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1.1.1 Regolamento comunale della Città di Lugano del 14 marzo 1989

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Art. 9 Art. 89

P. 32 di 60 gestione ha il diritto di prendere conoscenza, tramite il Municipio, del contenuto dei rapporti dell’organo di controllo, come pure di richiedere informazioni ritenute necessarie e verifiche supplementari. Norme per la gestione finanziaria 202 Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla LOC, nonché dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 201 9 (RGFCC). Art 91 bis Società private 203 204 205 1 Unitamente ai consuntivi, annualmente e separatamente, il Municipio trasmette per informazione al Consiglio comunale i conti annuali di tutte le società, di qualsiasi forma giuridica, alla quale la Città partecipa. Incassi e pagamenti Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti. Autorizzazioni a riscuotere 206 Il Segretario comunale, il direttore, il vicedirettore e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti. Diritto di firma 207 Sindaco, Vicesindaco, Segretario comunale e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio hanno diritto di firma collettiva per le operazioni relative ai conti correnti. I diritti di firma sono definiti da apposita risoluzione municipale. TITOLO SESTO I beni comunali Suddivisione 208 1 I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali. 2 I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. IArt. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 P. 33 di 60 3 L’uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1 989. 4 I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto. Alienabilità 209 1 I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere dati in pegno. 2 I beni patrimoniali possono essere alienati purchè non siano pregiudicati gli interessi collettivi. Amministrazione 1 L’amministrazione dei beni comunali compete al Municipio. 2 Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l’inventario dei beni amministrativi e patrimoniali, mobili e immobili del Comune, nonché l’elenco dei passivi separati per categoria. 3 Esso tiene inoltre aggiornati gli inventari dei beni immobili di spettanza dei fondi e legati affidati alla sua amministrazione. Alienazioni e locazioni 21 0 1 Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza. 2 In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. 3 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali. Lavori, forniture prestazioni di servizio 21 1 21 2 21 3 21 4 TITOLO SESTO BIS Opere pubbliche Art 99 bis Opere edili e del genio civile 21 5 21 6 1 Per la progettazione di opere con mandati a terzi il Municipio, se non dispone di una linea di credito nell'ambito del preventivo del conto di gestione corrente, presenta al Consiglio comunale la richiesta di credito per il progetto di massima e la stima dei costi di realizzazione. Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 P. 34 di 60 2 Sulla base del progetto di massima e della stima dei costi approvati dal Consiglio comunale, il Municipio presenta al legislativo la richiesta di credito per l’allestimento del progetto e del preventivo definitivi. 3 Sulla base del progetto e del preventivo definitivi il Municipio presenta al Consiglio comunale la richiesta per il credito di costruzione. 4 Nei casi in cui il credito di costruzione votato dal Consiglio comunale supera l’ammontare complessivo di 1 milione di franchi, il Municipio informa il Consiglio comunale due volte all’anno, entro fine giugno e entro fine dicembre, sullo stato di avanzamento dell’opera e sull’evoluzione dei costi in rapporto ai lavori ancora da eseguire e al credito votato. TITOLO SETTIMO Enti esterni, azienda comunale Art. 99 ter Ente autonomo di diritto pubblico 21 7 21 8 1 Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati. 2 Lo statuto deve in particolare contenere: - scopi e compiti; - organi, loro competenze e funzionamento; - meccanismo di controllo degli organi comunali; - misura in cui l'ente soggiace al controllo degli organi comunali; - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - eventuali mandati di prestazione; - modalità di scioglimento. Esso è adottato dal Consiglio comunale, secondo le modalità previste per il Regolamento comunale e deve essere approvato dal Consiglio di Stato. 3 Il Comune può attribuire il compito all'ente di diritto pubblico mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 1 93b LOC. 4 I conti dell'ente devono essere approvati dal Consiglio comunale. 5 Lo scioglimento, possibile in ogni tempo se non vi si oppongono interessi preponderanti, è deciso dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dallo statuto e ratificato dal Consiglio di Stato. Azienda 21 9 220 1 È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 1 92b e seguenti LOC per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua potabile. 2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciali e direttive settoriali. A r t. l o o P. 35 di 60 TITOLO SETTIMO BIS Protezione dei dati Art 100 bis Protezione dei dati e trasparenza 221 222 Il Municipio nomina il delegato alla protezione dei dati, il delegato alla trasparenza e il responsabile dell'informazione attiva in base alla Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 201 1 (LIT). Al delegato sono attribuite le competenze delle specifiche legislazioni. Egli redige un resoconto annuo delle attività per il Municipio e il Consiglio Art. 100 ter Archivi dati 223 1 Il Comune può gestire archivi dati per la registrazione, la gestione, e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare. 2 L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali. 3 Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti. Art. 100 quater Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili 224 225 1 Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo. 2 Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza. 3 Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della LArch. P. 36 di 60 TITOLO SETTIMO TER Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute Art. 100 quinquies Politica dell’alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute 226 1 Il Comune promuove il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigioni accessibili alla maggioranza della popolazione (redditi medi e bassi), con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e delle persone anziane, come pure alla qualità ecologica delle abitazioni e alla loro distribuzione adeguata nel territorio della Città. 2 Esso promuove pure la disponibilità di locali di attività a pigioni contenute, compatibili con il contesto residenziale. 3 Il Municipio elabora un programma coerente con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2 e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla realizzazione del programma. 4 Per attuare questa politica, il Comune: promuove le necessarie misure pianificatorie volte a favorire il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigione moderata. Cura inoltre la consulenza di enti, privati e cittadini per l'attuazione degli obbiettivi in materia di alloggio a pigione moderata. A questo scopo designa un servizio all'interno dell'Amministrazione comunale o delega a terzi questo compito; costituisce e/o partecipa a una o più organizzazioni di utilità pubblica riconosciute ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 21 marzo 2003 (LPrA), per attuare il programma di cui ai capoversi precedenti, segnatamente tramite acquisti, ristrutturazioni e nuove costruzioni; può acquistare terreni da destinare alla costruzione di abitazioni e locali di attività a pigione moderata e può metterne a disposizione di organizzazioni di utilità pubblica riconosciute; può sostenere iniziative di altri enti che offrono abitazioni o locali di attività a pigioni moderate; può sostenere anche iniziative della cassa pensioni di Lugano se compatibili con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2. d. e. P. 37 di 60 TITOLO SETTIMO QUATER Art. 100 sexties Protezione ambientale 227 1 Il Comune di Lugano, alfine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso razionale dell'energia, può favorire l'utilizzo di fonti energetiche indigene rinnovabili (energia solare, calore ambientale, geotermia, legna), tenendo tuttavia in considerazione le zone già approvigionate con il gas. 2 Prende d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico. 3 Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. 4 Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e tutela i contenuti naturalistici del territorio. 5 Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. 6 Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione. 7 Il Comune e le aziende da esso controllate rinunciano all'acquisto di nuove partecipazioni dirette o indirette ad aziende che gestiscono centrali e impianti nucleari o a carbone. Essi devono vendere le partecipazioni esistenti di questo tipo non appena sia possibile farlo senza subire perdite finanziarie superiori al 5% del costo d'acquisto. TITOLO OTTAVO Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe Decisione digitale 228 229 Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione. Art 101 bis Ricorsi 230 1 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. 2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questi casi il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

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Art. 9 Art. 89

P. 32 di 60 gestione ha il diritto di prendere conoscenza, tramite il Municipio, del contenuto dei rapporti dell’organo di controllo, come pure di richiedere informazioni ritenute necessarie e verifiche supplementari. Norme per la gestione finanziaria 202 Il contenuto e la forma del bilancio preventivo, del conto consuntivo, del conto amministrativo, la tenuta della contabilità e le modalità di incasso e di pagamento sono retti dalla LOC, nonché dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 22 maggio 201 9 (RGFCC). Art 91 bis Società private 203 204 205 1 Unitamente ai consuntivi, annualmente e separatamente, il Municipio trasmette per informazione al Consiglio comunale i conti annuali di tutte le società, di qualsiasi forma giuridica, alla quale la Città partecipa. Incassi e pagamenti Il Comune tiene i conteggi dei conti correnti postali e dei conti correnti bancari, attraverso i quali devono effettuarsi gli incassi ed i pagamenti. Autorizzazioni a riscuotere 206 Il Segretario comunale, il direttore, il vicedirettore e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio sono autorizzati a riscuotere per conto del Comune le sportule di cancelleria, come pure ad accettare pagamenti in contanti. Diritto di firma 207 Sindaco, Vicesindaco, Segretario comunale e i collaboratori della Divisione finanze designati dal Municipio hanno diritto di firma collettiva per le operazioni relative ai conti correnti. I diritti di firma sono definiti da apposita risoluzione municipale. TITOLO SESTO I beni comunali Suddivisione 208 1 I beni comunali si suddividono in beni amministrativi e in beni patrimoniali. 2 I beni amministrativi comprendono gli attivi che servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici. Sono compiti pubblici quelli eseguiti in forza del diritto pubblico o a seguito di scelte di interesse collettivo. IArt. 91 Art. 92 Art. 93 Art. 94 Art. 95 P. 33 di 60 3 L’uso dei beni amministrativi è disciplinato dal Regolamento sui beni amministrativi del 30 gennaio 1 989. 4 I beni patrimoniali comprendono gli attivi privi di uno scopo pubblico diretto. Alienabilità 209 1 I beni amministrativi sono inalienabili e non possono essere dati in pegno. 2 I beni patrimoniali possono essere alienati purchè non siano pregiudicati gli interessi collettivi. Amministrazione 1 L’amministrazione dei beni comunali compete al Municipio. 2 Il Municipio tiene aggiornato in apposito registro l’inventario dei beni amministrativi e patrimoniali, mobili e immobili del Comune, nonché l’elenco dei passivi separati per categoria. 3 Esso tiene inoltre aggiornati gli inventari dei beni immobili di spettanza dei fondi e legati affidati alla sua amministrazione. Alienazioni e locazioni 21 0 1 Alienazioni, affitti e locazione dei beni comunali o di pertinenza di fondi o legati, mobili o immobili, devono essere fatti per pubblico concorso e annunciati agli albi comunali almeno 7 giorni prima della scadenza. 2 In casi eccezionali, quando al Comune non ne può derivare danno o quando l'interesse generale lo giustifica, il legislativo può autorizzare il Municipio a procedere per licitazione privata oppure per trattative dirette. 3 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali. Lavori, forniture prestazioni di servizio 21 1 21 2 21 3 21 4 TITOLO SESTO BIS Opere pubbliche Art 99 bis Opere edili e del genio civile 21 5 21 6 1 Per la progettazione di opere con mandati a terzi il Municipio, se non dispone di una linea di credito nell'ambito del preventivo del conto di gestione corrente, presenta al Consiglio comunale la richiesta di credito per il progetto di massima e la stima dei costi di realizzazione. Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 P. 34 di 60 2 Sulla base del progetto di massima e della stima dei costi approvati dal Consiglio comunale, il Municipio presenta al legislativo la richiesta di credito per l’allestimento del progetto e del preventivo definitivi. 3 Sulla base del progetto e del preventivo definitivi il Municipio presenta al Consiglio comunale la richiesta per il credito di costruzione. 4 Nei casi in cui il credito di costruzione votato dal Consiglio comunale supera l’ammontare complessivo di 1 milione di franchi, il Municipio informa il Consiglio comunale due volte all’anno, entro fine giugno e entro fine dicembre, sullo stato di avanzamento dell’opera e sull’evoluzione dei costi in rapporto ai lavori ancora da eseguire e al credito votato. TITOLO SETTIMO Enti esterni, azienda comunale Art. 99 ter Ente autonomo di diritto pubblico 21 7 21 8 1 Il Comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati. 2 Lo statuto deve in particolare contenere: - scopi e compiti; - organi, loro competenze e funzionamento; - meccanismo di controllo degli organi comunali; - misura in cui l'ente soggiace al controllo degli organi comunali; - finanziamento, copertura del disavanzo, ripartizione degli utili; - eventuali mandati di prestazione; - modalità di scioglimento. Esso è adottato dal Consiglio comunale, secondo le modalità previste per il Regolamento comunale e deve essere approvato dal Consiglio di Stato. 3 Il Comune può attribuire il compito all'ente di diritto pubblico mediante mandato di prestazione. È applicabile l'art. 1 93b LOC. 4 I conti dell'ente devono essere approvati dal Consiglio comunale. 5 Lo scioglimento, possibile in ogni tempo se non vi si oppongono interessi preponderanti, è deciso dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dallo statuto e ratificato dal Consiglio di Stato. Azienda 21 9 220 1 È costituita un'azienda comunale ai sensi dell'art. 1 92b e seguenti LOC per l'esercizio di servizi pubblici. Essa è denominata Azienda acqua potabile. 2 L'azienda non ha personalità giuridica ed è disciplinata dalle norme della LOC e da apposito regolamento. Sono riservati disposti di legge speciali e direttive settoriali. A r t. l o o P. 35 di 60 TITOLO SETTIMO BIS Protezione dei dati Art 100 bis Protezione dei dati e trasparenza 221 222 Il Municipio nomina il delegato alla protezione dei dati, il delegato alla trasparenza e il responsabile dell'informazione attiva in base alla Legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 201 1 (LIT). Al delegato sono attribuite le competenze delle specifiche legislazioni. Egli redige un resoconto annuo delle attività per il Municipio e il Consiglio Art. 100 ter Archivi dati 223 1 Il Comune può gestire archivi dati per la registrazione, la gestione, e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare. 2 L'accesso agli archivi di cui al cpv. 1 da parte dei membri degli organi comunali e dei collaboratori del Comune è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di specifici compiti legali. 3 Il Comune può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti. Art. 100 quater Gestione degli archivi dei dati e norme applicabili 224 225 1 Gli archivi di dati personali gestiti dal Comune in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo. 2 Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio di dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza. 3 Le registrazioni ausilio di mezzi tecnici delle sedute del Consiglio comunale possono essere conservate per scopi storico-archivistici, nel rispetto delle disposizioni della LArch. P. 36 di 60 TITOLO SETTIMO TER Politica dell'alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute Art. 100 quinquies Politica dell’alloggio e dei locali di attività a pigioni contenute 226 1 Il Comune promuove il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigioni accessibili alla maggioranza della popolazione (redditi medi e bassi), con particolare attenzione ai bisogni delle famiglie e delle persone anziane, come pure alla qualità ecologica delle abitazioni e alla loro distribuzione adeguata nel territorio della Città. 2 Esso promuove pure la disponibilità di locali di attività a pigioni contenute, compatibili con il contesto residenziale. 3 Il Municipio elabora un programma coerente con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2 e riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla realizzazione del programma. 4 Per attuare questa politica, il Comune: promuove le necessarie misure pianificatorie volte a favorire il mantenimento e lo sviluppo di abitazioni a pigione moderata. Cura inoltre la consulenza di enti, privati e cittadini per l'attuazione degli obbiettivi in materia di alloggio a pigione moderata. A questo scopo designa un servizio all'interno dell'Amministrazione comunale o delega a terzi questo compito; costituisce e/o partecipa a una o più organizzazioni di utilità pubblica riconosciute ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 3 della Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 21 marzo 2003 (LPrA), per attuare il programma di cui ai capoversi precedenti, segnatamente tramite acquisti, ristrutturazioni e nuove costruzioni; può acquistare terreni da destinare alla costruzione di abitazioni e locali di attività a pigione moderata e può metterne a disposizione di organizzazioni di utilità pubblica riconosciute; può sostenere iniziative di altri enti che offrono abitazioni o locali di attività a pigioni moderate; può sostenere anche iniziative della cassa pensioni di Lugano se compatibili con gli obiettivi dei cpv. 1 e 2. d. e. P. 37 di 60 TITOLO SETTIMO QUATER Art. 100 sexties Protezione ambientale 227 1 Il Comune di Lugano, alfine di migliorare la qualità dell'aria e l'uso razionale dell'energia, può favorire l'utilizzo di fonti energetiche indigene rinnovabili (energia solare, calore ambientale, geotermia, legna), tenendo tuttavia in considerazione le zone già approvigionate con il gas. 2 Prende d'intesa con il Cantone, i provvedimenti di natura edile, di esercizio, di canalizzazione o di limitazione del traffico. 3 Tutela l'igiene del suolo e dell'abitato secondo le disposizioni federali e cantonali in materia. 4 Vigila sul mantenimento e il miglioramento del patrimonio forestale e tutela i contenuti naturalistici del territorio. 5 Regolamenta, con apposita normativa, la separazione, la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. 6 Promuove azioni di sensibilizzazione e d'istruzione della popolazione. 7 Il Comune e le aziende da esso controllate rinunciano all'acquisto di nuove partecipazioni dirette o indirette ad aziende che gestiscono centrali e impianti nucleari o a carbone. Essi devono vendere le partecipazioni esistenti di questo tipo non appena sia possibile farlo senza subire perdite finanziarie superiori al 5% del costo d'acquisto. TITOLO OTTAVO Decisioni, rimedi di diritto, contravvenzioni e multe Decisione digitale 228 229 Un atto amministrativo costituente una decisione può essere emanato tramite dispositivi completamente automatizzati, a condizione che una base legale lo ammetta e che non sussista né una discrezionalità, né un margine di valutazione. Art 101 bis Ricorsi 230 1 Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni, riservate le leggi speciali. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti. 2 Il ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti. In questi casi il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della decisione.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.

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