Legge sugli assegni di famiglia
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Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75
1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.76 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.77 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie Art. 76a78 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione. 72 Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 73 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215. 74 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 75 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 76 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 77 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 78 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge. 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie. TITOLO IV Disposizione abrogativa e finale
Art. 76 I. Assegno integrativo e assegno di prima infanzia75
1Per il finanziamento e le spese amministrative delle prestazioni è istituito un fondo di compensazione.76 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e il Cantone versano al fondo di compensazione l’importo di cui agli art. 73 (assegno integrativo) e 74 (assegno di prima infanzia) della legge.77 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. II. Assegno parentale, misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie Art. 76a78 1Per il finanziamento dell’assegno parentale e delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie, delle relative spese amministrative e dell’indennizzo alle Casse di compensazione per gli assegni familiari è istituito un fondo di compensazione. 72 Lett. reintrodotta dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 73 Capitolo modificato dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 155; precedente modifica: BU 2018, 215. 74 Art. reintrodotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215; precedente modifica: BU 2016, 444. 75 Nota marginale modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 76 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 77 Cpv. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 444. 78 Art. introdotto dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 215. 2Le Casse di compensazione per gli assegni familiari versano al fondo di compensazione il contributo prelevato ai sensi della legge. 3Il fondo di compensazione è gestito dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. 4La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari preleva dal fondo di compensazione l’importo necessario per finanziare l’assegno parentale, le spese amministrative e l’indennizzo per le Casse di compensazione per gli assegni familiari. L’eccedenza è versata al Cantone per il finanziamento delle misure di sostegno alle famiglie e di politica aziendale a favore delle famiglie. TITOLO IV Disposizione abrogativa e finale
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
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