1.1.1 Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989
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Art. 8
Art. 9 d. e. g. h. P. 4 di 60 approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili; autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa; accorda l’attinenza comunale; nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme delle specifiche leggi, in base agli statuti e ai regolamenti consortili; nomina secondo la procedura prevista dalla LOC i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale; nomina le commissioni permanenti e speciali; esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo. 2 I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al massimo entro quattro anni dalla medesima. 3 Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il Consiglio comunale può concedere una proroga di 2 anni. Art 9 bis Delega 1 5 1 6 1 7 1 Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di: spese di investimento (art. 9 cpv. 1 let. e) sino ad un importo per oggetto di CHF 250'000.--; progettazione e esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 9 cpv. 1 let. g) sino ad un importo di preventivo di CHF 250'000.--; acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 9 cpv. 1 let. h) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell’atto di CHF 250'000.--; intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 9 cpv. 1 let. l) fino ad un importo di causa di CHF 250'000.--; presentazione del referendum dei comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 1 47 Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 201 8 (LEDP); convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a CHF 75'000.--. 2 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 let. a) e b) non deve superare CHF 2'500'000.--. . . m. n. 0. P. q. r. d. e. f. P. 5 di 60 Seduta costitutiva 1 8 1 Il Consiglio comunale, così convocato dal Municipio, si raduna in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. 2 La seduta costitutiva viene aperta dal consigliere più anziano tra i presenti, il quale chiama due scrutatori a formare e completare l’ufficio provvisorio. 3 I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione federale e cantonale ad alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Segretario comunale, del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Ufficio presidenziale 1 9 1 Il Consiglio comunale, riservato l’articolo precedente, nomina all’apertura della seduta costitutiva e, in seguito, all’apertura della prima sessione ordinaria, l’ufficio presidenziale, così composto: un presidente; un vicepresidente; due scrutatori. 2 Le cariche non sono obbligatorie. Presidente 1 Il presidente mantiene l’ordine, sorveglia l’esecuzione del Regolamento, dirige le discussioni e tutte le operazioni, pone le questioni e annuncia i risultati delle votazioni; firma col segretario le risoluzioni, gli atti e la corrispondenza del Consiglio comunale. 2 In caso di assenza il presidente è supplito nelle sue funzioni dal vicepresidente e in mancanza di quest’ultimo dallo scrutatore più anziano per età. Scrutatori Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente; essi collaborano con il presidente per il mantenimento dell’ordine durante le sedute e danno lettura degli atti che non sono stati distribuiti. Il presidente può sostituire la lettura integrale del testo delle proposte col riassunto delle stesse. Art. 10 IArt. 11 Art. 12 Art. 13 P. 6 di 60 Verbale 20 1 Al Segretario comunale o, in sua assenza, ad altra persona designata dal Sindaco, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere: la data e l’ordine del giorno; l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e quello degli assenti giustificati; la trascrizione integrale delle risoluzioni; nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché, in caso di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con l’indicazione del voto espresso; il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l’autore chiede la testuale verbalizzazione. 2 Il contenuto di cui alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 3 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta. 4 Il testo integrale del verbale deve essere distribuito ai consiglieri almeno 7 giorni prima della seduta successiva nella quale esso viene approvato e di nuovo firmato dal presidente e dal segretario. 5 Il Consiglio comunale può, volta per volta, dispensare dalla lettura con il consenso unanime dei presenti. Controllo e rettifiche Il presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio Atti del Consiglio comunale 21 1 Il Segretario è responsabile della tenuta e dell'archiviazione, conformemente alla legge speciale, dei seguenti atti: verbali delle sedute del Consiglio comunale; corrispondenza del Consiglio comunale; messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco; mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali; interrogazioni ed interpellanze. 2 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città: dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, riservate le leggi speciali; dei messaggi municipali e dei relativi rapporti commissionali, con il verbale di voto e riservate le leggi speciali; delle mozioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto; delle interrogazioni e delle relative risposte municipali; Art. 14 Art. 15 Art. 16 C e C e C P. 7 di 60 delle interpellanze; delle iniziative popolari, delle petizioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto; delle schede dei consiglieri comunali. 3 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città dell'elenco delle commesse pubbliche, riservate le leggi speciali. Sessioni ordinarie 22 23 24 1 Il Consiglio comunale si riunisce due volte all’anno in sessioni ordinarie. 2 La prima sessione (sessione primaverile) è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente. 3 La seconda sessione (sessione autunnale), da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa principalmente del preventivo dell’anno seguente. 4 Il presidente del Consiglio comunale, d’intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. 5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre. Sessioni straordinarie 25 26 27 1 Il Consiglio comunale si raduna in sessione straordinaria: se il Municipio lo ritiene opportuno; se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente. 2 Nel caso di cui al punto b) del cpv. 1, il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e, d’accordo con il Municipio, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente. 3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del punto b) del cpv. 1 sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. 4 Sono riservate le deliberazioni giusta leggi speciali che attribuiscono competenze direttamente al Consiglio comunale. In questi casi le proposte possono essere decise seduta stante. Aggiornamenti 1 Il Consiglio comunale può, durante le sessioni, sospendere il dibattito e aggiornare la discussione sull’oggetto dell’ordine del giorno per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni. 2 La proposta di aggiornamento, sentito il parere del presidente, del Municipio e dei presidenti delle commissioni permanenti, deve essere approvata dal Consiglio comunale. h 00 0 ,- í - G < P. 8 di 60 Convocazione 28 29 1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione prevale l'opinione del presidente. 2 La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal presidente. 3 La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente alla riunione. Gonfalone Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone di Palazzo Civico. Partecipazione 30 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 3 Se un Consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza. Numero legale 31 1 Il Consiglio comunale può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. 2 Nel caso di mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione. 3 Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale si procede come al cpv. 3 dell'art. 22. Orario e luogo delle sedute 32 33 Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente in giorni consecutivi e di regola nelle ore serali, dalle ore 1 9.00 in avanti, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Civico. Di regola esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi. Funzionamento 34 1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce. 2 Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione Art. 20 IArt. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 P. 9 di 60 solo a nome del Municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o se interpellati su problemi particolari. 3 Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza dare segni manifesti di approvazione o disapprovazione e senza altrimenti turbare le discussioni. 4 I rappresentanti degli organi di informazione possono seguire le sedute negli spazi a loro riservati e possono effettuare la ripresa di immagini e suoni nella sala del Consiglio comunale, previa approvazione del presidente. 5 Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi d’informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle. Messaggi, esami commissionali, urgenza, rinvio e ritiro 35 36 37 1 I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri immediatamente e in ogni caso almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. 2 Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese all’ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l’urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva. 3 Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi. 4 I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio comunale. Casi di collisione 38 39 1 Un Consigliere comunale non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti secondo l’art. 83 LOC, ossia: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati. 2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti. 3 L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. Art. 26 Art. 27 P. 1 0 di 60 4 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. Art 27 bis Segreto d'ufficio 40 1 I consiglieri comunali sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati o un procedimento in corso. 2 L'autorità che comunica un'informazione o un documento coperto dal segreto d'ufficio lo deve indicare esplicitamente. Discussione 1) Modalità 1 La discussione è aperta dal presidente. Hanno la precedenza eventuali domande di sospensione o pregiudiziali. 2 La discussione sull’oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. È ammessa, se richiesta, la discussione sull’entrata in materia. 3 La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. 4 I richiami sull’osservanza dell’ordine del giorno e del presente Regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione, che non può venire interrotta per altri oggetti. 41 42 43 2) Diritto di parola, organizzazione e forma dei dibattiti 1 Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme: - dibattito libero; - dibattito ridotto; - procedura scritta. 2 La forma di deliberazione è decisa dall'ufficio presidenziale - su proposta motivata della commissione interessata e d'accordo con i capigruppo e i portavoce dei partiti che non formano gruppo - è indicata nell'ordine del giorno. Art 29 bis Dibattito libero 44 1 Ogni Consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale. 2 Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Art. 28 Art. 29 P. 1 1 di 60 3 Gli interventi sono così organizzati: dapprima i capigruppo o i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; poi i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale; in seguito i municipali; da ultimo i relatori, riservato il diritto di replica. 4 Gli interventi dei consiglieri comunali sono limitati a: - 1 0 minuti per i mozionanti, i relatori e in occasione delle entrate in materia, per i capigruppo, i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; - 5 minuti per i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale; - 3 minuti in replica; - 1 minuto per le dichiarazioni di voto. 5 Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alle discussioni solo a nome del Municipio e possono inoltre intervenire per fatto personale con una limitazione del tempo a 20 minuti. Il Sindaco può prendere la parola in ogni momento, come pure in sua sostituzione il Vicesindaco. I municipali possono intervenire sui messaggi solamente quali capo dicastero e sostituto capo dicastero. Art. 29 ter Dibattito ridotto 45 Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo, il rappresentante del Municipio e i relatori dei rapporti commissionali. Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola. Sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 29 quater Procedura scritta 46 Nella procedura scritta il Consiglio comunale decide senza dibattito. Hanno diritto di parola il mozionante, il relatore e il Municipale interessato. Sono ammesse dichiarazioni di voto. 3) Richiesta della parola La parola è chiesta al presidente il quale la accorda in ordine di iscrizione, dando però sempre la precedenza a chi non l’avesse ancora ottenuta. 4) Abusi 1 L’oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta dal Regolamento viene ammonito dal presidente. 2 In caso di persistenza il presidente lo richiama all’ordine, facendone annotazione a verbale. Art. 30 IArt. 31 P. 1 2 di 60 3 Il presidente richiama l’oratore che si scosta manifestamente dall’oggetto in discussione. Se dopo due richiami l’oratore continua a divagare, il presidente consulta il consesso per sapere se gli debba essere tolta la parola. Il Consiglio comunale decide senza discussione. 5) Partecipazione del presidente Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale fino all’esaurimento della trattanda. 6) Chiusura 1 Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio comunale l’ordine in cui i punti di questione saranno messi in votazione. 2 È possibile il reclamo contro l’ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale. Votazione 47 48 49 50 51 52 1) Procedimento a) Preliminari 1 Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia. b) Eventuali 2 Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso. c) Finale 3 Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 1 77 cpv. 3 LOC. Art. 32 Art. 33 Art. 34 P. 1 3 di 60 d) Regolamenti 4 L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio. e) Nomine 5 La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la procedura prevista dalla LOC. f) Attinenza comunale 6 La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1 994 (LCCit). 53 54 2) Sistema di voto 1 Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell’attinenza comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova. 2 Nella votazione con il sistema elettronico un Consigliere comunale deve votare al suo posto e non può azionare il pulsante di voto di un altro Consigliere. 3 Si vota per appello nominale o voto segreto, se proposto da un Consigliere comunale o da un gruppo e così deciso dalla maggioranza dei votanti. 3) Quoziente 1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio 2 I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall’art. 27 non sono computati nel numero dei presenti. 3 Gli oggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), dell'art. 9 devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. 4 In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 5 In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit, rispettivamente dalla LOC. Art. 35 Art. 36 P. 1 4 di 60 Revoca di risoluzioni Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. Sono riservati i diritti dei terzi. Art 37 bis Pubblicazione delle risoluzioni 56 1 Il presidente pubblica entro cinque giorni agli albi comunali le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonchè dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. 2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Interrogazioni 57 58 1 L’interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Municipio in ogni tempo da uno o più consiglieri su oggetti d’interesse comunale. 2 L’interrogazione è presentata per il tramite della Cancelleria comunale, che la invierà in copia a tutti i consiglieri. 3 Il Municipio risponde all’interrogazione per iscritto entro 90 giorni. La risposta municipale è inviata in copia a tutti i consiglieri comunali dalla Cancelleria. 4 Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento. Interpellanze 59 60 61 62 1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta del Consiglio comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti di interesse comunale. 2 Il presidente annuncia al Consiglio comunale l’interpellanza nella seduta in cui viene presentata. 3 Se l’interpellanza è presentata, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. 4 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del Municipale. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. Art. 37 Art. 38 Art. 39 P. 1 5 di 60 5 Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento. Mozioni 63 64 65 1 Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. 2 Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire: un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. 3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4 Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2. 6 Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi. Referendum 66 67 68 69 70 71 72 1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 1 5% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 60 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali. 3 La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 4 Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della domanda e pubblica la decisione agli albi comunali. Art. 40 IArt. 41 P. 1 6 di 60 5 Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione agli albi comunali. Iniziativa 73 74 75 76 77 78 1) Oggetto e procedura 1 Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali. 2 I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositarne il testo, firmato da almeno tre promotori, presso la Cancelleria comunale, che ne fa immediata pubblicazione agli albi. I promotori designano un rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 1 00 giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale. 3 La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 1 5% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. 5 Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e proponibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione. 6 Riconosciutane la regolarità e la proponibilità il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente con un controprogetto. 7 Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere elaborata in forma generica o elaborata. 79 80 2) Esame, decisione del Consiglio comunale e votazione 1 Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione. 2 Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. 3 Qualunque sia la forma dell’iniziativa, il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale. Art. 42 Art. 43 P. 1 7 di 60 Art 43 bis 81 82 3) Votazione popolare 1 Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa popolare, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, essa è sottoposta a votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. Il Municipio tiene conto di altre eventuali votazioni nel fissare la data della votazione. 2 Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. 3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo. 4) Ritiro 1 Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l’iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme. 2 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all’iniziativa. 3 Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del Sindaco. Diritto di petizione 1 Uno o più cittadini possono rivolgere al Municipio o al Consiglio comunale una petizione su oggetti che concernono le rispettive competenze. 2 La petizione deve essere esaminata entro sei mesi dalla data di consegna alla Cancelleria comunale. Art. 44 Art. 45 P. 1 8 di 60 CAPITOLO IV I gruppi del Consiglio comunale Requisiti 83 1 I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista. 2 Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri. Costituzione 1 Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva. 2 Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto. Finanziamento 84 85 86 1 I gruppi sono finanziati mediante versamento di una somma annua per ogni gruppo e di un supplemento per ogni Consigliere. 2 La somma annua corrisposta per ogni gruppo è di CHF 15’000.--, il supplemento per ogni Consigliere è di CHF 3’000.--. 3 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni quadriennio. CAPITOLO V Le commissioni del Consiglio comunale Commissioni permanenti e speciali 87 88 89 90 1 Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: commissione della gestione; commissione edilizia; commissione della pianificazione del territorio; commissione delle petizioni. 2 È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l’esame di determinanti oggetti o tematiche simili. 4 Il primo membro della lista convoca la seduta costitutiva delle commissioni permanenti e speciali. 5 Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 P. 1 9 di 60 Composizione e nomine 91 92 93 94 1 Le commissioni permanenti e speciali si compongono di tredici membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio 2 Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla LEDP, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione. 4 I membri sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio Ufficio presidenziale 95 1 Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un presidente, un vicepresidente ed un segretario. 2 Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la Cancelleria comunale; il segretario redige il verbale. 3 Il protocollo di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell’assenza alle riunioni dei membri della commissione. Art 51 bis Segretario esterno 96 Ogni commissione permanente può richiedere di essere dotata di un segretario esterno alla commissione. Funzionamento 97 98 99 1 I membri delle commissioni sono tenuti ad intervenire alle sedute, salvo i casi di legittimo impedimento. 2 Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola nelle ore serali e a Palazzo Civico. 3 Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei membri che le compongono. 4 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente. 5 Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta. Rapporti 1 00 1 Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale. Art. 50 IArt. 51 Art. 52 Art. 53 P. 20 di 60 2 La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio ed ai singoli consiglieri comunali. 3 Possono essere presentati rapporti di minoranza. Esclusioni 1 01 1 02 1 Non possono fare parte della commissione della gestione: i membri del Municipio e i supplenti; i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i loro supplenti o il Segretario comunale. 2 Coloro che rivestivano la carica di Municipale o supplente nell’anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica. 3 La carica di membro o di supplente della commissione è obbligatoria. Sostituzione 1 03 I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni permanenti e speciali nel corso della legislatura. Compiti della commissione della gestione 1 04 1 05 1 L’esame della gestione è di competenza della commissione omonima. 2 Essa esamina e preavvisa: il preventivo; le proposte per progetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio, il presidente, sentiti gli altri membri della commissione, informa il Municipio e il presidente del Consiglio comunale se la commissione intende avvalersi di tale facoltà; il consuntivo. Compiti della commissione edilizia 1 06 1 07 La commissione edilizia esamina e preavvisa i progetti relativi alle opere pubbliche di ogni genere. A r t. Art. 55 Art. 56 Art. 57 P. 21 di 60 Art 57 bis Compiti della commissione pianificazione del territorio 1 08 La commissione della pianificazione del territorio esamina e preavvisa le proposte di adozione, aggiornamento o modifica del piano regolatore, comprese quelle che scaturiscono da mozioni. Compiti della commissione delle petizioni 1 09 1 1 0 La commissione delle petizioni esamina e preavvisa: le dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; le domande per la concessione dell’attinenza comunale; le proposte di nuovi regolamenti comunali e di modifiche degli stessi non demandate ad altra commissione permanente o speciale; le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni; le proposte di particolare rilevanza giuridica. Messaggi municipali: attribuzioni 1 1 1 Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio e le proposte municipali. Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione secondo un criterio di preponderanza degli argomenti. Esame degli atti 1 1 2 Le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi, per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Art 60 bis Rapporti con i funzionari dell'Amministrazione 1 1 3 1 All'atto di trasmissione del messaggio ai sensi dell'art. 59, o qualora una mozione venga trasmessa alla commissione competente ai sensi dell'art. 40 cpv. 2, il Municipio avrà cura d'indicare il o i funzionari dell'Amministrazione permanentemente autorizzati a conferire con i commissari di cui al punto 2. 2 Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 1 05 LOC: il relatore designato dalla commissione; il presidente della commissione; ogni membro della commissione che, avendone fatto richiesta, venga in tal senso autorizzato dalla maggioranza della commissione. b d e. Art. 58 Art. 59 Art. 60 P. 22 di 60 CAPITOLO VI Il Municipio Composizione ed elezione 1 1 4 1 1 5 1 Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. 2 Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti. 3 La carica è obbligatoria. 4 L’elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio Il Municipio 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 20 1 21 1 Il Municipio, riservate le competenze delegate: pianifica l'attività del Comune, dirige l’Amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse del Comune, comprese le procedure amministrative; propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’Assemblea e del Consiglio comunale; informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato; svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali; tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti; esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 1 07 LOC e 23-26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC); allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 1 77 cpv. 2 LOC; provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute; provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune; fa eseguire i regolamenti comunali; assume i collaboratori comunali secondo le modalità previste dal ROCCL; delibera in tema di commesse pubbliche; preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso; I A r t. 6 Art. 62 d. e. g. h. m. n. 0. P. 23 di 60 amministra l'azienda comunale, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affidata a terzi; rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti; adotta il sigillo comunale in conformità all’art. 3 RALOC; tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio 2 Il Municipio esercita le competenze delegategli ai sensi dell'art. 9 bis. 3 Il Municipio, riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse generale. Art 62 bis Delega 1 22 1 23 1 24 1 25 1 Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione e dell'azienda comunale, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia cantonale del 1 3 marzo 1 991 (LE) e della LEDP che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. 2 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. 3 Contro le decisioni oggetto di delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro 1 5 giorni dall'intimazione. Art. 62 ter Controllo finanze 1 26 1 27 1 28 1 29 1 Il Municipio istituisce un servizio comunale di Controllo finanze ai sensi dell'art. 180 cpv. 3 LOC. 2 Il Municipio disciplina le modalità operative. Dicasteri 1 30 1 Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza e l’esecuzione delle decisioni municipali. 2 Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito. 3 L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti. 4 Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti. Seduta costitutiva 1 Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del Sindaco. 2 Esso provvede alla nomina tra i suoi membri del Vicesindaco, all’istituzione dei dicasteri e alla nomina delle commissioni e delle P. q. r. S. Art. 63 Art. 64 P. 24 di 60 delegazioni, nonché alla convocazione del Consiglio comunale in seduta costitutiva e all’incombenza di cui all’art. 62 lett. s) del presente Regolamento. Sedute 1 31 1 32 1 33 1 Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana. 2 Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco nel rispetto dei disposti dell'art. 93 LOC. 3 Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione in applicazione dell'art. 98 LOC. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, riservato l'art. 1 04 LOC. Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo Civico; se speciali ragioni lo giustificano, esse possono essere tenute in altro locale, purché non sia un pubblico esercizio. 4 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci. 5 Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. 6 I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla. 7 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta. 8 I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il Municipale o i municipali mancanti. Funzionamento Per quanto concerne il funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della LOC. Pubblicazione delle risoluzioni e informazione 1 34 1 Il Sindaco provvede entro 5 giorni all’esposizione delle risoluzioni municipali agli albi comunali, se ciò è previsto dalle leggi o è richiesto dall’interesse generale. 2 Il Municipio informa la popolazione su problemi comunali di particolare interesse, segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati e il sito web della Città. Art. 65 Art. 66 Art. 67 P. 25 di 60 Spese non preventivate 1 35 1 36 Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale fino all’importo massimo di CHF 100’000.-- CAPITOLO VII Il Sindaco Attribuzioni generali 1 37 1 38 1 Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge. 2 Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei collaboratori e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio. Supplenza In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Competenze e funzioni del Sindaco 1 39 Le attribuzioni particolari del Sindaco sono disciplinate dall'art. 1 1 9 LOC. CAPITOLO VIII Commissioni e delegazioni di nomina municipale Commissioni e delegazioni obbligatorie 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge: abrogato; commissione scolastica; delegazione tributaria; abrogato; abrogato. 2 Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un municipale. 3 Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno gli attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. Art. 68 Art. 69 Art. 70 IArt. 71 Art. 72 d. e. P. 26 di 60 Art 72 bis Autorità regionale di protezione (ARP) 1 45 1 46 1 47 Il Municipio nomina il presidente, i membri permanenti, i loro supplenti e i segretari delle ARP che hanno sede nel Comune, conformemente alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore dell'adulto dell’8 marzo 1999 (LPMA). Commissioni facoltative 1 48 1 49 1 50 1 Il Municipio nomina le commissioni previste dalla legislazione comunale e ogni altra commissione che ritiene opportuna per l'espletamento dei suoi compiti. 3 Anche per queste commissioni vale la norma stabilita dall’art. 72 cpv. 2. Attribuzioni 1 51 1 52 1 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni svolgono gli incarichi loro assegnati dall’esecutivo. 2 Le commissioni hanno il diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'Amministrazione comunale relativi a oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione. Funzionamento 1 53 1 54 1 Le commissioni facoltative si compongono di un numero di membri definito dal Municipio. 2 Esse nominano nel proprio seno un presidente. Il segretario può essere esterno alla commissione. 3 Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute. CAPITOLO IX Organizzazione dei quartieri Servizi 1 55 1 56 1 57 1 Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere. 2 Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'Assemblea comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo conto dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto. 3 Gli uffici e i servizi dell'Amministrazione sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale. Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 P. 27 di 60 Commissioni di quartiere 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 Le commissioni di quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina e sono rappresentative degli interessi dei singoli quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere. 2 L'Amministrazione comunale, compatibilmente con i bisogni e le risorse diponibili, mette a loro disposizione spazi idonei attrezzati per lo svolgimento della relativa attività. 3 Il Municipio ogni quadriennio, entro il mese di luglio, ratifica le seguenti commissioni di quartiere: Brè-Aldesago, Barbengo, Besso, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Cassarate-Castagnola, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla, Viganello e Villa Luganese. 4 Il Municipio deve consultare la commissione di quartiere in caso di progetti e questioni importanti che toccano il quartiere e può sostenere progetti di interesse pubblico proposti dalla commissione di quartiere. 5 Il Municipio può istituire commissioni ad hoc su specifici temi, coinvolgendo più commissioni di quartiere. 6 Il Municipio istituisce un ufficio quartieri con il compito di fungere da intermediario tra le commissioni di quartiere, l'Amministrazione comunale e il Municipio e, più in generale, di attuare gli indirizzi voluti dall'Esecutivo. Art 77 bis Composizione e organizzazione 1 63 1 64 1 Le commissioni di quartiere sono composte da persone residenti nel quartiere secondo la seguente chiave di riparto: - un rappresentante per ogni partito rappresentato in Municipio, proposto dal rispettivo partito; - un egual numero di rappresentanti eletti dall'assemblea di quartiere entro 45 giorni dall'inizio della legislatura, possibilmente scelti tra le associazioni e i patriziati esistenti nel quartiere, se da essi richiesto. 2 I membri hanno lo stesso potere di rappresentanza. Il membro riceve un'indennità di CHF 1 00.-- per ogni seduta, per un massimo di CHF 500.- - per anno di legislatura. 3 Ogni commissione di quartiere elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - il presidente della commissione. In caso di parità o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta viene eletto, tramite ulteriore votazione, il candidato che raggiunge il maggior numero di voti. Art. 77 P. 28 di 60 4 Il presidente della commissione di quartiere convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei membri della commissione, la commissione di quartiere e presiede le relative sedute. 5 Tutti i presidenti delle commissioni di quartiere si riuniscono, di regola, una volta all'anno nella conferenza dei presidenti con lo scopo di assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative intraprese dalle commissioni. 6 L'assemblea di quartiere è convocata dalla commissione di quartiere, di regola, una volta all'anno allo scopo di informare i cittadini sull'attività svolta, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte del Municipio e su altri temi di attualità. 7 Di regola, il Municipio incontra la popolazione dei diversi quartieri una volta nel corso della legislatura. 8 Per altri aspetti organizzativi qui non espressamente indicati fanno stato le indicazioni dell'ufficio quartieri. 9 Al Consiglio comunale viene inviato un rapporto annuale sull'attività delle commissioni di quartiere inserito nel consuntivo. Scioglimento 1 65 1 66 1 67 1 Il Municipio ha la facoltà di sciogliere le commissioni di quartiere in caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 6 mesi. 2 La costituzione di una nuova commissione di quartiere deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla decisione di scioglimento. TITOLO TERZO I dipendenti comunali Assunzione dei dipendenti 1 68 1 69 1 70 1 71 1 Il Municipio nomina il Segretario comunale e i collaboratori del Comune previsti da leggi speciali o dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 1 2 novembre 201 8. 2 Il Municipio può assumere altre persone in caso di necessità secondo le modalità previste dal ROCCL. Nomina 1 72 1 73 Periodo di prova 1 74 1 75 Art. 78 Art. 79 Art. 80 IArt. 81 P. 29 di 60 Rapporto di impiego 1 76 1 77 1 78 La costituzione del rapporto di impiego, i diritti e i doveri dei collaboratori, la loro responsabilità per danni e disciplinare, come pure la fine del rapporto di impiego, sono regolati dal ROCCL e dalle specifiche norme cantonali. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi 1 79 1 80 Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i collaboratori abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, il delegato per l’inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti comunali di polizia e i messaggeri rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio, del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Segretario comunale 1 81 1 82 1) Attribuzioni generali 1 Il Segretario comunale è responsabile della cancelleria ed è il capo del personale 2 Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati da leggi e Regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco. 1 83 1 84 1 85 2) Attribuzioni particolari In particolare il Segretario: firma col Sindaco o chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze secondo la LOC e il presente Regolamento. redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio; è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 (LArch). esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 1 8 aprile 1 91 1 (LAC). è responsabile del sigillo comunale e del suo uso. Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 b d e. P. 30 di 60 TITOLO QUARTO Onorari, stipendi, diarie e indennità Grado di occupazione, onorari del Sindaco e dei municipali 1 86 1 87 1 Il grado di occupazione del Sindaco è del 60%; quello dei municipali è del 50%. 2 L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di cui al cpv. 1 , è calcolato in base allo stipendio massimo della classe 25 della scala degli stipendi prevista dal ROCCL. 3 I membri del Municipio ricevono inoltre le indennità per le sedute delle commissioni e delegazioni di cui fanno parte. 4 I supplenti municipali ricevono CHF 200.-- per ogni seduta dell'esecutivo a cui sono chiamati a partecipare e CHF 1 00.-- per le altre missioni. 5 Gli onorari del Sindaco e dei municipali sono adeguati al rincaro. Diarie ed indennità per missioni 1 88 1 89 1 Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi: CHF 1 5'000.-- per il Sindaco; CHF 1 0'000.-- per il Vicesindaco; CHF 5'000.-- per i municipali. 2 Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i membri delle commissioni e delegazioni, ad eccezione dei municipali, ricevono le seguenti diarie ed indennità: per giornata: CHF 1 25.--; per mezza giornata: CHF 70.--; per ogni pernottamento: CHF 1 40.--. 3 Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto, mentre che, per i viaggi in aereo, sarà riconosciuta la tariffa economy. 4 Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti. 5 Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate. Diarie e indennità 1 90 1 91 1 92 1 93 1 I Consiglieri comunali ricevono un’indennità di CHF 1 40.-- per ogni seduta del Consiglio comunale e per ogni seduta delle commissioni permanenti e speciali alle quali partecipano integralmente. L'indennità è h , 0 0 00 ro - <j Lo 00 P. 31 di 60 dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo mezz’ora dopo l'inizio o partenza mezz’ora prima del termine della seduta. 2 Di principio i membri delle delegazioni e commissioni nominate dal Municipio ricevono un'indennità di CHF 1 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano integralmente. L'indennità è dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo 1 /2 ora dopo l'inizio o partenza 1 /2 ora prima del termine della seduta. Per i membri di commissioni facoltative ai sensi dell'art. 73 possono essere stabilite, in via di Ordinanza, indennità fino a CHF 1 '000.-- per seduta 3 Il presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua supplementare di CHF 3'000.--. I presidenti delle commissioni permanenti ricevono un'indennità annua di CHF 1 '200.--. I presidenti delle commissioni speciali ricevono un'indennità annua supplementare di CHF 600.--. 4 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni quadriennio. Stipendi dei dipendenti 1 94 Gli stipendi dei collaboratori del Comune sono determinati dal ROCCL. TITOLO QUINTO Gestione finanziaria e contabilità Art 89 bis Contenuto dei messaggi municipali 1 95 I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nel conto degli investimenti. Bilancio preventivo e conto consuntivo 1 96 1 97 1 Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda comunale. 2 I conti si estendono alla gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art 90 bis Controllo finanziario e di gestione 1 98 1 99 200 201 1 Per il controllo dell'esatezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio. 3 Nell’ambito delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione comunale la commissione della
Art. 8
Art. 9 d. e. g. h. P. 4 di 60 approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili; autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative; decide l'assunzione o la concessione a terzi da parte del Comune di servizi di interesse comunale, anche in regime di privativa; accorda l’attinenza comunale; nomina i delegati del Comune nei consorzi, giusta le norme delle specifiche leggi, in base agli statuti e ai regolamenti consortili; nomina secondo la procedura prevista dalla LOC i delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte; sono riservate leggi speciali e i casi di competenza municipale; nomina le commissioni permanenti e speciali; esercita gli attributi che gli sono espressamente conferiti da leggi speciali, nonché quelli che non sono devoluti ad altro organo. 2 I crediti di cui alle lettere e) e g) del cpv. 1 decadono se non utilizzati entro il termine stabilito dalla decisione di concessione, comunque al massimo entro quattro anni dalla medesima. 3 Su richiesta motivata presentata dal Municipio entro il termine di cui sopra, quando il ritardo è dovuto a ragioni non imputabili al Comune, il Consiglio comunale può concedere una proroga di 2 anni. Art 9 bis Delega 1 5 1 6 1 7 1 Sono delegate al Municipio le competenze decisionali in materia di: spese di investimento (art. 9 cpv. 1 let. e) sino ad un importo per oggetto di CHF 250'000.--; progettazione e esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 9 cpv. 1 let. g) sino ad un importo di preventivo di CHF 250'000.--; acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 9 cpv. 1 let. h) fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell’atto di CHF 250'000.--; intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 9 cpv. 1 let. l) fino ad un importo di causa di CHF 250'000.--; presentazione del referendum dei comuni ai sensi degli art. 42 Cost. cant. e 1 47 Legge sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 201 8 (LEDP); convenzioni per una durata massima di due anni e per un onere annuo derivante dalla convenzione non superiore a CHF 75'000.--. 2 L'importo massimo annuale per decisioni prese su delega ai sensi del cpv. 1 let. a) e b) non deve superare CHF 2'500'000.--. . . m. n. 0. P. q. r. d. e. f. P. 5 di 60 Seduta costitutiva 1 8 1 Il Consiglio comunale, così convocato dal Municipio, si raduna in seduta costitutiva entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati. 2 La seduta costitutiva viene aperta dal consigliere più anziano tra i presenti, il quale chiama due scrutatori a formare e completare l’ufficio provvisorio. 3 I membri del Consiglio comunale assumono la carica con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione federale e cantonale ad alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Segretario comunale, del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Ufficio presidenziale 1 9 1 Il Consiglio comunale, riservato l’articolo precedente, nomina all’apertura della seduta costitutiva e, in seguito, all’apertura della prima sessione ordinaria, l’ufficio presidenziale, così composto: un presidente; un vicepresidente; due scrutatori. 2 Le cariche non sono obbligatorie. Presidente 1 Il presidente mantiene l’ordine, sorveglia l’esecuzione del Regolamento, dirige le discussioni e tutte le operazioni, pone le questioni e annuncia i risultati delle votazioni; firma col segretario le risoluzioni, gli atti e la corrispondenza del Consiglio comunale. 2 In caso di assenza il presidente è supplito nelle sue funzioni dal vicepresidente e in mancanza di quest’ultimo dallo scrutatore più anziano per età. Scrutatori Gli scrutatori contano i voti e annunciano il risultato al presidente; essi collaborano con il presidente per il mantenimento dell’ordine durante le sedute e danno lettura degli atti che non sono stati distribuiti. Il presidente può sostituire la lettura integrale del testo delle proposte col riassunto delle stesse. Art. 10 IArt. 11 Art. 12 Art. 13 P. 6 di 60 Verbale 20 1 Al Segretario comunale o, in sua assenza, ad altra persona designata dal Sindaco, incombe la tenuta del verbale, che deve contenere: la data e l’ordine del giorno; l’elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo e quello degli assenti giustificati; la trascrizione integrale delle risoluzioni; nel caso di votazione, il numero dei presenti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, nonché, in caso di votazione per appello nominale, il nome dei votanti con l’indicazione del voto espresso; il riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni delle quali l’autore chiede la testuale verbalizzazione. 2 Il contenuto di cui alle lettere c) e d) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda. 3 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta. 4 Il testo integrale del verbale deve essere distribuito ai consiglieri almeno 7 giorni prima della seduta successiva nella quale esso viene approvato e di nuovo firmato dal presidente e dal segretario. 5 Il Consiglio comunale può, volta per volta, dispensare dalla lettura con il consenso unanime dei presenti. Controllo e rettifiche Il presidente sovrintende alla redazione del verbale. Se è proposta una rettifica questa sarà fatta. In caso di opposizione decide il Consiglio Atti del Consiglio comunale 21 1 Il Segretario è responsabile della tenuta e dell'archiviazione, conformemente alla legge speciale, dei seguenti atti: verbali delle sedute del Consiglio comunale; corrispondenza del Consiglio comunale; messaggi municipali, rapporti commissionali e relativo elenco; mozioni e relativi rapporti commissionali e municipali; interrogazioni ed interpellanze. 2 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città: dei verbali delle sedute del Consiglio comunale, riservate le leggi speciali; dei messaggi municipali e dei relativi rapporti commissionali, con il verbale di voto e riservate le leggi speciali; delle mozioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto; delle interrogazioni e delle relative risposte municipali; Art. 14 Art. 15 Art. 16 C e C e C P. 7 di 60 delle interpellanze; delle iniziative popolari, delle petizioni e dei relativi rapporti commissionali e municipali, con il verbale di voto; delle schede dei consiglieri comunali. 3 Il Segretario è responsabile della pubblicazione sul sito della Città dell'elenco delle commesse pubbliche, riservate le leggi speciali. Sessioni ordinarie 22 23 24 1 Il Consiglio comunale si riunisce due volte all’anno in sessioni ordinarie. 2 La prima sessione (sessione primaverile) è convocata entro il 30 aprile e si occupa principalmente della gestione dell’esercizio precedente. 3 La seconda sessione (sessione autunnale), da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa principalmente del preventivo dell’anno seguente. 4 Il presidente del Consiglio comunale, d’intesa con il Municipio, per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del cpv. 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato. 5 Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini dei cpv. 3 e 4; la richiesta di proroga della seconda sessione ordinaria deve essere inoltrata entro il 30 novembre. Sessioni straordinarie 25 26 27 1 Il Consiglio comunale si raduna in sessione straordinaria: se il Municipio lo ritiene opportuno; se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente. 2 Nel caso di cui al punto b) del cpv. 1, il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda e, d’accordo con il Municipio, fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l’opinione del presidente. 3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi del punto b) del cpv. 1 sono assoggettate alla procedura di rinvio al Municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte a carattere sostanziale non condivise dal Municipio. 4 Sono riservate le deliberazioni giusta leggi speciali che attribuiscono competenze direttamente al Consiglio comunale. In questi casi le proposte possono essere decise seduta stante. Aggiornamenti 1 Il Consiglio comunale può, durante le sessioni, sospendere il dibattito e aggiornare la discussione sull’oggetto dell’ordine del giorno per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni. 2 La proposta di aggiornamento, sentito il parere del presidente, del Municipio e dei presidenti delle commissioni permanenti, deve essere approvata dal Consiglio comunale. h 00 0 ,- í - G < P. 8 di 60 Convocazione 28 29 1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il Municipio, con avviso agli albi comunali e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data di convocazione prevale l'opinione del presidente. 2 La convocazione deve avvenire con un preavviso di sette giorni salvo nei casi d'urgenza, da riconoscersi dal Municipio e dal presidente. 3 La convocazione d’urgenza deve pervenire ai consiglieri entro il giorno antecedente alla riunione. Gonfalone Nei giorni di seduta viene esposto il gonfalone al balcone di Palazzo Civico. Partecipazione 30 1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. 3 Se un Consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all’autorità di vigilanza. Numero legale 31 1 Il Consiglio comunale può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. 2 Nel caso di mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione. 3 Se per due volte consecutive non è raggiunto il numero legale si procede come al cpv. 3 dell'art. 22. Orario e luogo delle sedute 32 33 Le sedute si tengono in giorni feriali, possibilmente in giorni consecutivi e di regola nelle ore serali, dalle ore 1 9.00 in avanti, nella sala del Consiglio comunale a Palazzo Civico. Di regola esse devono terminare alle ore 24.00 al più tardi. Funzionamento 34 1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e sono dirette dal presidente o, in sua assenza, da chi lo sostituisce. 2 Il Municipio vi partecipa in corpore o con una sua delegazione, senza diritto di voto. I suoi membri possono prendere parte alla discussione Art. 20 IArt. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 P. 9 di 60 solo a nome del Municipio; possono nondimeno intervenire per fatto personale o se interpellati su problemi particolari. 3 Il pubblico assiste in silenzio, negli spazi ad esso riservati, senza dare segni manifesti di approvazione o disapprovazione e senza altrimenti turbare le discussioni. 4 I rappresentanti degli organi di informazione possono seguire le sedute negli spazi a loro riservati e possono effettuare la ripresa di immagini e suoni nella sala del Consiglio comunale, previa approvazione del presidente. 5 Se un membro del Consiglio comunale o del Municipio o una persona del pubblico o degli organi d’informazione tiene un contegno offensivo o scorretto, il presidente lo ammonisce e, in caso di persistenza, lo espelle. Messaggi, esami commissionali, urgenza, rinvio e ritiro 35 36 37 1 I messaggi del Municipio al Consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi ai consiglieri immediatamente e in ogni caso almeno 30 giorni prima della seduta. Il messaggio sul preventivo va trasmesso entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce. 2 Il Consiglio comunale non può deliberare su trattande non comprese all’ordine del giorno e che non hanno formato oggetto di esame e di preavviso da parte di una sua commissione, se non è dichiarata l’urgenza da almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni e nella seduta costitutiva. 3 Con deliberazione a maggioranza semplice il Consiglio comunale può rinviare i messaggi al Municipio, ad eccezione di quelli sui conti preventivi e consuntivi. 4 I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio comunale. Casi di collisione 38 39 1 Un Consigliere comunale non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti secondo l’art. 83 LOC, ossia: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati. 2 Il cpv. 1 non si applica in sede di procedura di revisione totale del piano regolatore ad eccezione delle deliberazioni su singoli aspetti. 3 L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri. Art. 26 Art. 27 P. 1 0 di 60 4 La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro. Art 27 bis Segreto d'ufficio 40 1 I consiglieri comunali sono vincolati al segreto d'ufficio per quanto vengano a conoscenza di fatti che devono essere tenuti segreti o trattati in modo confidenziale a tutela di interessi preponderanti pubblici o privati, segnatamente per quanto riguarda la protezione dei dati o un procedimento in corso. 2 L'autorità che comunica un'informazione o un documento coperto dal segreto d'ufficio lo deve indicare esplicitamente. Discussione 1) Modalità 1 La discussione è aperta dal presidente. Hanno la precedenza eventuali domande di sospensione o pregiudiziali. 2 La discussione sull’oggetto può essere aperta solo quando la domanda sospensiva o la pregiudiziale sono state respinte mediante votazione. È ammessa, se richiesta, la discussione sull’entrata in materia. 3 La discussione su regolamenti, convenzioni o contratti avviene su ogni singolo articolo e sul complesso. 4 I richiami sull’osservanza dell’ordine del giorno e del presente Regolamento hanno la precedenza su ogni altra questione e sospendono sempre la discussione, che non può venire interrotta per altri oggetti. 41 42 43 2) Diritto di parola, organizzazione e forma dei dibattiti 1 Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme: - dibattito libero; - dibattito ridotto; - procedura scritta. 2 La forma di deliberazione è decisa dall'ufficio presidenziale - su proposta motivata della commissione interessata e d'accordo con i capigruppo e i portavoce dei partiti che non formano gruppo - è indicata nell'ordine del giorno. Art 29 bis Dibattito libero 44 1 Ogni Consigliere comunale ha diritto alla parola soltanto due volte sullo stesso oggetto, eccettuato il caso in cui si tratti di fatto personale. 2 Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Art. 28 Art. 29 P. 1 1 di 60 3 Gli interventi sono così organizzati: dapprima i capigruppo o i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; poi i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale; in seguito i municipali; da ultimo i relatori, riservato il diritto di replica. 4 Gli interventi dei consiglieri comunali sono limitati a: - 1 0 minuti per i mozionanti, i relatori e in occasione delle entrate in materia, per i capigruppo, i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo; - 5 minuti per i consiglieri comunali che si esprimono a titolo personale; - 3 minuti in replica; - 1 minuto per le dichiarazioni di voto. 5 Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alle discussioni solo a nome del Municipio e possono inoltre intervenire per fatto personale con una limitazione del tempo a 20 minuti. Il Sindaco può prendere la parola in ogni momento, come pure in sua sostituzione il Vicesindaco. I municipali possono intervenire sui messaggi solamente quali capo dicastero e sostituto capo dicastero. Art. 29 ter Dibattito ridotto 45 Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi e dei partiti che non formano gruppo, il rappresentante del Municipio e i relatori dei rapporti commissionali. Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola. Sono ammesse dichiarazioni di voto. Art. 29 quater Procedura scritta 46 Nella procedura scritta il Consiglio comunale decide senza dibattito. Hanno diritto di parola il mozionante, il relatore e il Municipale interessato. Sono ammesse dichiarazioni di voto. 3) Richiesta della parola La parola è chiesta al presidente il quale la accorda in ordine di iscrizione, dando però sempre la precedenza a chi non l’avesse ancora ottenuta. 4) Abusi 1 L’oratore che manca di rispetto alla dignità del consesso o che si scosta dal Regolamento viene ammonito dal presidente. 2 In caso di persistenza il presidente lo richiama all’ordine, facendone annotazione a verbale. Art. 30 IArt. 31 P. 1 2 di 60 3 Il presidente richiama l’oratore che si scosta manifestamente dall’oggetto in discussione. Se dopo due richiami l’oratore continua a divagare, il presidente consulta il consesso per sapere se gli debba essere tolta la parola. Il Consiglio comunale decide senza discussione. 5) Partecipazione del presidente Il presidente può partecipare alla discussione abbandonando il seggio presidenziale fino all’esaurimento della trattanda. 6) Chiusura 1 Chiusa la discussione, il presidente, senza fare riassunti, sottopone al Consiglio comunale l’ordine in cui i punti di questione saranno messi in votazione. 2 È possibile il reclamo contro l’ordine di votazione proposto dal presidente: in questo caso decide il Consiglio comunale. Votazione 47 48 49 50 51 52 1) Procedimento a) Preliminari 1 Chiusa la discussione si esperisce il voto, mettendo in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia. b) Eventuali 2 Il presidente procede per votazioni eventuali quando vi sono più proposte su un oggetto. Le votazioni devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte ed eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. In caso di parità nelle votazioni preliminari si procede con il sorteggio. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale. In sede di adozione o modifica di regolamenti comunali la votazione finale sui singoli articoli può essere supplita dal voto finale sul complesso. c) Finale 3 Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti. Le proposte di emendamento di carattere marginale sono decise in via definitiva. Quelle di carattere sostanziale, se contenute in un rapporto commissionale e se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante; negli altri casi sono rinviate al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi. È riservato l'art. 1 77 cpv. 3 LOC. Art. 32 Art. 33 Art. 34 P. 1 3 di 60 d) Regolamenti 4 L'approvazione di regolamenti, convenzioni o contratti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio. e) Nomine 5 La procedura di nomina dei delegati del Comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il Comune è parte avviene secondo la procedura prevista dalla LOC. f) Attinenza comunale 6 La procedura di concessione dell'attinenza comunale è regolata dalla LOC e dalla Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1 994 (LCCit). 53 54 2) Sistema di voto 1 Le votazioni, incluse quelle concernenti la concessione dell’attinenza comunale, avvengono, di regola, in modo manifesto; se richiesta da un gruppo sarà eseguita la controprova. 2 Nella votazione con il sistema elettronico un Consigliere comunale deve votare al suo posto e non può azionare il pulsante di voto di un altro Consigliere. 3 Si vota per appello nominale o voto segreto, se proposto da un Consigliere comunale o da un gruppo e così deciso dalla maggioranza dei votanti. 3) Quoziente 1 Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei votanti e devono raccogliere il voto affermativo di almeno un terzo dei membri del Consiglio 2 I consiglieri esclusi dal voto per collisione secondo quanto disposto dall’art. 27 non sono computati nel numero dei presenti. 3 Gli oggetti di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), dell'art. 9 devono ottenere il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale. 4 In caso di parità nelle votazioni di cui al cpv. 1, la votazione viene ripetuta nella seduta successiva; se il risultato è ancora di parità o se il numero dei voti necessari non è raggiunto, la proposta si ritiene respinta. 5 In materia di concessione dell'attinenza comunale e di nomine di competenza del Consiglio comunale, il quoziente è regolato dalla LCCit, rispettivamente dalla LOC. Art. 35 Art. 36 P. 1 4 di 60 Revoca di risoluzioni Il Consiglio comunale può revocare una risoluzione con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri. Sono riservati i diritti dei terzi. Art 37 bis Pubblicazione delle risoluzioni 56 1 Il presidente pubblica entro cinque giorni agli albi comunali le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso nonchè dei termini per l'esercizio del diritto di referendum. 2 I termini decorrono dalla data di pubblicazione. Interrogazioni 57 58 1 L’interrogazione è la domanda rivolta per iscritto al Municipio in ogni tempo da uno o più consiglieri su oggetti d’interesse comunale. 2 L’interrogazione è presentata per il tramite della Cancelleria comunale, che la invierà in copia a tutti i consiglieri. 3 Il Municipio risponde all’interrogazione per iscritto entro 90 giorni. La risposta municipale è inviata in copia a tutti i consiglieri comunali dalla Cancelleria. 4 Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento. Interpellanze 59 60 61 62 1 L’interpellanza è la domanda formulata per iscritto in vista di una seduta del Consiglio comunale da uno o più consiglieri al Municipio su oggetti di interesse comunale. 2 Il presidente annuncia al Consiglio comunale l’interpellanza nella seduta in cui viene presentata. 3 Se l’interpellanza è presentata, anche in formato elettronico, almeno 7 giorni prima della seduta, il Municipio è tenuto a rispondere nella seduta stessa. 4 L’interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L’interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell’interpellante e la duplica del Municipale. Vi può essere una discussione generale se il Consiglio comunale lo decide. Art. 37 Art. 38 Art. 39 P. 1 5 di 60 5 Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene a una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Qualora una disposizione di legge o un interesse pubblico superiore gli impediscano di rispondere a determinate domande, il Municipio indica espressamente l'esistenza e l'esatta portata di tale impedimento. Mozioni 63 64 65 1 Ogni Consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all’ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo. 2 Le mozioni devono essere immediatamente demandate dal Consiglio comunale ad una commissione permanente o speciale, da designarsi o nominarsi seduta stante, ritenuto l'obbligo del Municipio di allestire: un preavviso scritto sulla ricevibilità della mozione entro il termine di un mese; un preavviso scritto sul contenuto della mozione entro il termine di quattro mesi. Se il Municipio non intende esprimersi sul contenuto deve pure comunicarlo entro lo stesso termine. 3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte; negli altri casi avrà il diritto di essere sentito. 4 Il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza. 5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2. 6 Il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi. Referendum 66 67 68 69 70 71 72 1 Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi previsti da leggi speciali, quando ciò sia chiesto da almeno il 1 5% dei cittadini ritenuto un massimo di 3000 cittadini, entro 60 giorni dalla pubblicazione della risoluzione agli albi comunali. 3 La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 4 Entro un mese dalla presentazione il Municipio esamina la regolarità e la ricevibilità della domanda e pubblica la decisione agli albi comunali. Art. 40 IArt. 41 P. 1 6 di 60 5 Riconosciutane la regolarità e la ricevibilità il Municipio sottopone la risoluzione alla votazione popolare al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della decisione agli albi comunali. Iniziativa 73 74 75 76 77 78 1) Oggetto e procedura 1 Per iniziativa popolare possono essere fatte proposte sugli oggetti di cui alle lettere a), d), e), g), h), i) e m) dell’art. 9, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali. 2 I cittadini che intendono proporre un'iniziativa popolare devono depositarne il testo, firmato da almeno tre promotori, presso la Cancelleria comunale, che ne fa immediata pubblicazione agli albi. I promotori designano un rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali e a ritirare l'iniziativa in qualsiasi momento, al più tardi entro 8 giorni dalle deliberazioni del Consiglio comunale. La raccolta delle firme deve avvenire entro 1 00 giorni dal deposito dell'iniziativa alla Cancelleria comunale. 3 La domanda deve essere presentata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno il 1 5% dei cittadini, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. 5 Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e proponibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione. 6 Riconosciutane la regolarità e la proponibilità il Municipio la sottopone al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione agli albi, accompagnandola eventualmente con un controprogetto. 7 Se si tratta di normativa legislativa, essa può essere elaborata in forma generica o elaborata. 79 80 2) Esame, decisione del Consiglio comunale e votazione 1 Il Consiglio comunale decide sulla domanda di iniziativa entro quattro mesi dalla pubblicazione agli albi della decisione municipale di regolarità e ricevibilità, previo esame e preavviso di una sua commissione. 2 Se la domanda di iniziativa è presentata in forma generica il Consiglio comunale è tenuto ad elaborare il progetto nel senso della domanda. 3 Qualunque sia la forma dell’iniziativa, il Consiglio comunale può opporre un suo controprogetto. Il Municipio può in ogni caso presentare sue osservazioni scritte sull’iniziativa e sul controprogetto prima della decisione del Consiglio comunale. Art. 42 Art. 43 P. 1 7 di 60 Art 43 bis 81 82 3) Votazione popolare 1 Se il Consiglio comunale aderisce all’iniziativa popolare, questa si ritiene accolta e la consultazione non ha luogo. Se non aderisce, essa è sottoposta a votazione popolare, al più tardi entro cinque mesi dalla pubblicazione della risoluzione del Consiglio comunale. Il Municipio tiene conto di altre eventuali votazioni nel fissare la data della votazione. 2 Se all’iniziativa popolare il Consiglio comunale contrappone un proprio progetto, i cittadini aventi diritto di voto devono decidere, in un’unica votazione, se preferiscono l’iniziativa o il controprogetto al diritto vigente; hanno pure la facoltà di accettare o respingere entrambe le proposte e di esprimere la loro preferenza nel caso in cui iniziativa e controprogetto vengano accettati. 3 La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta. 4 Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del popolo. 4) Ritiro 1 Uno o più proponenti possono essere autorizzati dai firmatari a ritirare l’iniziativa, sia a favore di un controprogetto, sia liberamente, mediante esplicita autorizzazione contenuta nelle liste destinate alla raccolta delle firme. 2 L’iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo ma al più tardi entro 8 giorni dalla pubblicazione agli albi comunali della risoluzione del Consiglio comunale di non adesione all’iniziativa. 3 Il ritiro è immediatamente pubblicato agli albi comunali ad opera del Sindaco. Diritto di petizione 1 Uno o più cittadini possono rivolgere al Municipio o al Consiglio comunale una petizione su oggetti che concernono le rispettive competenze. 2 La petizione deve essere esaminata entro sei mesi dalla data di consegna alla Cancelleria comunale. Art. 44 Art. 45 P. 1 8 di 60 CAPITOLO IV I gruppi del Consiglio comunale Requisiti 83 1 I gruppi sono costituiti da tutti i consiglieri eletti sulla stessa lista. 2 Un gruppo deve essere costituito da almeno tre membri. Costituzione 1 Un gruppo consiliare può costituirsi solo nella seduta costitutiva. 2 Ogni gruppo notifica al presidente la sua costituzione indicando il nome del capogruppo e del suo sostituto. Finanziamento 84 85 86 1 I gruppi sono finanziati mediante versamento di una somma annua per ogni gruppo e di un supplemento per ogni Consigliere. 2 La somma annua corrisposta per ogni gruppo è di CHF 15’000.--, il supplemento per ogni Consigliere è di CHF 3’000.--. 3 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni quadriennio. CAPITOLO V Le commissioni del Consiglio comunale Commissioni permanenti e speciali 87 88 89 90 1 Il Consiglio comunale nomina, tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, le seguenti commissioni permanenti: commissione della gestione; commissione edilizia; commissione della pianificazione del territorio; commissione delle petizioni. 2 È pure facoltà del Consiglio comunale di nominare commissioni speciali per l’esame di determinanti oggetti o tematiche simili. 4 Il primo membro della lista convoca la seduta costitutiva delle commissioni permanenti e speciali. 5 Le commissioni hanno la funzione di preparare, presentando un rapporto, la discussione sugli oggetti di competenza del Consiglio Art. 46 Art. 47 Art. 48 Art. 49 P. 1 9 di 60 Composizione e nomine 91 92 93 94 1 Le commissioni permanenti e speciali si compongono di tredici membri, ripartiti proporzionalmente tra i gruppi di cui si compone il Consiglio 2 Per i membri i seggi sono ripartiti proporzionalmente tra i gruppi secondo il sistema di riparto stabilito dalla LEDP, con la variante che anche i gruppi i quali non hanno raggiunto il quoziente intero partecipano al riparto in forza della maggior frazione. 4 I membri sono designati dai rispettivi gruppi: qualora il numero dei designati differisse dal numero dei seggi di diritto, decide il Consiglio Ufficio presidenziale 95 1 Ogni commissione permanente o speciale nomina nel suo seno, un presidente, un vicepresidente ed un segretario. 2 Il presidente è incaricato della custodia degli atti, che restano depositati presso la Cancelleria comunale; il segretario redige il verbale. 3 Il protocollo di ogni commissione deve contenere una breve nota dei lavori commissionali e la menzione della presenza o dell’assenza alle riunioni dei membri della commissione. Art 51 bis Segretario esterno 96 Ogni commissione permanente può richiedere di essere dotata di un segretario esterno alla commissione. Funzionamento 97 98 99 1 I membri delle commissioni sono tenuti ad intervenire alle sedute, salvo i casi di legittimo impedimento. 2 Le sedute si tengono in giorni feriali, di regola nelle ore serali e a Palazzo Civico. 3 Le commissioni possono validamente deliberare se è presente la maggioranza dei membri che le compongono. 4 Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il presidente, o, in sua assenza, il vicepresidente. 5 Le commissioni sono convocate dal presidente, per il tramite della Cancelleria comunale, di regola con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta. Rapporti 1 00 1 Le commissioni allestiscono rapporto scritto con le relative proposte e lo depositano presso la Cancelleria almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale. Art. 50 IArt. 51 Art. 52 Art. 53 P. 20 di 60 2 La Cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al Municipio ed ai singoli consiglieri comunali. 3 Possono essere presentati rapporti di minoranza. Esclusioni 1 01 1 02 1 Non possono fare parte della commissione della gestione: i membri del Municipio e i supplenti; i congiunti nei gradi seguenti: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei, cognati; coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri del Municipio, i loro supplenti o il Segretario comunale. 2 Coloro che rivestivano la carica di Municipale o supplente nell’anno precedente, possono far parte della commissione della gestione, senza tuttavia partecipare alle deliberazioni sulla gestione del periodo in cui rivestivano la carica. 3 La carica di membro o di supplente della commissione è obbligatoria. Sostituzione 1 03 I gruppi possono sostituire i membri nelle commissioni permanenti e speciali nel corso della legislatura. Compiti della commissione della gestione 1 04 1 05 1 L’esame della gestione è di competenza della commissione omonima. 2 Essa esamina e preavvisa: il preventivo; le proposte per progetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in virtù dell'art. 9, quando l'esame non rientra nella competenza esclusiva di un'altra commissione. In quest'ultimo caso la commissione può comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari. Entro 7 giorni dalla ricezione del messaggio, il presidente, sentiti gli altri membri della commissione, informa il Municipio e il presidente del Consiglio comunale se la commissione intende avvalersi di tale facoltà; il consuntivo. Compiti della commissione edilizia 1 06 1 07 La commissione edilizia esamina e preavvisa i progetti relativi alle opere pubbliche di ogni genere. A r t. Art. 55 Art. 56 Art. 57 P. 21 di 60 Art 57 bis Compiti della commissione pianificazione del territorio 1 08 La commissione della pianificazione del territorio esamina e preavvisa le proposte di adozione, aggiornamento o modifica del piano regolatore, comprese quelle che scaturiscono da mozioni. Compiti della commissione delle petizioni 1 09 1 1 0 La commissione delle petizioni esamina e preavvisa: le dimissioni e la rinuncia alla carica sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi; le domande per la concessione dell’attinenza comunale; le proposte di nuovi regolamenti comunali e di modifiche degli stessi non demandate ad altra commissione permanente o speciale; le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di altre commissioni; le proposte di particolare rilevanza giuridica. Messaggi municipali: attribuzioni 1 1 1 Il Municipio designa la o le commissioni a cui sottoporre per preavviso il messaggio e le proposte municipali. Tali proposte vengono di regola sottoposte ad una sola commissione secondo un criterio di preponderanza degli argomenti. Esame degli atti 1 1 2 Le commissioni o le loro delegazioni hanno la facoltà di esaminare gli atti dell'Amministrazione, i verbali e gli archivi, per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l’invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto. Art 60 bis Rapporti con i funzionari dell'Amministrazione 1 1 3 1 All'atto di trasmissione del messaggio ai sensi dell'art. 59, o qualora una mozione venga trasmessa alla commissione competente ai sensi dell'art. 40 cpv. 2, il Municipio avrà cura d'indicare il o i funzionari dell'Amministrazione permanentemente autorizzati a conferire con i commissari di cui al punto 2. 2 Sono di regola liberamente autorizzati a conferire con i funzionari dell'Amministrazione comunale designati dal Municipio, limitatamente alla materia oggetto del messaggio o della mozione e nei limiti temporali stabiliti dall'art. 1 05 LOC: il relatore designato dalla commissione; il presidente della commissione; ogni membro della commissione che, avendone fatto richiesta, venga in tal senso autorizzato dalla maggioranza della commissione. b d e. Art. 58 Art. 59 Art. 60 P. 22 di 60 CAPITOLO VI Il Municipio Composizione ed elezione 1 1 4 1 1 5 1 Il Municipio esplica funzioni esecutive, dirigendo collegialmente gli affari comunali in base alle competenze previste dalla legge. 2 Esso si compone di 7 membri e 3 supplenti. 3 La carica è obbligatoria. 4 L’elezione ha luogo contemporaneamente a quella del Consiglio Il Municipio 1 1 6 1 1 7 1 1 8 1 1 9 1 20 1 21 1 Il Municipio, riservate le competenze delegate: pianifica l'attività del Comune, dirige l’Amministrazione comunale e prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse del Comune, comprese le procedure amministrative; propone, esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’Assemblea e del Consiglio comunale; informa il Consiglio comunale sulle decisioni prese quando ne è interpellato; svolge le mansioni conferitegli dalle leggi, dai decreti, dai regolamenti e dalle risoluzioni cantonali e federali, nonché dai regolamenti comunali; tiene e aggiorna i cataloghi civici, il registro della popolazione e delle imprese e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti; esercita le funzioni di polizia locale, giusta gli art. 1 07 LOC e 23-26 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1 987 (RALOC); allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e propone il moltiplicatore d'imposta giusta l'art. 1 77 cpv. 2 LOC; provvede all’esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi, al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute; provvede all’incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, all'impiego dei capitali, all'accensione e al rinnovo dei prestiti secondo i bisogni di liquidità del Comune; fa eseguire i regolamenti comunali; assume i collaboratori comunali secondo le modalità previste dal ROCCL; delibera in tema di commesse pubbliche; preavvisa al Consiglio comunale tutte le questioni di competenza dello stesso; I A r t. 6 Art. 62 d. e. g. h. m. n. 0. P. 23 di 60 amministra l'azienda comunale, i legati, i beni comunali e i fondi speciali di qualsiasi natura appartenenti al Comune e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l’amministrazione è affidata a terzi; rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti; adotta il sigillo comunale in conformità all’art. 3 RALOC; tutela gli interessi del Comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando il Consiglio 2 Il Municipio esercita le competenze delegategli ai sensi dell'art. 9 bis. 3 Il Municipio, riservato l'obbligo di discrezione, informa la popolazione sui problemi comunali di particolare interesse generale. Art 62 bis Delega 1 22 1 23 1 24 1 25 1 Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario comunale, ai servizi dell'Amministrazione e dell'azienda comunale, nonché ai rispettivi funzionari, competenze decisionali amministrative, ivi comprese quelle della Legge edilizia cantonale del 1 3 marzo 1 991 (LE) e della LEDP che la LOC o leggi speciali non attribuiscono in modo vincolante al Municipio, come pure facoltà di spese di gestione corrente. Sono riservate le leggi speciali. Le competenze delegate sono stabilite tramite ordinanza municipale. 2 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli. 3 Contro le decisioni oggetto di delega è data facoltà di reclamo al Municipio entro 1 5 giorni dall'intimazione. Art. 62 ter Controllo finanze 1 26 1 27 1 28 1 29 1 Il Municipio istituisce un servizio comunale di Controllo finanze ai sensi dell'art. 180 cpv. 3 LOC. 2 Il Municipio disciplina le modalità operative. Dicasteri 1 30 1 Il Municipio è diviso in dicasteri per agevolare l’esame degli oggetti di sua competenza e l’esecuzione delle decisioni municipali. 2 Nessun Municipale può rifiutare il dicastero che gli è attribuito. 3 L'assegnazione dei dicasteri può essere modificata nel corso del quadriennio con decisione municipale a maggioranza dei presenti. 4 Il singolo Municipale non può prendere decisioni vincolanti. Seduta costitutiva 1 Il Municipio si riunisce in seduta costitutiva dopo l’elezione del Sindaco. 2 Esso provvede alla nomina tra i suoi membri del Vicesindaco, all’istituzione dei dicasteri e alla nomina delle commissioni e delle P. q. r. S. Art. 63 Art. 64 P. 24 di 60 delegazioni, nonché alla convocazione del Consiglio comunale in seduta costitutiva e all’incombenza di cui all’art. 62 lett. s) del presente Regolamento. Sedute 1 31 1 32 1 33 1 Il Municipio stabilisce le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana. 2 Il Municipio è inoltre convocato dal Sindaco nel rispetto dei disposti dell'art. 93 LOC. 3 Le sedute sono dirette dal Sindaco, che è responsabile della loro preparazione in applicazione dell'art. 98 LOC. Per la preparazione e lo svolgimento delle sedute il Municipio può dotarsi di un sistema di gestione elettronica dei documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, riservato l'art. 1 04 LOC. Le sedute hanno luogo nella sala del Municipio a Palazzo Civico; se speciali ragioni lo giustificano, esse possono essere tenute in altro locale, purché non sia un pubblico esercizio. 4 La partecipazione alle sedute è obbligatoria. In caso di impedimento i municipali sono tenuti ad avvertire tempestivamente il Sindaco o chi ne fa le veci. 5 Il Municipio può deliberare solo alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. 6 I supplenti sono chiamati per l’inizio della seduta nel caso in cui non è presente la maggioranza assoluta dei municipali e solo nel numero necessario a comporla. 7 I supplenti sono convocati anche nel corso della seduta se viene a mancare la maggioranza assoluta. 8 I supplenti sono designati per sorteggio, in primo luogo fra quelli appartenenti al o ai gruppi rappresentanti il Municipale o i municipali mancanti. Funzionamento Per quanto concerne il funzionamento del Municipio si fa riferimento alle relative norme della LOC. Pubblicazione delle risoluzioni e informazione 1 34 1 Il Sindaco provvede entro 5 giorni all’esposizione delle risoluzioni municipali agli albi comunali, se ciò è previsto dalle leggi o è richiesto dall’interesse generale. 2 Il Municipio informa la popolazione su problemi comunali di particolare interesse, segnatamente tramite bollettini, circolari, conferenze stampa, dibattiti, comunicati e il sito web della Città. Art. 65 Art. 66 Art. 67 P. 25 di 60 Spese non preventivate 1 35 1 36 Il Municipio può fare annualmente spese correnti non preventivate senza il consenso del Consiglio comunale fino all’importo massimo di CHF 100’000.-- CAPITOLO VII Il Sindaco Attribuzioni generali 1 37 1 38 1 Il Sindaco rappresenta il Comune, presiede il Municipio, coordina l'attività del collegio municipale e dirige l'amministrazione comunale con le competenze conferite dalla legge. 2 Egli cura l’esecuzione delle risoluzioni municipali, vigila sull’attività dei collaboratori e, nei casi urgenti, prende i necessari provvedimenti, sottoponendo il suo operato, non appena possibile, alla ratifica del Municipio. Supplenza In caso di assenza il Sindaco è supplito nelle sue funzioni dal Vicesindaco, e in assenza di questo, dal Municipale più anziano per carica, subordinatamente per età. Competenze e funzioni del Sindaco 1 39 Le attribuzioni particolari del Sindaco sono disciplinate dall'art. 1 1 9 LOC. CAPITOLO VIII Commissioni e delegazioni di nomina municipale Commissioni e delegazioni obbligatorie 1 40 1 41 1 42 1 43 1 44 1 Il Municipio nomina le seguenti commissioni e delegazioni previste dalla legge: abrogato; commissione scolastica; delegazione tributaria; abrogato; abrogato. 2 Di ogni commissione o delegazione deve far parte almeno un municipale. 3 Le commissioni e delegazioni di cui al presente articolo hanno gli attributi ed i compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie. Art. 68 Art. 69 Art. 70 IArt. 71 Art. 72 d. e. P. 26 di 60 Art 72 bis Autorità regionale di protezione (ARP) 1 45 1 46 1 47 Il Municipio nomina il presidente, i membri permanenti, i loro supplenti e i segretari delle ARP che hanno sede nel Comune, conformemente alla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore dell'adulto dell’8 marzo 1999 (LPMA). Commissioni facoltative 1 48 1 49 1 50 1 Il Municipio nomina le commissioni previste dalla legislazione comunale e ogni altra commissione che ritiene opportuna per l'espletamento dei suoi compiti. 3 Anche per queste commissioni vale la norma stabilita dall’art. 72 cpv. 2. Attribuzioni 1 51 1 52 1 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni svolgono gli incarichi loro assegnati dall’esecutivo. 2 Le commissioni hanno il diritto di prendere visione degli atti riguardanti l'Amministrazione comunale relativi a oggetti di loro pertinenza durante il periodo che intercorre tra la convocazione e la riunione. Funzionamento 1 53 1 54 1 Le commissioni facoltative si compongono di un numero di membri definito dal Municipio. 2 Esse nominano nel proprio seno un presidente. Il segretario può essere esterno alla commissione. 3 Le commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza dei membri. Esse tengono un verbale delle proprie sedute. CAPITOLO IX Organizzazione dei quartieri Servizi 1 55 1 56 1 57 1 Il Municipio provvede alla posa di almeno un albo comunale per ogni quartiere. 2 Il Municipio stabilisce nel decreto di convocazione dell'Assemblea comunale il numero e la distribuzione degli uffici elettorali, tenendo conto dei quartieri e degli iscritti in catalogo, nonché i giorni e gli orari di voto. 3 Gli uffici e i servizi dell'Amministrazione sono razionalmente ripartiti sul territorio comunale. Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 P. 27 di 60 Commissioni di quartiere 1 58 1 59 1 60 1 61 1 62 1 Le commissioni di quartiere sono organismi di natura consultiva di partecipazione della comunità locale alla vita cittadina e sono rappresentative degli interessi dei singoli quartieri. In particolare, esse hanno il compito di stimolare la conoscenza, il dibattito, la collaborazione dei cittadini su tutti i temi legati alla vita sociale ed amministrativa della Città, di interpretare la voce e le esigenze della popolazione e di favorire la più efficace rispondenza della pubblica amministrazione ai problemi generali e particolari del quartiere. 2 L'Amministrazione comunale, compatibilmente con i bisogni e le risorse diponibili, mette a loro disposizione spazi idonei attrezzati per lo svolgimento della relativa attività. 3 Il Municipio ogni quadriennio, entro il mese di luglio, ratifica le seguenti commissioni di quartiere: Brè-Aldesago, Barbengo, Besso, Breganzona, Cadro, Carabbia, Carona, Cassarate-Castagnola, Centro, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Loreto, Molino Nuovo, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona, Sonvico, Val Colla, Viganello e Villa Luganese. 4 Il Municipio deve consultare la commissione di quartiere in caso di progetti e questioni importanti che toccano il quartiere e può sostenere progetti di interesse pubblico proposti dalla commissione di quartiere. 5 Il Municipio può istituire commissioni ad hoc su specifici temi, coinvolgendo più commissioni di quartiere. 6 Il Municipio istituisce un ufficio quartieri con il compito di fungere da intermediario tra le commissioni di quartiere, l'Amministrazione comunale e il Municipio e, più in generale, di attuare gli indirizzi voluti dall'Esecutivo. Art 77 bis Composizione e organizzazione 1 63 1 64 1 Le commissioni di quartiere sono composte da persone residenti nel quartiere secondo la seguente chiave di riparto: - un rappresentante per ogni partito rappresentato in Municipio, proposto dal rispettivo partito; - un egual numero di rappresentanti eletti dall'assemblea di quartiere entro 45 giorni dall'inizio della legislatura, possibilmente scelti tra le associazioni e i patriziati esistenti nel quartiere, se da essi richiesto. 2 I membri hanno lo stesso potere di rappresentanza. Il membro riceve un'indennità di CHF 1 00.-- per ogni seduta, per un massimo di CHF 500.- - per anno di legislatura. 3 Ogni commissione di quartiere elegge - a maggioranza assoluta dei suoi membri - il presidente della commissione. In caso di parità o di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta viene eletto, tramite ulteriore votazione, il candidato che raggiunge il maggior numero di voti. Art. 77 P. 28 di 60 4 Il presidente della commissione di quartiere convoca, anche su istanza di almeno un terzo dei membri della commissione, la commissione di quartiere e presiede le relative sedute. 5 Tutti i presidenti delle commissioni di quartiere si riuniscono, di regola, una volta all'anno nella conferenza dei presidenti con lo scopo di assicurare lo scambio di informazioni su esperienze ed iniziative intraprese dalle commissioni. 6 L'assemblea di quartiere è convocata dalla commissione di quartiere, di regola, una volta all'anno allo scopo di informare i cittadini sull'attività svolta, di promuovere il dibattito su tali attività, sugli indirizzi e sulle scelte del Municipio e su altri temi di attualità. 7 Di regola, il Municipio incontra la popolazione dei diversi quartieri una volta nel corso della legislatura. 8 Per altri aspetti organizzativi qui non espressamente indicati fanno stato le indicazioni dell'ufficio quartieri. 9 Al Consiglio comunale viene inviato un rapporto annuale sull'attività delle commissioni di quartiere inserito nel consuntivo. Scioglimento 1 65 1 66 1 67 1 Il Municipio ha la facoltà di sciogliere le commissioni di quartiere in caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato superiore ai 6 mesi. 2 La costituzione di una nuova commissione di quartiere deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla decisione di scioglimento. TITOLO TERZO I dipendenti comunali Assunzione dei dipendenti 1 68 1 69 1 70 1 71 1 Il Municipio nomina il Segretario comunale e i collaboratori del Comune previsti da leggi speciali o dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della Città di Lugano (ROCCL) del 1 2 novembre 201 8. 2 Il Municipio può assumere altre persone in caso di necessità secondo le modalità previste dal ROCCL. Nomina 1 72 1 73 Periodo di prova 1 74 1 75 Art. 78 Art. 79 Art. 80 IArt. 81 P. 29 di 60 Rapporto di impiego 1 76 1 77 1 78 La costituzione del rapporto di impiego, i diritti e i doveri dei collaboratori, la loro responsabilità per danni e disciplinare, come pure la fine del rapporto di impiego, sono regolati dal ROCCL e dalle specifiche norme cantonali. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi 1 79 1 80 Prima di entrare in carica, il Segretario comunale, i collaboratori abilitati ad allestire perizie o rapporti di contravvenzione, il delegato per l’inventario obbligatorio per il decesso, gli agenti comunali di polizia e i messaggeri rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, firmando il relativo attestato che viene loro consegnato dal Municipio, del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio”. Segretario comunale 1 81 1 82 1) Attribuzioni generali 1 Il Segretario comunale è responsabile della cancelleria ed è il capo del personale 2 Egli dirige, sorveglia, coordina ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati da leggi e Regolamenti o richiesti dal Municipio o dal Sindaco. 1 83 1 84 1 85 2) Attribuzioni particolari In particolare il Segretario: firma col Sindaco o chi ne fa le veci gli atti del Comune e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dal Municipio. Sono riservate le competenze secondo la LOC e il presente Regolamento. redige il verbale del Consiglio comunale e del Municipio; è responsabile della corretta gestione dell'archivio amministrativo e dell'archivio storico del Comune in base alla Legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici del 1 5 marzo 201 1 (LArch). esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 1 8 aprile 1 91 1 (LAC). è responsabile del sigillo comunale e del suo uso. Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 b d e. P. 30 di 60 TITOLO QUARTO Onorari, stipendi, diarie e indennità Grado di occupazione, onorari del Sindaco e dei municipali 1 86 1 87 1 Il grado di occupazione del Sindaco è del 60%; quello dei municipali è del 50%. 2 L'onorario dei membri del Municipio, riferito al grado di occupazione di cui al cpv. 1 , è calcolato in base allo stipendio massimo della classe 25 della scala degli stipendi prevista dal ROCCL. 3 I membri del Municipio ricevono inoltre le indennità per le sedute delle commissioni e delegazioni di cui fanno parte. 4 I supplenti municipali ricevono CHF 200.-- per ogni seduta dell'esecutivo a cui sono chiamati a partecipare e CHF 1 00.-- per le altre missioni. 5 Gli onorari del Sindaco e dei municipali sono adeguati al rincaro. Diarie ed indennità per missioni 1 88 1 89 1 Quale rimborso spese annuale per la rappresentanza sono previsti i seguenti importi: CHF 1 5'000.-- per il Sindaco; CHF 1 0'000.-- per il Vicesindaco; CHF 5'000.-- per i municipali. 2 Per le missioni e funzioni straordinarie regolarmente autorizzate, i membri delle commissioni e delegazioni, ad eccezione dei municipali, ricevono le seguenti diarie ed indennità: per giornata: CHF 1 25.--; per mezza giornata: CHF 70.--; per ogni pernottamento: CHF 1 40.--. 3 Vengono inoltre rimborsate le spese di trasferta in base alla tariffa di prima classe delle FFS e alla tariffa corrispondente per gli altri mezzi di trasporto, mentre che, per i viaggi in aereo, sarà riconosciuta la tariffa economy. 4 Dalle diarie e indennità suddette, verranno dedotti gli eventuali rimborsi accordati da altri enti. 5 Per casi speciali e particolarmente per missioni fuori cantone, il Municipio potrà, di volta in volta, aumentare adeguatamente le diarie fissate dal presente articolo fino alla concorrenza delle spese effettivamente sopportate. Diarie e indennità 1 90 1 91 1 92 1 93 1 I Consiglieri comunali ricevono un’indennità di CHF 1 40.-- per ogni seduta del Consiglio comunale e per ogni seduta delle commissioni permanenti e speciali alle quali partecipano integralmente. L'indennità è h , 0 0 00 ro - <j Lo 00 P. 31 di 60 dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo mezz’ora dopo l'inizio o partenza mezz’ora prima del termine della seduta. 2 Di principio i membri delle delegazioni e commissioni nominate dal Municipio ricevono un'indennità di CHF 1 40.-- per ogni seduta alla quale partecipano integralmente. L'indennità è dimezzata in caso di partecipazione parziale, ossia arrivo 1 /2 ora dopo l'inizio o partenza 1 /2 ora prima del termine della seduta. Per i membri di commissioni facoltative ai sensi dell'art. 73 possono essere stabilite, in via di Ordinanza, indennità fino a CHF 1 '000.-- per seduta 3 Il presidente del Consiglio comunale riceve un'indennità annua supplementare di CHF 3'000.--. I presidenti delle commissioni permanenti ricevono un'indennità annua di CHF 1 '200.--. I presidenti delle commissioni speciali ricevono un'indennità annua supplementare di CHF 600.--. 4 Gli importi succitati sono adeguati al rincaro all’inizio di ogni quadriennio. Stipendi dei dipendenti 1 94 Gli stipendi dei collaboratori del Comune sono determinati dal ROCCL. TITOLO QUINTO Gestione finanziaria e contabilità Art 89 bis Contenuto dei messaggi municipali 1 95 I messaggi municipali devono precisare le conseguenze finanziarie ed amministrative dell’oggetto proposto nonché il suo inserimento nel conto degli investimenti. Bilancio preventivo e conto consuntivo 1 96 1 97 1 Il Municipio presenta ogni anno al Consiglio comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Comune, dei legati, dei fondi speciali e dell'azienda comunale. 2 I conti si estendono alla gestione dal 1 gennaio al 31 dicembre. Art 90 bis Controllo finanziario e di gestione 1 98 1 99 200 201 1 Per il controllo dell'esatezza formale e materiale dei conti consuntivi il Comune affida un mandato ad un organo di controllo esterno, che redige un rapporto all'indirizzo del Municipio. 3 Nell’ambito delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza finanziaria sull'Amministrazione comunale la commissione della
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file itThink it through
Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.