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Legge sugli assegni di famiglia

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Art. 71 M. Comunicazione di dati

1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri. 2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento. 3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi. Capitolo sesto Assegno parentale61 A. Aventi diritto I. Condizioni generali Art. 71a62 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno: a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero. 2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi). 3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore: a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. II. Condizioni economiche Art. 71b63 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. 2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se i figli sono in comune. 3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti: a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui; 59 Art. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 60 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 61 Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 62 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi. 4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione. B. Importo Art. 71c64 1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi. 2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa. C. Concorso di diritti Art. 71d65 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione. 2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre. D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno Art. 71e66 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale. 2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale. 3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale. E. Prescrizione Art. 71f67 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore. F. Rapporto con altre prestazioni cantonali Art. 71g68 L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps. Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale69 Trasmissione dei dati fiscali Art. 71h70 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi71

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Art. 71 M. Comunicazione di dati

1Ai fini della verifica delle condizioni per il ricongiungimento familiare e dell’accertamento del diritto di soggiorno, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari comunica spontaneamente all’Ufficio della migrazione, in deroga all’art. 31 Laps, il versamento di assegni integrativi e di prima infanzia a cittadini stranieri. 2Se l’Ufficio della migrazione riceve dati riguardanti il versamento degli assegni, esso comunica spontaneamente alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l’eventuale mancato rinnovo o l’eventuale revoca del permesso di dimora o di domicilio delle persone straniere che compongono l’unità di riferimento. 3Il Consiglio di Stato determina quali dati devono essere reciprocamente trasmessi. Capitolo sesto Assegno parentale61 A. Aventi diritto I. Condizioni generali Art. 71a62 1Le persone domiciliate e dimoranti nel Cantone hanno diritto all’assegno: a) per ogni figlio nato, domiciliato e dimorante nel Cantone, nei confronti del quale sussiste un rapporto di filiazione ai sensi del Codice civile svizzero; b) per ogni minorenne accolto per futura adozione, domiciliato e dimorante nel Cantone, se è stata rilasciata l’autorizzazione dell’autorità cantonale. Non conferisce alcun diritto l’adozione del figliastro ai sensi del Codice civile svizzero. 2Non hanno diritto all’assegno i rifugiati, i richiedenti l’asilo e gli stranieri ammessi in Svizzera a titolo provvisorio, fintantoché essi sono presi a carico ai sensi della legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi). 3Il genitore o il futuro genitore adottivo ha diritto all’assegno se al momento della nascita oppure dell’accoglimento a casa del minore: a) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno tre anni se cittadino svizzero; b) ha il domicilio e la dimora nel Cantone da almeno cinque anni se cittadino straniero. II. Condizioni economiche Art. 71b63 1Il diritto all’assegno viene determinato tenendo conto della situazione personale e finanziaria dell’unità di riferimento esistente sei mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, sei mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. 2Riservate le disposizioni della Laps concernenti i coniugi separati di fatto, l’unità di riferimento è costituita: a) dal titolare del diritto; b) dal coniuge o dal partner registrato; c) dal partner convivente, se i figli sono in comune. 3Il diritto all’assegno è vincolato alle condizioni seguenti: a) i redditi lordi da attività lucrativa dei membri dell’unità di riferimento, comprese le rendite e le indennità sostitutive di reddito, non devono eccedere 110’000 franchi annui; 59 Art. introdotto dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 60 Art. modificato dalla L 17.2.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 179. 61 Capitolo modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 62 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 63 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. b) la sostanza mobiliare e immobiliare netta dei membri dell’unità di riferimento non deve eccedere 400’000 franchi. 4È fatta salva la richiesta di restituzione dell’assegno se la situazione ritenuta differisce da quella accertata dall’autorità fiscale. I membri dell’unità di riferimento sono solidalmente tenuti alla restituzione. B. Importo Art. 71c64 1L’assegno è una prestazione unica e ammonta a 3’000 franchi. 2In caso di nascita o adozione multipla è corrisposto un assegno per ogni figlio o minore accolto a casa. C. Concorso di diritti Art. 71d65 1Qualora entrambi i genitori soddisfino le condizioni di cui agli articoli 71a e 71b della legge, è riconosciuto un solo assegno. I genitori si accordano su chi esercita il diritto alla prestazione. 2In caso di disaccordo o qualora il diritto all’assegno sia esercitato da entrambi i genitori, lo stesso è riconosciuto al genitore che coabita con il figlio. Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre. D. Esercizio del diritto, determinazione e pagamento dell’assegno Art. 71e66 1L’avente diritto fa valere l’assegno tramite il formulario ufficiale. 2Il diritto all’assegno, così come il suo rifiuto, è oggetto di una decisione formale. 3L’assegno è pagato all’avente diritto otto mesi dopo la nascita oppure, in caso di adozione, otto mesi dopo l’accoglimento a casa del minore. Il versamento avviene sul conto bancario o postale. E. Prescrizione Art. 71f67 Il diritto all’assegno si estingue un anno dopo la nascita oppure, in caso di adozione, un anno dopo l’accoglimento a casa del minore. F. Rapporto con altre prestazioni cantonali Art. 71g68 L’assegno non è computato nel calcolo delle prestazioni sociali ai sensi della Laps. Capitolo settimo Assistenza amministrativa in materia fiscale69 Trasmissione dei dati fiscali Art. 71h70 1I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo. 2Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione. Capitolo ottavo Aspetti organizzativi71

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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