatore di manifestazioni che si svolgono più volte sull’arco di un anno ad intervalli regolari,
deve inoltrare al Municipio un programma di massima delle manifestazioni che si svolgeranno nei
successivi 12 mesi e mantenerlo aggiornato comunicando tutti i mutamenti.
5Il Municipio coordina la presente procedura d’autorizzazione con quanto prescritto dal regolamento
concernente la protezione dagli stimoli sonori nell’ambito di manifestazioni del 10 novembre 2021
(RSS).3
6Le manifestazioni di interesse regionale devono essere preavvisate dalla SPAAS.
Art. 8 Attività ed apparecchiature mobili rumorose
1Nelle zone edificabili a destinazione residenziale, le attività che possono causare
immissioni foniche moleste devono essere limitate al massimo possibile, attraverso la definizione di
giorni, orari e durata adeguati per il loro svolgimento.
2Le attività rumorose sono vietate dalle ore 19.00 alle 7.00 e nei giorni festivi. I lavori edili rumorosi
sono di regola vietati anche il sabato.
3I Municipi possono adottare, tramite ordinanza, provvedimenti più restrittivi.
Titolo IV
Disposizioni finali e transitorie
Entrata in vigore
1 Lett. modificata dal R 20.3.2007; in vigore dal 29.5.2007 - BU 2007, 423.
2 Lett. modificata dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328.
3 Cpv. modificato dal R 10.11.2021; in vigore dal 12.11.2021 - BU 2021, 328.
834.150
Art. 9
Ottenuta l’approvazione federale,4 il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino
ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore5 contemporaneamente alla legge
cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 24 marzo 2004
(LaLPAmb).
Pubblicato nel BU 2005, 344.
4 Approvazione federale: 28 settembre 2005 - BU 2005, 346.
5 Entrata in vigore: 1.1.2006 - BU 2005, 341.