Legge sull’apertura dei negozi
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 16 b) Per ragioni economiche
1Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l’attrattività economica dell’apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00. 2Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. 7 Art. modificato dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255. 8 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 1.10.2026 - BU 2026, 285. 9 Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255. 10 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190. 11 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190. 945.200 3Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00. Capitolo quarto Sanzioni e rimedi giuridici
Art. 16 b) Per ragioni economiche
1Previa autorizzazione del Dipartimento, i negozi delle categorie elencate al cpv. 2, situati in Comuni di frontiera e dunque particolarmente sottoposti alla concorrenza estera e che comprovano l’attrattività economica dell’apertura domenicale, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 10.00 e le ore 18.00. 2Possono beneficiare di questa deroga i negozi di abbigliamento, calzature, pelletteria, articoli sportivi, profumeria e cosmetica, orologeria e gioielleria, articoli per uso domestico, da regalo, fotografici e ottici, culturali e ricreativi nonché apparecchiature di informazione e comunicazione. 7 Art. modificato dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255. 8 Cpv. modificato dalla L 10.6.2026; in vigore dal 1.10.2026 - BU 2026, 285. 9 Lett. modificata dalla L 7.11.2022; in vigore dal 23.6.2023 - BU 2023, 255. 10 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190. 11 Cpv. modificato dalla L 12.4.2021; in vigore dal 18.6.2021 - BU 2021, 190. 945.200 3Previa autorizzazione del Dipartimento, i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela, possono restare aperti la domenica e i giorni festivi tra le ore 11.00 e le ore 19.00. Capitolo quarto Sanzioni e rimedi giuridici
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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