Propose a change

Legge sugli assegni di famiglia

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 31 II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata: a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti; b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato. O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari I. Principio Art. 31a23 È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone. II. Competenza Art. 31b24 1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge. 2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione. 3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri. Capitolo terzo Persone senza attività lucrativa

Your change, as a redline

Art. 31 II. Organi competenti

La percentuale del contributo è determinata: a) per le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari: dagli organi che gli statuti definiscono competenti; b) per la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari: dal Consiglio di Stato. O. Perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari I. Principio Art. 31a23 È istituito il principio della perequazione degli oneri fra le Casse di compensazione per gli assegni familiari che esercitano nel Cantone. II. Competenza Art. 31b24 1Il Consiglio di Stato introduce integralmente una perequazione degli oneri tra le casse, al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della legge. 2Il Consiglio di Stato determina le modalità di applicazione della perequazione degli oneri, ritenuto che la stessa considera solo la spesa relativa agli assegni per figli e agli assegni di formazione. 3Prima del termine previsto dal cpv. 1, il Consiglio di Stato può introdurre una parziale perequazione degli oneri. Capitolo terzo Persone senza attività lucrativa

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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