Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane
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Change 1
Art. 9
1Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato. 1bisNell’assunzione del personale, le strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.2 1terLa sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.3 2Il contributo globale è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in un contratto di prestazione sulla base dei compiti attribuiti all’ente gestore della struttura sociosanitaria in questione. 3Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) i contributi a carico degli ospiti ai sensi dell’art. 11 della presente legge; b) le partecipazioni degli assicuratori malattia; c) le prestazioni assicurative particolari; d) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento d’applicazione della presente legge. 4Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell’ente gestore della struttura sociosanitaria. 2. Ripartizione del contributo globale per l’esercizio 1 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14. 2 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 196. 3 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 105. 873.100
Art. 9
1Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato. 1bisNell’assunzione del personale, le strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.2 1terLa sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.3 2Il contributo globale è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato in un contratto di prestazione sulla base dei compiti attribuiti all’ente gestore della struttura sociosanitaria in questione. 3Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) i contributi a carico degli ospiti ai sensi dell’art. 11 della presente legge; b) le partecipazioni degli assicuratori malattia; c) le prestazioni assicurative particolari; d) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento d’applicazione della presente legge. 4Nella determinazione del contributo globale è possibile tener conto della capacità finanziaria dell’ente gestore della struttura sociosanitaria. 2. Ripartizione del contributo globale per l’esercizio 1 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14. 2 Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 196. 3 Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 105. 873.100
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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